Art. 3. Procedure di compensazione per le eccedenze per l'anno 2014 1. Le associazioni sindacali che a seguito della decurtazione di cui all'art. 7 del D.L. 90 del 2014 hanno utilizzato, nell'anno 2014, un numero di permessi ex art. 11 CCNQ 7 agosto 1998 superiore a quello disponibile, possono compensare le ore fruite in eccedenza nell'ambito dei contingenti previsti per i successivi tre anni con riferimento alla stessa tipologia di permessi. 2. Il Dipartimento della funzione pubblica, con tempestivita', verifica i dati di cui al comma 1 e ne fornisce immediata comunicazione alle associazioni sindacali interessate. 3. Le associazioni sindacali rappresentative che intendono avvalersi della facolta' di cui al comma 1, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, presentano al Dipartimento della funzione pubblica una specifica proposta di compensazione dei permessi fruiti in eccedenza nell'anno 2014. 4. La proposta di cui al comma 3 e' sottoposta all'approvazione del Dipartimento della funzione pubblica che deve esprimersi entro 5 giorni dalla ricezione della stessa.