Art. 9 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. La RGS e la Banca  d'Italia  fissano  la  data  di  avvio  della
procedura di  emissione  dei  SOP  informatici  di  cui  al  presente
decreto. 
  2. I SOP emessi prima della data di cui al comma  1  devono  essere
estinti entro i successivi tre mesi. Decorso tale  periodo  la  Banca
d'Italia non procedera' al pagamento di speciali ordini di  pagamento
emessi su  supporto  cartaceo,  secondo  le  modalita'  previste  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2002, e
restituira' i titoli all'Amministrazione emittente. 
  3. Relativamente alla sistemazione contabile degli speciali  ordini
di pagamento emessi su supporto cartaceo, continua ad  applicarsi  la
disciplina prevista dal richiamato decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 1° ottobre 2002. 
  4. Le disposizioni del presente decreto si  applicano,  per  quanto
compatibili,  anche  alle  amministrazioni  dello  Stato  dotate   di
autonomia amministrativa e contabile per  le  quali  vigono  appositi
regolamenti in materia di amministrazione e contabilita'. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 giugno 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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