(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
    1. Transitoriamente, ove le associazioni  sindacali  abbiano  una
disponibilita' di permessi ex art. 11 CCNQ 7 agosto  1998,  inferiore
del 30% del contingente derivante dalla decurtazione di cui  all'art.
7 del D.L. 90 del 2014, nelle more  della  sottoscrizione  definitiva
della presente Ipotesi e della definizione dei Piani di compensazione
di cui agli articoli  2  e  3,  viene  immediatamente  assicurato  un
contingente di permessi sindacali pari al 30% della quota  residua  a
seguito della citata decurtazione. Tale contingente  viene  assegnato
in acconto e salvo successivo conguaglio, al fine di  non  comprimere
l'esercizio delle prerogative  sindacali  ai  sensi  di  quanto  gia'
previsto dall'art. 4, comma 3 del CCNQ 3 novembre 2011. 
    2. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall'art. 4,  commi
3, 4, 5, 6 del CCNQ del 3 novembre 2011. 
 
                       DICHIARAZIONE CONGIUNTA 
 
    Con riguardo all'art. 4, comma 1, le parti precisano che, ove  la
garanzia del contingente minimo del 30%  determini  in  concreto  una
eccedenza dei permessi sindacali realmente fruiti rispetto  a  quelli
spettanti nell'anno 2015, si proceda comunque al previsto  conguaglio
nell'ambito delle procedure di compensazione.