Art. 6 
 
 
                  Pagamento non andato a buon fine 
 
  1. Le somme restituite a  fronte  di  bonifici  bancari  e  postali
nonche' di vaglia cambiari non  andati  a  buon  fine  per  qualsiasi
motivo sono versate provvisoriamente sul conto corrente aperto presso
la Tesoreria centrale  intestato  all'I.GE.P.A.,  per  consentire  il
rinnovo del pagamento a favore del creditore. 
  2. Gli uffici pagatori di  cui  all'art.  5,  comma  2,  lett.  b),
restituiscono alla Banca d'Italia, mediante storni di  bonifico,  gli
importi dei SOP informatici non riscossi alla  scadenza  del  termine
indicato nella medesima lett. b). Tali importi sono versati sul conto
corrente indicato al comma 1. 
  3. Le informazioni relative al  singolo  SOP  informatico,  il  cui
importo e' stato accreditato sul conto corrente di cui  al  comma  1,
sono fornite dalla  Banca  d'Italia  con  flusso  telematico  e  rese
disponibili sul SICOGE. 
  4. Il rinnovo del pagamento e' disposto dall'I.GE.P.A.  con  ordine
di prelevamento  dal  conto  corrente  di  cui  al  comma  1,  dietro
richiesta del competente ufficio  di  controllo  e  previa  rimozione
delle cause che hanno impedito l'esecuzione del pagamento originario. 
  5. Le somme di cui al comma 1 rimangono depositate sul conto aperto
presso  la  Tesoreria  centrale,  intestato  all'I.GE.P.A.,  fino  al
termine dell'esercizio successivo a quello in cui sono affluite sullo
stesso conto.  Scaduto  detto  termine,  ai  sensi  del  comma  2-bis
dell'art. 96  delle  I.S.T.,  le  somme  riferite  ai  pagamenti  non
rinnovati sono versate: 
  a) sul conto corrente intestato all'amministrazione e di  cui  agli
articoli 576 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per
i pagamenti originariamente disposti dalla stessa; 
  b) sulle contabilita' speciali intestate ai funzionari delegati per
i pagamenti originariamente disposti dagli stessi; 
  c) all'entrata del bilancio dello Stato, negli altri casi.