Art. 7. Etichettatura e presentazione 7.1 E' vietato usare, insieme alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino«, qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente Disciplinare di produzione, ivi compresi i termini «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato», «Selezione», «Superiore«, «Tradizionale», «Tradizione», «Vecchio», «Collezione» e similari». 7.2 E' consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno. 7.3 Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «Viticoltore», «Fattoria», «Tenuta», «Podere» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni di legge in materia. 7.4 Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» o «vigneto» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'articolo 6 comma 8, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2010. 7.5 Nell'etichetta dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.