Art. 7 
 
                          TFR in busta paga 
 
  1. All'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il  finanziamento  e'
altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo
2751-bis, numero 1,  del  codice  civile.  Tale  finanziamento  e  le
formalita' ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono
esenti dall'imposta di registro, dall'imposta  di  bollo  e  da  ogni
altra imposta indiretta nonche' da ogni altro tributo o diritto.». 
  2. All'articolo  1,  comma  32,  quinto  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel privilegio di cui all'articolo
46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º  settembre  1993,
n. 385, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle  seguenti:
«nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero  1,  del  codice
civile.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1, comma 30, della citata legge 190
          del 2014, come modificato dalla presente legge: 
              «30. I datori di lavoro che non intendono corrispondere
          immediatamente con risorse proprie la  quota  maturanda  di
          cui all'art. 1, comma  756-bis,  della  legge  27  dicembre
          2006,  n.  296,  introdotto  dal  comma  26  del   presente
          articolo, possono accedere a un finanziamento assistito  da
          garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma  32  e  dalla
          garanzia dello Stato quale garanzia di ultima  istanza.  Il
          finanziamento e'  altresi'  assistito  automaticamente  dal
          privilegio di cui all'art. 2751-bis, numero 1,  del  codice
          civile. Tale finanziamento e le formalita' ad esso connesse
          nell'intero   svolgimento   del   rapporto   sono    esenti
          dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e  da  ogni
          altra imposta indiretta nonche' da  ogni  altro  tributo  o
          diritto.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 32, della citata legge 190
          del 2014, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              32. E' istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per
          l'accesso ai finanziamenti  di  cui  al  comma  30  per  le
          imprese  aventi  alle  dipendenze  un  numero  di   addetti
          inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a  100  milioni
          di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e
          alimentato dal gettito contributivo di  cui  al  comma  29,
          secondo  periodo.  La  garanzia  del  Fondo  e'   a   prima
          richiesta,  esplicita,   incondizionata,   irrevocabile   e
          onerosa nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del
          Fondo sono  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato  quale
          garanzia di  ultima  istanza.  Tale  garanzia  e'  elencata
          nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  di  cui  all'art.  31  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il  Fondo  di  garanzia  e'
          surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato,  nel
          privilegio di cui all'art. 2751-bis, numero 1,  del  codice
          civile. Per tali somme si applicano le  medesime  modalita'
          di recupero dei crediti contributivi.».