(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
     Procedure di compensazione per le eccedenze per l'anno 2014 
 
    1. Le associazioni sindacali che a seguito della decurtazione  di
cui all'art. 7 del D.L. 90 del 2014 hanno utilizzato, nell'anno 2014,
un numero di permessi ex art. 11  CCNQ  7  agosto  1998  superiore  a
quello disponibile, possono compensare le  ore  fruite  in  eccedenza
nell'ambito dei contingenti previsti per i successivi  tre  anni  con
riferimento alla stessa tipologia di permessi. 
    2. Il Dipartimento della funzione  pubblica,  con  tempestivita',
verifica  i  dati  di  cui  al  comma  1  e  ne  fornisce   immediata
comunicazione alle associazioni sindacali interessate. 
    3.  Le  associazioni  sindacali  rappresentative  che   intendono
avvalersi della facolta' di cui al comma 1, entro  dieci  giorni  dal
ricevimento della comunicazione di cui  al  comma  2,  presentano  al
Dipartimento  della  funzione  pubblica  una  specifica  proposta  di
compensazione dei permessi fruiti in eccedenza nell'anno 2014. 
    4. La proposta di cui al comma 3 e'  sottoposta  all'approvazione
del Dipartimento della funzione pubblica che deve esprimersi entro  5
giorni dalla ricezione della stessa.