Art. 7 Forma e intensita' delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e, in particolare: a) dall'art. 14 per i programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE; b) dall'art. 17 per i programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE; c) dall'art. 18 per le spese per servizi di consulenza di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto; d) dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 per gli investimenti per la tutela ambientale; e) dall'art. 29 per i progetti per l'innovazione dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 5, del presente decreto. 2. Le intensita' massime di aiuto di cui al comma 1 sono espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL), che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. 3. Il finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione al capitale sociale di cui all'art. 8, comma 1 e all'art. 11, comma 1, e' pari al 50 per cento degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html, fermo restando il rispetto del limite minimo dello 0,50 per cento annuo del tasso d'interesse e di quanto ulteriormente indicato nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 richiamato nelle premesse. 4. Il contributo in conto impianti e' determinato in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato di cui al comma 3, nei limiti delle intensita' massime di aiuto di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 6. Gli accordi di programma, qualora prevedano il cofinanziamento degli interventi da parte delle Regioni sottoscrittrici degli accordi stessi, possono determinare, nel rispetto dei predetti limiti, una diversa misura del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti concedibili. 5. In caso di partecipazione al capitale, di cui all'art. 8, comma 1 e all'art. 11, comma 1, l'intervento complessivo ai sensi della legge 181, comprensivo del contributo a fondo perduto, del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale sociale, dovra', di regola, prevedere che la somma del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale sociale non sia inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili per lo stesso intervento, cosi' come previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 richiamato nelle premesse. 6. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e della eventuale partecipazione al capitale di cui all'art. 8, comma 1 e all'art. 11, comma 1, non puo' essere superiore al 75 per cento degli investimenti ammissibili. 7. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato. 8. Il finanziamento agevolato, di cui al comma 3, deve essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull'immobile e privilegio speciale sui macchinari, da acquisire esclusivamente sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il valore di iscrizione delle garanzie e' pari alla quota capitale del finanziamento. 9. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25 per cento delle spese ammissibili complessive ed e' tenuta all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nell'area di crisi nella quale e' ubicata l'unita' produttiva in cui e' realizzato il programma agevolato per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del programma. 10. La concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora l'importo dell'aiuto sia superiore: a) all'importo di aiuto corretto per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE; b) a 7,5 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE; c) a 2 milioni di euro per le spese per servizi di consulenza di cui all'art. 6, comma 2; d) a 15 milioni di euro per i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 5, comma 4, ad eccezione degli investimenti per l'efficienza energetica per i quali il limite e' pari a 10 milioni di euro e per gli investimenti per il risanamento dei siti contaminati per i quali il limite e' pari a 20 milioni di euro; e) a 7,5 milioni di euro per i progetti per l'innovazione dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 5. 11. Nei casi in cui l'intervento e' disciplinato da apposito accordo di programma, le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse, su specifica richiesta dell'impresa proponente, a titolo di "de minimis" secondo le disposizioni previste dal Regolamento de minimis.