(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    1. All'erogazione dei contributi  risultanti  dai  piani  di  cui
all'articolo 1 e, limitatamente  all'anno  2015,  all'erogazione  dei
contributi di cui ai piani da 2  a  10  allegati  alla  deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 luglio 2014 si procedera'  a
seguito della comunicazione del giudizio in merito ai rendiconti  dei
partiti politici relativi all'esercizio 2013 di cui  all'articolo  9,
comma 5,  terzo  periodo,  della  legge  n.  96  del  2012,  e  della
comunicazione di cui  al  comma  17  del  medesimo  articolo,  previa
rideterminazione, ove  necessario,  dei  piani  di  cui  al  presente
articolo.