Art. 3 
 
 
                       Istruzioni e specifiche 
 
  1.  La  certificazione  dovra'  essere  compilata  con  metodologia
informatica, avvalendosi dell'apposito modello A allegato al presente
decreto, che sara' messo a disposizione ai comuni,  alle  province  e
alle citta' metropolitane sul sito istituzionale web della  direzione
centrale della finanza locale, esclusivamente dal 1° marzo 2016  alle
ore 12:00 del 31 marzo 2016. 
  2. Il modello  eventualmente  trasmesso  con  modalita'  e  termini
diversi da quelli previsti dal presente decreto  non  sara'  ritenuto
valido ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 2. 
  3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la
certezza   dei   dati   riportati   nel   modello   gia'    trasmesso
telematicamente comporta la non validita' dello stesso  ai  fini  del
corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 2. 
  4.  E'  facolta'  dei  comuni,  delle  province  e   delle   citta'
metropolitane che avessero necessita'  di  rettificare  i  dati  gia'
trasmessi, trasmettere una  nuova  certificazione  sostitutiva  della
precedente, da  inviare  sempre  telematicamente,  comunque  entro  i
termini di trasmissione fissati dal comma 1.