Art. 2 Campo di applicazione 1. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attivita' di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76. 2. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare alle attivita' di cui al comma 1 di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attivita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attivita', non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare. 3. Per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attivita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui all'articolo 1 si applicano all'intera attivita'. 4. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attivita' indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilita' previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.