Art. 2 Modalita' e termini di trasmissione 1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, le province e le citta' metropolitane, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 12:00 del 31 marzo 2016, trasmettono la certificazione di cui all'art. 1, esclusivamente con modalita' telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico finanziario.