Art. 9 Disposizioni finali e transitorie 1. La RGS e la Banca d'Italia fissano la data di avvio della procedura di emissione dei SOP informatici di cui al presente decreto. 2. I SOP emessi prima della data di cui al comma 1 devono essere estinti entro i successivi tre mesi. Decorso tale periodo la Banca d'Italia non procedera' al pagamento di speciali ordini di pagamento emessi su supporto cartaceo, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2002, e restituira' i titoli all'Amministrazione emittente. 3. Relativamente alla sistemazione contabile degli speciali ordini di pagamento emessi su supporto cartaceo, continua ad applicarsi la disciplina prevista dal richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2002. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, per quanto compatibili, anche alle amministrazioni dello Stato dotate di autonomia amministrativa e contabile per le quali vigono appositi regolamenti in materia di amministrazione e contabilita'. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 giugno 2015 Il Ministro: Padoan Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2112