Art. 4 Trattamento dei dati delle spese sanitarie da parte del Sistema TS 1. I dati trasmessi telematicamente al Sistema TS ai sensi dell'art. 2 del presente decreto vengono immediatamente registrati, con modalita' esclusivamente automatiche, in archivi distinti e non interconnessi, in modo che il codice fiscale dell'assistito sia assolutamente separato da tutti gli altri dati, in conformita' con quanto previsto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 2. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e' effettuato secondo le modalita' e le misure di sicurezza per la protezione dei dati descritte nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, adottate dal titolare del trattamento nel quadro delle piu' ampie misure di sicurezza di cui agli articoli da 31 a 36 e all'Allegato B del Codice. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare del trattamento dei dati relativi alle spese sanitarie acquisite ai sensi del presente decreto.