Art. 7 Revoca e sospensione 1. Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di garanzia o dell'Autorita' competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la revoca spontanea dello sciopero deve essere comunicata agli stessi soggetti destinatari dell'atto di proclamazione, almeno cinque giorni prima della data di inizio dell'astensione dal lavoro. 2. Agli effetti previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la revoca dello sciopero potra' intendersi effettuata in conseguenza dell'ordine dell'Autorita' precettante e/o della Commissione di garanzia, solo nel caso in cui venga comunicata entro 5 giorni dalla ricezione del provvedimento dell'Autorita' medesima.