Art. 4 Requisiti dell'atto di proclamazione e comunicazioni all'utenza 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 13, ogni atto di proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero e deve recare l'indicazione della data di esperimento delle procedure di raffreddamento, dell'ora di inizio e termine, della durata, delle modalita' di attuazione e delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro e deve essere sottoscritto in forma intellegibile. 2. Le aziende provvedono a dare informazione all'utenza dell'avvenuta proclamazione di uno sciopero, nei modi e con le forme previste dall'art. 2, comma 6, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nel termine di almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione.