Allegato II «Allegato VI Procedura di verifica "CE" dei sottosistemi 1. Principi generali. La "verifica CE" e' una procedura effettuata dal richiedente ai sensi dell'articolo 17 per dimostrare che i requisiti della pertinente legislazione dell'Unione, comprese tutte le pertinenti norme nazionali relative a un sottosistema, sono stati soddisfatti e che il sottosistema puo' essere autorizzato alla messa in servizio. 2. Certificato di verifica rilasciato da un organismo notificato. 2.1. Introduzione. Ai fini della presente direttiva, la verifica con riferimento alle STI e' la procedura con cui un organismo notificato verifica e certifica che il sottosistema e' conforme alle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilita' (STI). Cio' non pregiudica l'obbligo del soggetto contraente o del fabbricante, ossia del richiedente ai sensi dell'articolo 17) di conformarsi all'altra normativa pertinente derivante dal trattato, comprese le eventuali verifiche da parte degli organismi di valutazione richiesti da tale altra normativa. 2.2. Dichiarazione intermedia di verifica (DIV) (Intermediate Statement of Verification - ISV). 2.2.1. Principi. Su richiesta del soggetto contraente o del fabbricante (vale a dire il richiedente ai sensi dell'articolo 17), le verifiche possono essere effettuate per parti di un sottosistema o essere limitate a determinate fasi della procedura di verifica. In questi casi, i risultati della verifica possono essere documentati in una "dichiarazione intermedia di verifica" (DIV) rilasciata dall'organismo notificato scelto dal soggetto contraente o dal fabbricante, ossia il richiedente ai sensi dell'articolo 17). La DIV deve fare riferimento alla STI rispetto alla quale e' stata effettuata la valutazione di conformita'. 2.2.2. Parti del sottosistema. Il richiedente ai sensi dell'articolo 17 puo' richiedere una DIV per ogni parte in cui decida di suddividere il sottosistema. Ogni parte deve essere verificata in ogni fase come previsto al punto 2.2.3. 2.2.3. Fasi della procedura di verifica. Il sottosistema, o alcune parti di esso, e' verificato in ciascuna delle seguenti fasi: a) progetto complessivo; b) produzione: realizzazione, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di ingegneria civile, la fabbricazione, il montaggio dei componenti e la taratura complessiva; c) collaudi. Il richiedente ai sensi dell'articolo 17 puo' richiedere una DIV per la fase di progetto (incluse le prove del tipo) e per la fase di produzione dell'intero sottosistema o per ogni parte in cui ha deciso di suddividerlo (cfr. punto 2.2.2). 2.3. Certificato di verifica. 2.3.1. Gli organismi notificati responsabili della verifica valutano la progettazione, la produzione e i collaudi del sottosistema e redigono il certificato di verifica destinato al soggetto contraente o al fabbricante, ossia il richiedente ai sensi dell'articolo 17, che a sua volta redige la dichiarazione "CE" di verifica. Il certificato di verifica deve indicare le STI rispetto alle quali e' stata effettuata la valutazione di conformita'. Quando un sottosistema non e' stato valutato per la sua conformita' a tutte le STI pertinenti (ad esempio in caso di deroga, applicazione parziale di STI per ristrutturazione o rinnovo, periodo transitorio di una STI o caso specifico), il certificato di verifica deve fornire il riferimento preciso alle STI o alle loro parti la cui conformita' non e' stata esaminata dall'organismo notificato durante la procedura di verifica. 2.3.2. In caso siano state emesse delle DIV, l'organismo notificato responsabile della verifica del sottosistema tiene conto di tali DIV e, prima di emettere il proprio certificato di verifica: a) verifica che le DIV coprano correttamente i pertinenti requisiti della STI; b) verifica tutti gli aspetti che non sono coperti dalle DIV; c) verifica i collaudi del sottosistema nel suo complesso. 2.3.3. In caso di modifica di un sottosistema gia' coperto da un certificato di verifica, l'organismo notificato esegue esclusivamente gli esami e le prove che sono pertinenti e necessari, vale a dire che la valutazione fa riferimento solo alle parti modificate del sottosistema e alle loro interfacce con le parti del sottosistema non modificate. 2.3.4. Ogni organismo notificato che partecipa alla verifica di un sottosistema prepara la documentazione tecnica, in conformita' all'articolo 17, comma 4, che copre il campo di applicazione delle proprie attivita'. 2.4. Documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione "CE" di verifica . La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione "CE" di verifica e' raccolta dal richiedente ai sensi dell'articolo 17 e comprende gli elementi seguenti: a) le caratteristiche tecniche relative al progetto inclusi i disegni generali e di dettaglio relativi alla fase esecutiva, gli schemi elettrici e idraulici, gli schemi dei circuiti di controllo, la descrizione dei sistemi automatici e di elaborazione dei dati a un livello di dettaglio sufficiente per documentare la verifica della conformita' effettuata, la documentazione relativa a esercizio e manutenzione e attivita' similari, pertinenti per il sottosistema in questione; b) un elenco dei componenti d'interoperabilita' di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d), della direttiva incorporati nel sottosistema; c) la documentazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 4, prodotta da ciascun organismo notificato coinvolto nella verifica del sottosistema, che deve comprendere: 1) copie delle dichiarazioni "CE" di conformita' e, ove applicabile, delle dichiarazioni "CE" di idoneita' all'impiego redatte per i componenti di interoperabilita' di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva accompagnati se necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami svolti da organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni, 2) se disponibile, la DIV che accompagna il certificato di verifica, compreso il risultato della verifica da parte dell'organismo notificato circa la validita' della DIV stessa, 3) il certificato di verifica, accompagnato dalle corrispondenti note di calcolo e firmato dall'organismo notificato responsabile della verifica, che dichiara la conformita' del sottosistema ai requisiti della/e pertinente/i STI e in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che non sono state sciolte; il certificato di verifica deve essere inoltre accompagnato dai rapporti di ispezione e audit redatti dallo stesso organismo nell'ambito della propria missione, come precisato ai punti 2.5.2 e 2.5.3; d) i certificati di verifica rilasciati in conformita' ad altra normativa derivante dal trattato; e) quando e' richiesta la verifica dell'integrazione in condizioni di sicurezza a norma dell'articolo 14, la pertinente documentazione tecnica comprende il/i rapporto/i di valutazione dei valutatori sui metodi comuni di sicurezza (CSM) per la valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, della direttiva 2004/49/CE. 2.5. Sorveglianza da parte degli organismi notificati. 2.5.1. L'organismo notificato responsabile di verificare la produzione deve avere accesso permanente ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova e, piu' in generale, a tutti i luoghi ritenuti da esso necessari per l'espletamento della propria missione. L'organismo notificato deve ricevere dal soggetto contraente o dal fabbricante, ossia dal richiedente ai sensi dell'articolo 17, tutti i documenti utili a tale scopo, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema. 2.5.2. L'organismo notificato responsabile di verificare la realizzazione svolge periodicamente degli audit per confermare la conformita' alle pertinenti STI. Esso fornisce un rapporto di audit ai responsabili della realizzazione. La presenza dell'organismo notificato potrebbe essere richiesta durante certe fasi delle operazioni di costruzione. 2.5.3. L'organismo notificato puo' inoltre compiere visite senza preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Durante tali visite, l'organismo notificato puo' procedere ad audit completi o parziali e fornisce un rapporto della visita nonche', se applicabile, un rapporto di audit, ai responsabili della realizzazione. 2.5.4. L'organismo notificato deve essere in grado di controllare un sottosistema che include un componente di interoperabilita', al fine di valutarne, quando richiesto dalla STI corrispondente, l'idoneita' all'impiego nell'ambiente ferroviario cui e' destinato. 2.6. Presentazione della documentazione. Una copia della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione "CE" di verifica deve essere conservata dal fabbricante o dal soggetto contraente, ossia dal richiedente ai sensi dell'articolo 17, per tutta la durata di esercizio del sottosistema. Tali documenti devono essere trasmessi, su richiesta, agli altri Stati membri. La documentazione presentata per una richiesta di autorizzazione di messa in servizio deve essere presentata all'autorita' nazionale di sicurezza dello Stato membro in cui e' richiesta l'autorizzazione. L'autorita' nazionale di sicurezza puo' chiedere che alcune parti dei documenti presentati insieme all'autorizzazione siano tradotte nella propria lingua. 2.7. Pubblicazione. Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti: a) le richieste di verifica e le DIV ricevute; b) la richiesta di valutazione di conformita' e di idoneita' all'impiego di componenti di interoperabilita'; c) le DIV rilasciate o rifiutate; d) i certificati di conformita' e i certificati "CE" di idoneita' all'impiego rilasciati o rifiutati; e) i certificati di verifica rilasciati o rifiutati. 2.8. Lingua. La documentazione e la corrispondenza relative alla procedura di verifica "CE" devono essere redatte in una lingua ufficiale dell'Unione dello Stato membro in cui il soggetto contraente o i fabbricanti, ossia il richiedente ai sensi dell'articolo 17, sono stabiliti, o in una lingua ufficiale dell'Unione accettata dal soggetto contraente o dai fabbricanti, ossia dal richiedente ai sensi dell'articolo 17. 3. Certificato di verifica rilasciato da un organismo designato. 3.1. Introduzione. Nel caso in cui si applichino le norme nazionali, la verifica include una procedura con cui l'organismo designato a norma dell'articolo 16, comma 6, verifica e certifica che il sottosistema e' conforme alle norme nazionali notificate in conformita' all'articolo 17, comma 3, della direttiva per ciascuno Stato membro in cui il sottosistema e' destinato ad essere autorizzato alla messa in servizio. 3.2. Certificato di verifica. L'organismo designato redige il certificato di verifica destinato al soggetto contraente o ai fabbricanti, ossia al richiedente ai sensi dell'articolo 17. Il certificato contiene un riferimento preciso alle norme nazionali la cui conformita' e' stata esaminata dall'organismo designato nel processo di verifica. Nel caso di norme nazionali relative ai sottosistemi che compongono un veicolo, l'organismo designato divide il certificato in due parti, una parte contenente i riferimenti a quelle norme nazionali strettamente connesse alla compatibilita' tecnica tra il veicolo e la rete interessata e un'altra parte contenente tutte le altre norme nazionali. 3.3. Documentazione tecnica. La documentazione tecnica prodotta dall'organismo designato e che accompagna il certificato di verifica nel caso di norme nazionali deve essere inclusa nella documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione "CE" di verifica di cui al punto 2.4 e contenere i dati tecnici pertinenti per la valutazione della conformita' del sottosistema a tali norme nazionali. 3.4. Lingua. La documentazione e la corrispondenza relative alla procedura di verifica "CE" devono essere redatte in una lingua ufficiale dell'Unione dello Stato membro in cui il soggetto contraente o i fabbricanti, ossia il richiedente ai sensi dell'articolo 17, sono stabiliti, o in una lingua ufficiale dell'Unione accettata dal soggetto contraente o dai fabbricanti, ossia dal richiedente ai sensi dell'articolo 17. 4. Verifica delle parti dei sottosistemi a norma dell'articolo 17, comma 6. Se deve essere rilasciato un certificato di verifica per determinate parti di un sottosistema, a tali parti si applicano le disposizioni del presente allegato.»