Art. 3 
 
 
                    Emissione del SOP informatico 
 
  1. Le amministrazioni a cui sia stato notificato  un  provvedimento
giurisdizionale  o  un  lodo  arbitrale  aventi  efficacia  esecutiva
comportante l'obbligo al pagamento di una somma di denaro, in assenza
di disponibilita' finanziarie  nel  pertinente  capitolo,  provvedono
alla relativa esecuzione mediante l'emissione di un  SOP  informatico
firmato digitalmente. 
  2. Il SOP  informatico  e'  individuale.  Per  l'esecuzione  di  un
medesimo provvedimento giurisdizionale  avente  efficacia  esecutiva,
possono essere emessi, ove necessario, piu' SOP informatici. 
  3. L'ordinatore primario  di  spesa,  il  funzionario  delegato  di
contabilita' ordinaria o  il  funzionario  delegato  di  contabilita'
speciale,  a  seconda  dei  casi,  emettono   il   SOP   informatico,
utilizzando le apposite funzionalita' del SICOGE. Il  commissario  ad
acta agisce in luogo dell'amministrazione sostituita. 
  4. Il SOP informatico contiene i seguenti dati: 
  a) amministrazione emittente; 
  b) numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario e  ufficio
di controllo; 
  c) esercizio finanziario; 
  d) capitolo di bilancio e piano gestionale; 
  e) codice  del  funzionario  delegato,  se  emesso  da  funzionario
delegato di contabilita' ordinaria o di contabilita' speciale; 
  f) numero  di  contabilita'  speciale,  se  emesso  da  funzionario
delegato di contabilita' speciale; 
  g) importo; 
  h) generalita' complete o la denominazione del creditore nonche' il
relativo codice fiscale e, se posseduto, il numero di partita IVA; 
  i)   oggetto   della   spesa,   riferimenti    del    provvedimento
giurisdizionale o  del  lodo  arbitrale  aventi  efficacia  esecutiva
nonche', secondo la normativa vigente, del CIG; 
  l) data emissione; 
  m) firma digitale; 
  n) modalita' di estinzione e relativi elementi; 
  o) codice gestionale  della  spesa  e  CUP,  secondo  la  normativa
vigente; 
  p)  ulteriori  elementi  eventualmente  previsti   dal   protocollo
d'intesa di cui all'art. 1, comma 2. 
  5. Il SOP informatico e'  contabilizzato  in  conto  sospeso  dalla
Banca d'Italia. L'emissione del SOP  informatico  e'  automaticamente
annotata sull'apposito registro SOP informatici. 
  6.  L'amministrazione,  emesso  il  SOP  informatico,  ne   informa
contestualmente la RGS,  al  fine  di  consentire  il  reintegro  del
capitolo interessato attraverso l'utilizzo delle  disponibilita'  sul
Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'art.  26  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.