Art. 3 Istruzioni e specifiche 1. La certificazione dovra' essere compilata con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito modello A allegato al presente decreto, che sara' messo a disposizione ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane sul sito istituzionale web della direzione centrale della finanza locale, esclusivamente dal 1° marzo 2016 alle ore 12:00 del 31 marzo 2016. 2. Il modello eventualmente trasmesso con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sara' ritenuto valido ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 2. 3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza dei dati riportati nel modello gia' trasmesso telematicamente comporta la non validita' dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 2. 4. E' facolta' dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal comma 1.