Art. 4 
 
 
                              Controllo 
 
  1. Il SOP informatico e'  inviato  dall'amministrazione  emittente,
con flusso  telematico,  all'UCB  o  alla  RTS  competente,  al  fine
dell'attivazione della fase di controllo preventivo a norma dell'art.
5 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 
  2.   L'ufficio   di   controllo,   riscontrata    la    regolarita'
amministrativa e contabile del SOP  informatico,  provvede  alla  sua
validazione, firmandolo digitalmente. 
  3. La RGS, in qualita' di soggetto  erogatore  e  responsabile  del
SICOGE,  assicura  la   provenienza   dei   SOP   informatici   dalle
amministrazioni emittenti e cura la trasmissione alla Banca  d'Italia
dei relativi flussi  telematici,  secondo  modalita'  che  assicurano
l'intangibilita' e la sicurezza dei dati trasmessi. La Banca d'Italia
effettua esclusivamente i controlli  di  natura  informatica  atti  a
garantire l'autenticita' e l'integrita' del flusso, nonche' gli altri
controlli secondo le specifiche concordate nel protocollo d'intesa di
cui all'art. 1, comma 2.