Art. 5. Norme per la vinificazione 5.1 Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» sono ammesse le pratiche enologiche previste dalla normativa vigente in materia. 5.2 La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 68%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. 5.3 L'arricchimento potra' essere effettuato solo con mosto concentrato prodotto da uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione del vino «Brunello di Montalcino», o con Mosto Concentrato Rettificato. 5.4 Nel caso di rivendicazione della menzione «vigna o «vigneto» non puo' essere effettuato nessun tipo di arricchimento. 5.5 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno ventiquattro mesi in contenitori di rovere di qualsiasi dimensione. 5.6 Le date dell'inizio e della fine del periodo di invecchiamento in contenitori di rovere, devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina. 5.7 Il prodotto in invecchiamento in contenitori di rovere puo' essere trasferito in altri recipienti durante il periodo di invecchiamento. Detti trasferimenti dovranno comunque essere documentati sui registri di cantina. 5.8 Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di rovere, si potra' tenere il 6% di vino dell'annata in invecchiamento in contenitori di qualsiasi tipologia. 5.9 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino», prima dell'immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno quattro mesi e di almeno sei mesi per la menzione «Riserva». 5.10 Il periodo di affinamento in bottiglia deve essere documentato con relative annotazioni sui registri di cantina. 5.11 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino», puo' essere riclassificato con la Denominazione di Origine Controllata «Rosso di Montalcino», nel rispetto del relativo disciplinare di produzione e ferma restando la resa ad ettaro prevista per il «Brunello di Montalcino». 5.12 Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento in legno, imbottigliamento e affinamento in bottiglia, devono essere effettuate nella zona di produzione definita all'articolo 3. 5.13 Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la reputazione e assicurare l'efficacia dei controlli. 5.14 Le partite da qualificare con la menzione «Riserva» devono essere separate sui registri obbligatori di cantina entro il 31 dicembre del quinto anno, calcolato considerando l'annata della vendemmia. 5.15 I soggetti che intendono commercializzare in zona di produzione partite di vino sfuso destinato a divenire «Brunello di Montalcino» Denominazione di Origine Controllata e Garantita, devono darne comunicazione all'Organismo di controllo incaricato, almeno 2 giorni lavorativi prima del trasferimento. 5.16 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino» non puo' essere immesso al consumo prima del 1° gennaio dell'anno successivo al termine di cinque anni calcolati considerando l'annata della vendemmia. 5.17 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino» con la menzione «Riserva», non puo' essere immesso al consumo prima del 1° gennaio dell'anno successivo al termine di sei anni calcolati considerando l'annata della vendemmia. 5.18 Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino», il vino deve essere sottoposto alle analisi chimico-fisiche ed organolettiche previste dalla normativa vigente. 5.19 Qualora venga rivendicata la menzione «vigna» o «vigneto», la partita relativa deve essere presentata separatamente per le analisi chimico-fisiche ed organolettiche di cui alla normativa vigente. 5.20 Qualora venga rivendicata la menzione «Riserva», la partita relativa deve essere presentata separatamente per le analisi chimico-fisiche ed organolettiche di cui alla normativa vigente.