Art. 5 
 
                               Durata 
 
  1. La prima azione di sciopero non puo' avere una durata  superiore
a 8 ore. 
  2. Le astensioni successive alla prima azione di sciopero, relative
alla stessa vertenza, non possono superare la durata di 24 ore. 
  3. In ogni caso le azioni di sciopero devono svolgersi in un  unico
periodo di durata continuativa.