Art. 5 Durata 1. La prima azione di sciopero non puo' avere una durata superiore a 8 ore. 2. Le astensioni successive alla prima azione di sciopero, relative alla stessa vertenza, non possono superare la durata di 24 ore. 3. In ogni caso le azioni di sciopero devono svolgersi in un unico periodo di durata continuativa.