((Art. 5-bis 
 
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge  23
  dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali  per  i
  lavoratori esposti all'amianto 
 
  1. Ai fini dell'applicazione  dell'articolo  1,  comma  112,  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  per  «lavoratori  attualmente  in
servizio» si intendono i lavoratori che,  alla  data  di  entrata  in
vigore della medesima legge, non  erano  beneficiari  di  trattamenti
pensionistici.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1, comma 112 della citata legge  n.
          190 del 2014: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              112.  Ai  fini  del  conseguimento  delle   prestazioni
          pensionistiche  da  parte  dei  lavoratori  attualmente  in
          servizio,  con  effetto  dal   1°   gennaio   2015,   senza
          corresponsione di ratei arretrati, non si tiene  conto  dei
          provvedimenti   di   annullamento   delle    certificazioni
          rilasciate  dall'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione
          contro  gli   infortuni   sul   lavoro   (INAIL)   per   il
          conseguimento dei benefici di cui  all'art.  13,  comma  8,
          della  legge  27  marzo  1992,   n.   257,   e   successive
          modificazioni,  salvo  il  caso  di  dolo  dell'interessato
          accertato in via giudiziale con  sentenza  definitiva.  Gli
          oneri di cui al presente comma sono valutati in  6  milioni
          di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno
          2016, in 21,1 milioni di euro  per  l'anno  2017,  in  21,1
          milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1  milioni  di  euro
          per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020,  in
          10,7 milioni di euro per l'anno 2021,  in  6,2  milioni  di
          euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni  di  euro  per  l'anno
          2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.».