Art. 7 
 
                        Revoca e sospensione 
 
  1.  Salvo  il  caso  di  accordo,  di  intervento  da  parte  della
Commissione  di  garanzia  o  dell'Autorita'  competente  ad  emanare
l'ordinanza di cui  all'art.  8  della  legge  n.  146  del  1990,  e
successive modificazioni, la revoca  spontanea  dello  sciopero  deve
essere comunicata  agli  stessi  soggetti  destinatari  dell'atto  di
proclamazione, almeno  cinque  giorni  prima  della  data  di  inizio
dell'astensione dal lavoro. 
  2. Agli effetti previsti dall'art. 2, comma 6, della legge  n.  146
del 1990, e successive modificazioni, la revoca dello sciopero potra'
intendersi  effettuata  in  conseguenza  dell'ordine   dell'Autorita'
precettante e/o della Commissione di garanzia, solo nel caso  in  cui
venga comunicata entro 5 giorni  dalla  ricezione  del  provvedimento
dell'Autorita' medesima.