Art. 6 
 
                  Intervallo tra azioni di sciopero 
 
  1. Indipendentemente dalla materia oggetto della controversia,  tra
l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, da
parte  dello  stesso  soggetto  sindacale,   deve   intercorrere   un
intervallo di almeno 1 giorno. 
  2. Tra due azioni di  sciopero  proclamate  da  soggetti  sindacali
diversi, che incidono sullo stesso servizio  finale  e  sullo  stesso
bacino di utenza,  deve  intercorrere  un  intervallo  di  almeno  10
giorni.