Art. 3 Emissione del SOP informatico 1. Le amministrazioni a cui sia stato notificato un provvedimento giurisdizionale o un lodo arbitrale aventi efficacia esecutiva comportante l'obbligo al pagamento di una somma di denaro, in assenza di disponibilita' finanziarie nel pertinente capitolo, provvedono alla relativa esecuzione mediante l'emissione di un SOP informatico firmato digitalmente. 2. Il SOP informatico e' individuale. Per l'esecuzione di un medesimo provvedimento giurisdizionale avente efficacia esecutiva, possono essere emessi, ove necessario, piu' SOP informatici. 3. L'ordinatore primario di spesa, il funzionario delegato di contabilita' ordinaria o il funzionario delegato di contabilita' speciale, a seconda dei casi, emettono il SOP informatico, utilizzando le apposite funzionalita' del SICOGE. Il commissario ad acta agisce in luogo dell'amministrazione sostituita. 4. Il SOP informatico contiene i seguenti dati: a) amministrazione emittente; b) numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario e ufficio di controllo; c) esercizio finanziario; d) capitolo di bilancio e piano gestionale; e) codice del funzionario delegato, se emesso da funzionario delegato di contabilita' ordinaria o di contabilita' speciale; f) numero di contabilita' speciale, se emesso da funzionario delegato di contabilita' speciale; g) importo; h) generalita' complete o la denominazione del creditore nonche' il relativo codice fiscale e, se posseduto, il numero di partita IVA; i) oggetto della spesa, riferimenti del provvedimento giurisdizionale o del lodo arbitrale aventi efficacia esecutiva nonche', secondo la normativa vigente, del CIG; l) data emissione; m) firma digitale; n) modalita' di estinzione e relativi elementi; o) codice gestionale della spesa e CUP, secondo la normativa vigente; p) ulteriori elementi eventualmente previsti dal protocollo d'intesa di cui all'art. 1, comma 2. 5. Il SOP informatico e' contabilizzato in conto sospeso dalla Banca d'Italia. L'emissione del SOP informatico e' automaticamente annotata sull'apposito registro SOP informatici. 6. L'amministrazione, emesso il SOP informatico, ne informa contestualmente la RGS, al fine di consentire il reintegro del capitolo interessato attraverso l'utilizzo delle disponibilita' sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.