Art. 7 TFR in busta paga 1. All'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il finanziamento e' altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile. Tale finanziamento e le formalita' ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonche' da ogni altro tributo o diritto.». 2. All'articolo 1, comma 32, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile.».
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 1, comma 30, della citata legge 190 del 2014, come modificato dalla presente legge: «30. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'art. 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 32 e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento e' altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui all'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile. Tale finanziamento e le formalita' ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonche' da ogni altro tributo o diritto.». - Si riporta l'art. 1, comma 32, della citata legge 190 del 2014, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - (Omissis). 32. E' istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 30 per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 29, secondo periodo. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia e' surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui all'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile. Per tali somme si applicano le medesime modalita' di recupero dei crediti contributivi.».