Art. 4. Norme transitorie e finali 1. Transitoriamente, ove le associazioni sindacali abbiano una disponibilita' di permessi ex art. 11 CCNQ 7 agosto 1998, inferiore del 30% del contingente derivante dalla decurtazione di cui all'art. 7 del D.L. 90 del 2014, nelle more della sottoscrizione definitiva della presente Ipotesi e della definizione dei Piani di compensazione di cui agli articoli 2 e 3, viene immediatamente assicurato un contingente di permessi sindacali pari al 30% della quota residua a seguito della citata decurtazione. Tale contingente viene assegnato in acconto e salvo successivo conguaglio, al fine di non comprimere l'esercizio delle prerogative sindacali ai sensi di quanto gia' previsto dall'art. 4, comma 3 del CCNQ 3 novembre 2011. 2. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall'art. 4, commi 3, 4, 5, 6 del CCNQ del 3 novembre 2011. DICHIARAZIONE CONGIUNTA Con riguardo all'art. 4, comma 1, le parti precisano che, ove la garanzia del contingente minimo del 30% determini in concreto una eccedenza dei permessi sindacali realmente fruiti rispetto a quelli spettanti nell'anno 2015, si proceda comunque al previsto conguaglio nell'ambito delle procedure di compensazione.