Art. 2. 1. All'erogazione dei contributi risultanti dai piani di cui all'articolo 1 e, limitatamente all'anno 2015, all'erogazione dei contributi di cui ai piani da 2 a 10 allegati alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 luglio 2014 si procedera' a seguito della comunicazione del giudizio in merito ai rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013 di cui all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, della legge n. 96 del 2012, e della comunicazione di cui al comma 17 del medesimo articolo, previa rideterminazione, ove necessario, dei piani di cui al presente articolo.