(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
                    Etichettatura e presentazione 
 
    7.1 E' vietato  usare,  insieme  alla  Denominazione  di  Origine
Controllata  e  Garantita   «Brunello   di   Montalcino«,   qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  dal  presente
Disciplinare di produzione, ivi compresi i termini  «Extra»,  «Fine»,
«Scelto», «Selezionato»,  «Selezione»,  «Superiore«,  «Tradizionale»,
«Tradizione», «Vecchio», «Collezione» e similari». 
    7.2 E' consentito, in sede di designazione, l'uso di  indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno. 
    7.3 Le indicazioni tendenti a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  «Viticoltore»,   «Fattoria»,   «Tenuta»,
«Podere» ed altri termini similari,  sono  consentite  in  osservanza
alle disposizioni di legge in materia. 
    7.4 Nella  designazione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine
Controllata  e  Garantita  «Brunello  di  Montalcino»   puo'   essere
utilizzata la menzione «vigna»  o  «vigneto»  a  condizione  che  sia
seguita  dal  relativo  toponimo  o   nome   tradizionale,   che   la
vinificazione e la conservazione del  vino  avvengano  in  recipienti
separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle
uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri
nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'articolo 6 comma 8,  del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2010. 
    7.5  Nell'etichetta  dei  vini   a   Denominazione   di   Origine
Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino» deve sempre figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.