(Allegato)
                                                             Allegato 
 
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione 
     dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» 
 
    L'articolo 4 del disciplinare di produzione  della  denominazione
di origine controllata «Trentino» e' sostituito cosi' come segue: 
 
                             Articolo 4 
 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte  a  conferire
alle uve ed ai vini derivati le loro  specifiche  caratteristiche  di
qualita'. 
    Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati
in terreni di favorevole giacitura, esposizione ed altitudine. 
    I sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento,  i  sistemi  di
potatura e le pratiche colturali devono  essere  quelli  generalmente
usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e del vino. 
    E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura;  e'  tuttavia  ammessa
l'irrigazione come pratica di soccorso. 
    Per i nuovi impianti ed i reimpianti e' previsto un numero minimo
di 2.500 ceppi per ettaro. 
    La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  a  coltura
specializzata non deve superare i  limiti  di  seguito  indicati  per
ciascuna varieta'  di  vite  e  deve  inoltre  assicurare,  per  ogni
tipologia di vino i titoli  alcolometrici  volumici  minimi  naturali
come appresso indicati: 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Su detti  limiti  di  resa  di  uva  ad  ettaro  e'  ammessa  una
tolleranza massima del 20% non avente diritto alla  denominazione  di
origine controllata. L'eventuale superamento del limite del 20% sopra
indicato  comporta  la  rinuncia  alla   denominazione   di   origine
controllata per l'intera partita. 
    La provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, su proposta
del Consorzio di  tutela,  sentite  le  organizzazioni  di  categoria
interessate, ogni anno  prima  della  vendemmia  puo',  in  relazione
all'andamento climatico ed alle  altre  condizioni  di  coltivazione,
modificare, nei termini stabiliti dal decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61, art. 10, par. 1, lettere c) e d), i  limiti  massimi  di
produzione di uva per ettaro  ed  il  titolo  alcolometrico  volumico
minimo  naturale   delle   uve,   dandone   immediata   comunicazione
all'organismo di controllo.