Art. 2 
 
 
                 Modalita' e termini di trasmissione 
 
  1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, le province e le
citta'  metropolitane,  entro  il  termine  perentorio,  a  pena   di
decadenza,  delle  ore  12:00  del  31  marzo  2016,  trasmettono  la
certificazione  di  cui  all'art.  1,  esclusivamente  con  modalita'
telematica, munita  della  sottoscrizione,  mediante  apposizione  di
firma  digitale,  del  responsabile  del   servizio   finanziario   e
dell'organo di revisione economico finanziario.