Art. 4 
 
   Requisiti dell'atto di proclamazione e comunicazioni all'utenza 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 13, ogni  atto
di proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero
e deve recare l'indicazione della data di esperimento delle procedure
di raffreddamento, dell'ora di inizio e termine, della durata,  delle
modalita'  di  attuazione   e   delle   motivazioni   dell'astensione
collettiva  dal  lavoro  e  deve   essere   sottoscritto   in   forma
intellegibile. 
  2.  Le  aziende   provvedono   a   dare   informazione   all'utenza
dell'avvenuta proclamazione di uno sciopero, nei modi e con le  forme
previste dall'art. 2, comma 6, della legge 146 del 1990, e successive
modificazioni, nel termine  di  almeno  5  giorni  prima  dell'inizio
dell'astensione.