Art. 9 
 
                       Avvenimenti eccezionali 
 
  In caso di avvenimenti eccezionali di  particolare  gravita'  o  di
calamita' naturali, gli scioperi di qualsiasi genere,  dichiarati  od
in corso di effettuazione,  sono  immediatamente  sospesi,  anche  in
deroga al termine di cui all'art. 7, comma 1.