Art. 6 Spese ammissibili 1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del programma di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 1, sostenute dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. Dette spese riguardano: a) suolo aziendale e sue sistemazioni; b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali; c) macchinari, impianti ed attrezzature varie; d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; e) immobilizzazioni immateriali, cosi' come individuate all'art. 2, punto 30, del Regolamento GBER. 2. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al programma di investimento produttivo, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo complessivo ammissibile del programma di investimento, fermo restando che la relativa intensita' massima dell'aiuto e' pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo (ESL). 3. Per le imprese di grandi dimensioni le spese relative ad attivi immateriali sostenute per la realizzazione di programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, commi 2 e 3, sono ammissibili solo nel limite del 50 per cento del costo totale del programma di investimento. 4. In relazione ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 5, comma 4, sono considerati agevolabili i costi di investimento cosi' come determinati dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER. 5. In relazione ai progetti per l'innovazione dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 5, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a: a) personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' del progetto; b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; c) ricerca contrattuale, quali conoscenze e brevetti nonche' servizi di consulenza e altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attivita' del progetto; d) spese generali derivanti direttamente dal progetto; e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 6. Il Ministero, con propria circolare, provvede a fornire, nel rispetto dei principi generali del Regolamento GBER, le specifiche indicazioni inerenti alla tipologia delle spese ammissibili e ai limiti di ammissibilita' delle stesse.