Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» L'articolo 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Trentino» e' sostituito cosi' come segue: Articolo 4 Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, esposizione ed altitudine. I sesti d'impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e le pratiche colturali devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia ammessa l'irrigazione come pratica di soccorso. Per i nuovi impianti ed i reimpianti e' previsto un numero minimo di 2.500 ceppi per ettaro. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per ciascuna varieta' di vite e deve inoltre assicurare, per ogni tipologia di vino i titoli alcolometrici volumici minimi naturali come appresso indicati: Parte di provvedimento in formato grafico Su detti limiti di resa di uva ad ettaro e' ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata. L'eventuale superamento del limite del 20% sopra indicato comporta la rinuncia alla denominazione di origine controllata per l'intera partita. La provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, modificare, nei termini stabiliti dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, art. 10, par. 1, lettere c) e d), i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.