IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dell'interno si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere; Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, con priorita' per le attivita' ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2012, recante il piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi; Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere, cosi' come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.