(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                        Prefettura di Foggia 
 
 
                  Ufficio territoriale del Governo 
 
Prot. n. 296/OPS/2015(2) 
 
                                               Foggia, 23 aprile 2015 
 
                               Al signor Ministro dell'interno - Roma 
Oggetto: Comune di Monte Sant'Angelo - Relazione ai  sensi  dell'art.
  143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  come
  modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15  luglio  2009,  n.
  94. 
    Con nota n. 9044/0312B1/2014 in data 4 luglio  2014  (Allegato n.
1) il Prefetto pro tempore ha ravvisato la necessita'  di  richiedere
l'esercizio dei poteri di accesso nei confronti  dell'Amministrazione
comunale di Monte Sant'Angelo, ai sensi dell'art.  1,  comma  4,  del
decreto-legge n. 629/1982, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 726/1982. 
    L'esigenza  di  avviare  siffatti  approfondimenti  scaturiva  da
esposti anonimi pervenuti alla Prefettura di Foggia nel  settembre  e
nell'ottobre del 2013, nei quali venivano appunto denunciati fatti  e
situazioni  relativi   a   quella   Amministrazione   comunale,   con
particolare riferimento  ai  collegamenti  diretti  o  indiretti  tra
alcune  ditte  operanti  anche  per  il  comune  e  la   criminalita'
organizzata, per la presenza di soggetti  ritenuti  riconducibili  ai
clan locali. 
    Un ulteriore  inquietante  aspetto  era  rappresentato  anche  da
taluni  episodi  delittuosi  verificatisi  in  Monte  S.   Angelo   e
riguardanti proprio  l'Amministrazione  comunale:  infatti,  come  si
vedra' nel prosieguo, venivano perpetrati  diversi  danneggiamenti  e
forme di intimidazione nei confronti di amministratori comunali o  di
esponenti dell'apparato burocratico del comune. 
    A  seguito  di  delega  conferita  con  decreto  ministeriale  n.
17102/128/32 (2) Uff. V - Affari territoriali in data 11 agosto  2014
(Allegato  n.  2),  il  Prefetto  ha  proceduto,  in  conseguenza,  a
nominare, con proprio decreto n.  9044/03.12.B.1./2014/Areal^  del  2
settembre 2014  (Allegato  n.  3)  apposita  commissione,  incaricata
dell'effettuazione di accertamenti  volti  a  verificare  l'eventuale
sussistenza di infiltrazioni  e  condizionamenti  della  criminalita'
organizzata, nell'ambito della gestione del comune predetto. 
    L'attivita' dell'organo ispettivo, insediatosi presso  il  comune
di Monte  Sant'Angelo  il  15  settembre  2014,  destinatario  di  un
provvedimento di proroga n. 37411 dell'11 dicembre 2014 (Allegato  n.
4) si e' conclusa con la documentata relazione, qui rassegnata il  14
marzo 2015 (Allegato n. 5) entro il termine prescritto. 
    Gli  esiti  dell'accesso  sono  stati  esaminati  nel  corso  del
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza  pubblica,  tenutosi
lo scorso 21 aprile, integrato con la partecipazione del  Procuratore
distrettuale antimafia di Bari e del Procuratore della Repubblica  di
Foggia, nel corso del quale, a seguito di approfondita disamina delle
risultanze contenute nella relazione della Commissione per l'accesso,
e' stato espresso unanime parere sulla sussistenza  delle  condizioni
contemplate dal menzionato art.  143  per  dar  luogo  all'avvio  del
procedimento di scioglimento. 
    Il complesso delle attivita'  di  verifica  effettuate,  partendo
dagli elementi sintomatici evidenziati nella richiesta di delega,  ha
riguardato il periodo di  operativita'  dell'attuale  Amministrazione
(dal 2012 in poi), ma, laddove ritenuto utile e necessario,  si  sono
anche estesi ai periodi precedenti. 
    L'attivita' della Commissione  e'  stata  rivolta  ad  accertare,
anche attraverso l'esame a campione di atti amministrativi dell'Ente,
situazioni oggettive e soggettive, idonee a evidenziare collegamenti,
sia diretti sia indiretti, degli ambienti politici e/o amministrativi
con la criminalita' organizzata e ogni e qualsiasi elemento o indizio
di condizionamento degli amministratori  o  anche  del  personale  in
servizio presso l'ente locale. Analoghe  verifiche  hanno  riguardato
numerose imprese operanti presso il comune. 
    Ne e' emerso quanto segue. 
1. Contesto territoriale. 
1.1 La situazione socio-economica. 
    Monte Sant'Angelo  annovera,  al  31  dicembre  2013,  n.  12.891
abitanti (13.098 al censimento 2011). Il centro urbano si erge su uno
sperone  del  Gargano,  all'interno  del   comprensorio   del   Parco
nazionale, in una zona boscosa non distante dal mare, per cui il  suo
territorio  include  anche  terreni   costieri   (Marina   di   Monte
Sant'Angelo). 
    Nella citta' e' situato il Santuario di San Michele Arcangelo, il
piu'  famoso  dell'Occidente  per  il  culto   micaelico,   meta   di
pellegrinaggi sin dal VI secolo  (si  trovava  alla  fine  della  via
Francigena,  la  Via  Sacra  dei  Longobardi),  dal  25  giugno  2011
dichiarato Patrimonio mondiale dell'umanita' UNESCO. 
    L'economia della citta'  e'  fortemente  incentrata  sul  turismo
religioso,  balneare  e  enogastronomico.  Negli  scorsi  decenni  il
territorio di Monte Sant'Angelo e' stato  anche  sede  di  importanti
insediamenti industriali,  con  la  realizzazione  dell'ora  dismesso
petrolchimico  Enichem,  negli  anni  70,  ove  ora  insistono  varie
aziende, tra cui Sangalli Vetro,  Inside,  anche  questa  in  via  di
cessazione. L'agricoltura e la  pastorizia  hanno  rappresentato  nel
passato il perno dell'economia locale e, tuttora, assumono un  rilevo
significativo nell'economia locale. 
1.2 La presenza della  criminalita'  organizzata  -  La  criminalita'
  garganica. 
    Il territorio della provincia di Foggia e' interessato, ormai, da
decenni,  dalla  presenza  di   organizzazioni   criminali   le   cui
caratteristiche si' sono viepiu' connotate secondo gli schemi  propri
delle consorterie mafiose. 
    I processi dell'ultimo  ventennio  hanno  evidenziato  che  nella
Capitanata sono insediate tre grosse organizzazioni di  tipo  mafioso
riconosciute con sentenze definitive. 
    La prima, operante nel capoluogo e  nei  comuni  del  centro-nord
della provincia, denominata  «Societa'»  o  «Societa'  foggiana»,  e'
strutturata in «batterie»; la seconda e'  operante  principalmente  a
Cerignola e nei comuni del sud  foggiano,  denominata  ...omissis...,
con una struttura verticistica; la terza egemone sull'area garganica,
denominata «clan dei Montanari»,  avente  una  struttura  mista,  con
modulo di tipo federato e forte caratterizzazione su base  familiare,
facente capo alle  famiglie  ...omissis...  di  Monte  Sant'Angelo  e
...omissis... di Manfredonia, egemoni nei predetti territori  e  alla
famiglia  ...omissis...  che  opera  sulla  zona  di   San   Nicandro
Garganico. 
    Un carattere rilevato fin dagli anni '90 e' quello relativo  alla
capacita' di  queste  organizzazioni  di  infiltrarsi  nella  realta'
economica e politica. 
    L'esistenza di una associazione di tipo mafioso denominata  «clan
dei Montanari»,  radicato  proprio  a  Monte  Sant'Angelo,  e'  stata
riconosciuta in diverse  sentenze,  dalle  quali  si  evince  che  la
criminalita' garganica ha caratteristiche peculiari ed e' tra le piu'
pericolose, come reso evidente dai numerosissimi, efferati  fatti  di
sangue degli ultimi decenni. Un aspetto particolarmente rilevante  e'
anche la capacita' di questa organizzazione di intessere rapporti con
le consorterie mafiose di altre regioni italiane  e,  in  particolare
con la 'ndrangheta e con la camorra. 
    Il clan dei «montanari»  che  affonda  le  proprie  radici  nella
realta'  agro-pastorale  garganica,  nel  corso  degli  anni,  si  e'
progressivamente trasformato  in  realta'  mafiosa  ben  connotata  e
articolata, caratterizzata dalla presenza di una pluralita' di gruppi
criminali, con forte vocazione verticistica, basata essenzialmente su
vincoli familiari, non legati tra loro da vincoli di gerarchia  o  di
sovraordinazione; i rapporti  tra  gli  stessi  sono  stati  scanditi
storicamente  da  conflitti  armati,  con  successione  negli  affari
illeciti  del  clan  vincente,  ma  anche  da   forme   precarie   di
collaborazione in un quadro di «fluidita' strutturale»; 
    Capo   incontrastato   risultava,   fino   alla    sua    cattura
...omissis..., la cui leadership e' maturata in ragione dell'omicidio
dello zio, ...omissis..., noto  come  ...omissis...,  figura  storica
dell'omonimo clan e della criminalita' garganica, e della  detenzione
in carcere dei fratelli ...omissis... e ...omissis.... 
    Il «Clan dei Montanari» divenne noto in campo  nazionale  per  la
sanguinosa «faida di Monte Sant'Angelo», tra  gli  appartenenti  alle
famiglie ...omissis... da un  lato  e  ...omissis...  dall'altro.  Un
conflitto armato maturato alla fine degli anni '70  insorto  a  causa
dell'acquisto di un terreno per il pascolo da parte di  un  esponente
dei ...omissis..., cui erano interessati i ...omissis.... 
    Una  guerra  cruenta  protrattasi  per   oltre   un   trentennio,
conclusasi,  dopo  una  sanguinosa  serie  d'omicidi,   ferimenti   e
conflitti a fuoco, con l'affermazione dei ...omissis...,  sancita  in
una sentenza della Corte d'Appello di Bari del 2000 e la diaspora del
gruppo perdente. La straordinaria efferatezza  del  conflitto  tra  i
contrapposti clan trova, infatti, drammatica conferma nel  numero  di
omicidi e di tentati  omicidi,  complessivamente  sessantasette,  che
hanno insanguinato il territorio di Monte Sant'Angelo a  partire  dal
1978. 
    Con inizio negli anni  '90,  da  fenomeno  di  spietata  malavita
rurale il clan ...omissis... si trasformava progressivamente  in  una
struttura mafiosa «moderna», dedita al traffico  degli  stupefacenti,
al contrabbando di T.L.E. ed alle estorsioni, allargando la sfera  di
interessi-influenze all'area manfredoniana, ovvero  a  un  territorio
piu' esteso ma soprattutto piu' ricco, intrecciando alleanze  con  il
gruppo criminale sipontino dei ...omissis..., in conflittualita'  con
quello dei ...omissis... 
    La  prima  e  piu'  vasta  operazione  contro   la   criminalita'
organizzata garganica (c.d. «ISCARO-SABURO») si e' concretizzata  nel
giugno 2004, con l'arresto di 99 persone in relazione a 22 omicidi, 4
tentativi  di  omicidio,  estorsioni,  rapine,  porto  e   detenzione
illegali di armi, oltre ad associazione mafiosa e traffico di  droga,
con richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 107 imputati. 
    I conseguenti processi - nelle forme del rito  abbreviato  e  del
dibattimento - trovavano la  loro  definizione,  nei  vari  gradi  di
giudizio, fino alla Suprema Corte di Cassazione,  con  l'affermazione
della sussistenza dell'associazione mafiosa «Clan dei Montanari»  con
particolare riferimento ai gruppi ...omissis... di Monte  Sant'Angelo
e ...omissis... di San Nicandro Garganico. 
    Nei confronti  del  clan  dei  Montanari  sono  state  effettuate
ulteriori operazioni di polizia giudiziaria,  tra  cui  si  segnalano
quelle denominate «BLAUER», «RINASCIMENTO» e «BELLAVISTA» sfociate in
ordinanze di custodia cautelare e in sentenze di condanna. 
    Tra queste si segnala il procedimento penale n. 9930/10-  3243/11
Mod.  21  DDA  a  carico  di   ...omissis...   +   18   relativo   al
favoreggiamento della  latitanza  del  boss  ...omissis...  (inserito
nella lista ministeriale dei latitanti piu' pericolosi), rintracciato
e catturato. Il processo dibattimentale si e'  concluso  in  data  20
dicembre  2012  con  pesanti  condanne  e   con   il   riconoscimento
dell'aggravante di cui all'art 7, della legge n. 203/1991, nonche' il
procedimento penale n. 7474/10 Mod. 21 DDA a carico di  ...omissis...
+ 18, relativo al favoreggiamento della latitanza  appunto  del  boss
...omissis...   (alias   ...omissis...   -   inserito   nella   lista
ministeriale  dei  latitanti   piu'   pericolosi),   rintracciato   e
catturato. Il giudizio abbreviato si e' concluso  in  data  19  marzo
2013 con pesanti condanne e con il riconoscimento dell'aggravante  di
cui al menzionato art. 7. 
    Gia' dopo il processo «ISCARO-SABURO» gli  assetti  interni  alla
mafia  garganica  sono  profondamente  mutati.  Infatti,  i  fratelli
...omissis...  (...omissis...  -  ucciso  il   21   aprile   2009   -
...omissis...  e  ...omissis...),   venivano   assolti   dall'ipotesi
delittuosa ex art. 416-bis  c.p.,  sul  presupposto  che  negli  anni
2001-2004 avevano agito quali «agenti provocatori»  a  discapito  dei
sodali del gruppo ...omissis....  Cio',  a  seguito  della  discovery
degli atti processuali, pregiudicava irreparabilmente il rapporto  di
alleanza tra le due famiglie, i cui sodali erano considerati, fino  a
quel momento, appartenenti ad un unico aggregato  criminale,  cui  e'
seguita la ridefinizione degli assetti  ed  equilibri  in  seno  alla
criminalita' organizzata garganica, con numerosi omicidi. 
    Ad oggi, a Monte Sant'Angelo, Manfredonia e  Vieste,  la  maggior
parte  degli   affiliati   arrestati   nelle   operazioni   antimafia
«ISCARO-SABURO», «MEDIOEVO», «BLAUER» (favoreggiamento ...omissis...)
e «RINASCIMENTO»  (favoreggiamento  ...omissis...)  sono  tornati  in
liberta',  tranne   i   fratelli   ...omissis...,   ...omissis...   e
...omissis... e altri elementi di spicco. 
    La famiglia ...omissis..., inspiegabilmente  secondo  le  logiche
mafiose (considerato il  tradimento  dei  ...omissis...,  che  invece
erano stati assolti),  perdeva  nell'area  garganica  l'appoggio  dei
maggiori  esponenti  della  criminalita'  locale,  mentre  da   altre
operazioni  di  polizia  sono  risultate  alleanze  con  la  Societa'
foggiana sia dei ...omissis..., sia dei ...omissis... . 
    Puo' conclusivamente affermarsi che la  criminalita'  organizzata
garganica  ha  da  tempo  acquisito  consistenza,   pericolosita'   e
potenzialita'  espansive  pari  a  quelle  della   mafia   siciliana,
calabrese e campana,  con  un  asse  di  comando  che  si  svolge  da
Manfredonia a Sannicandro Garganico. 
    E' indiscutibile la forte capacita' di  intimidazione,  cresciuta
attraverso il ricorso alla violenza esercitata  dai  vari  componenti
dell'associazione (visibili nei fatti di omicidio,  nel  possesso  di
armi, negli agguati compiuti e per il grosso possesso di droga),  con
il vincolo derivante dallo stato di assoggettamento e di omerta'  che
ne e' derivato. 
2. L'Amministrazione comunale. 
2.1 Composizione. 
    Il Consiglio comunale di Monte  Sant'Angelo  e'  stato  rinnovato
nelle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, che hanno  visto
il  prevalere  di  una   lista   civica,   denominata   ...omissis...
eterogenea,  con  candidato  a  ...omissis...,  e   assessore   nella
precedente  amministrazione,  presieduta  dal  dott.   ...omissis...,
eletto in una lista eterogenea di centro sinistra. 
    Si  precisa   che   la   precedente   consiliatura   e'   cessata
anticipatamente a soli due mesi dalla data  fissata  per  il  rinnovo
ordinario degli organi, con  conseguente  gestione  commissariale,  a
seguito di dimissioni presentate dal ...omissis... nel marzo 2012. 
    Diversi  degli  attuali  amministratori  operavano  anche   nella
precedente consiliatura. Infatti, oltre al ...omissis..., ben  dodici
consiglieri, tra  maggioranza  e  opposizione  erano  presenti  nella
precedente compagine amministrativa - composta da  venti  consiglieri
rispetto agli attuali  sedici  -  e  di  questi  nove,  sugli  undici
assegnati alla maggioranza, e precisamente, ...omissis. 
    Risulta  evidente,  quindi,  la  continuita'  tra  la  cessata  e
l'attuale amministrazione. 
2.2 Elementi su  atti  di  intimidazione,  rapporti  di  parentela  e
  affinita',  nonche'  di  frequentazioni  di  amministratori  e   di
  dipendenti  con  esponenti  della  criminalita'   organizzata.   Il
  Consiglio di Frazione. 
2.2.1 Episodi di intimidazione e danneggiamento. 
    Come accennato in premessa, l'esigenza di  disporre  accertamenti
sull'Amministrazione comunale  e'  emersa  anche  in  conseguenza  di
episodi  di  danneggiamento  e  di  intimidazione  nei  confronti  di
esponenti  politici   o   dell'apparato   burocratico   del   comune,
verificatisi nel breve lasso temporale di 10 mesi e,  che,  pertanto,
appaiono indicativi del clima in cui operano gli amministratori  e  i
funzionari del comune: 
      il 4 luglio 2013 venivano incendiate in Monte  Sant'Angelo  due
autovetture,  parcheggiate  in  luoghi  diversi,  di  cui   una   del
...omissis... e l'altra del padre, ...omissis..., gia'  ...omissis...
. 
      l'11 luglio 2013 nelle adiacenze del Palazzo  Comunale,  veniva
incendiato il motociclo in uso a ...omissis..., del comune  di  Monte
Sant'Angelo; 
      il 9 agosto 2013 il ...omissis... denunciava il danneggiamento,
mediante foratura, dei 4 pneumatici della propria autovettura in  uso
al figlio, mentre era parcheggiata; 
      il 25 agosto  2013  ...omissis...  e  padre  di  ...omissis...,
attuale   consigliere   comunale   di   minoranza,   denunciava    il
danneggiamento seguito da incendio della sua autovettura; 
      il 26 agosto 2013 ...omissis..., denunciava  il  danneggiamento
di 2 pneumatici dell'autovettura di sua proprieta'; 
      il 3  febbraio  2014  ...omissis...  gia'  ...omissis...  nella
precedente amministrazione  denunciava  il  danneggiamento,  mediante
foratura, di 2 pneumatici della propria autovettura; 
      il 2 marzo 2014 ...omissis...,  denunciava  il  danneggiamento,
mediante   l'esplosione   di   numerosi   colpi   d'arma   da   fuoco
(kalashnikov), della saracinesca e della propria autovettura che  era
posteggiata nel garage. La vicenda sara' oggetto  di  approfondimento
nel prosieguo della relazione, in relazione alla  procedura  di  gara
per l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali. 
2.2.2 Amministratori comunali. 
    La Commissione di accesso ha riscontrato una serie di  parentele,
affinita' e frequentazioni che legano direttamente  o  indirettamente
amministratori comunali e dipendenti ad esponenti della  criminalita'
organizzata  di  Monte   Sant'Angelo.   Per   quanto   riguarda   gli
amministratori si indicano le situazioni significative emerse. 
    ...omissis... (...omissis...).  Pur  non  risultando  allo  stato
frequentazioni con persone controindicate,  il  padre  ...omissis...,
sorvegliato speciale di P.S. e ucciso nel ...omissis... in un agguato
maturato nell'ambito della  faida  di  Monte  Sant'Angelo,  e'  stato
esponente di spicco della  consorteria  criminale  ...omissis....  Il
figlio ...omissis...,  fratello,  quindi,  ...omissis...,  era  stato
«battezzato» da ...omissis.... 
    ...omissis..., La moglie, ...omissis... era cugina in primo grado
di ...omissis..., soggetto gravato  da  numerosi  pregiudizi  penali,
assassinato il ...omissis... in un agguato, su cui ci si  soffermera'
in seguito, essendo risultato implicato  nell'atto  intimidatorio  ai
danni dell'...omissis... . Il ...omissis...,  quando  era  in  carica
quale ...omissis..., e' stato controllato dall'Arma  Carabinieri  con
...omissis...  e  con   ...omissis...,   ritenuti   esponenti   della
criminalita' organizzata,  gia'  in  servizio  presso  il  comune  in
qualita',  rispettivamente,  di  ...omissis...  entrambi  tratti   in
arresto in data ...omissis..., unitamente a ...omissis..., figlio  di
...omissis...,  nell'ambito   dell'operazione   «RINASCIMENTO»   gia'
menzionata. E' da rilevare che nel decreto di fermo n. 7474/10 emesso
dalla D.D.A. di Bari si evince che nel corso delle indagini  emergeva
che ...omissis... dimostrava «di avere una capacita' di ingerenza nel
settore degli appalti pubblici del comune di Monte  Sant'Angelo,  che
intenderebbe orientare per conseguire ulteriori  proventi  illeciti».
La sussistenza di rapporti tra il ...omissis... e il ...omissis... si
rileva anche  da  uno  stralcio  di  una  conversazione  intercettata
nell'ambito delle indagini che portarono all'arresto di ...omissis...
. 
    ...omissis..., (gia' ...omissis..., dimessosi dopo l'insediamento
della Commissione di accesso, nonche' ...omissis...). Con sentenza ex
articoli 444, 445 codice  di  procedura  penale  tribunale  di  Roma,
irrevocabile  dal  ...omissis...,  e'  stato  condannato  a  mesi   8
reclusione, con beneficio sospensione condizionale, per  i  reati  di
falsita' ideologica commessa dal privato in atti  pubblici,  falsita'
ideologica commessa da P.U. in atti pubblici, uso di atto  falso.  Il
...omissis...  concessa  la  riabilitazione.  Il   ...omissis...   e'
ritenuto persona legata da rapporti d'amicizia con  i  «Macchiaioli»,
in particolare con  gli  esponenti  della  famiglia  ...omissis...  e
...omissis.... A conferma di tale vicinanza si segnala che nel  marzo
2014, pochi giorni dopo l'omicidio gia' citato di ...omissis...,  nel
corso delle conseguenti indagini veniva acquisito il  filmato  di  un
circuito di videosorveglianza dell'...omissis..., dove si era  appena
svolta,  il  ...omissis...,  la  festa  per   il   ...omissis...   di
...omissis... alias  «...omissis...»  ritenuto  esponente  di  spicco
della batteria «Macchia», braccio armato del clan ...omissis... Dalla
visione del  filmato  si  nota  inequivocabilmente  la  presenza  del
...omissis...  il  quale  si  vede  avvicinarsi  al  ...omissis...  e
salutarlo in maniera affettuosa  e  confidenziale.  Tale  circostanza
sembra comprovare la frequentazione, se non addirittura  un  rapporto
di stretta amicizia tra ...omissis... e il ...omissis..., atteso  che
la ricorrenza festeggiata porta a  escludere  che  si  tratti  di  un
incontro occasionale. Lo spessore criminale di ...omissis... dovrebbe
essere noto negli ambienti  comunali  e  allo  stesso  ...omissis...,
figurando a suo carico numerosi pregiudizi penali  per  reati  gravi,
quali l'associazione di stampo mafioso, l'associazione per commettere
omicidi, rapina, estorsione  ed  altro,  nonche'  frequentazioni  con
soggetti controindicati, tra cui elementi di spicco nell'ambito delle
consorterie mafiose ...omissis... e ...omissis... . Il  ...omissis...
appartiene, infatti, a una famiglia storicamente  affiliata  al  clan
...omissis...; il padre, ...omissis...,  rimase  vittima  di  «lupara
bianca»,   essendo   scomparso   da   Monte   Sant'Angelo   in   data
...omissis.... Al ...omissis... risultano collegati anche i  fratelli
...omissis..., titolari di diverse ditte  che,  come  si  vedra'  nel
prosieguo, hanno piu' volte lavorato e lavorano per conto del comune,
avendo ricevuto affidamenti anche diretti. 
    ...omissis..., (gia' ...omissis..., ha rassegnato  le  dimissioni
dalla Giunta  il  ...omissis...,  subito  dopo  l'insediamento  della
commissione)  A  suo  carico   risulta   una   informativa   all'A.G.
...omissis...,  per  reati  di  bancarotta  fraudolenta,   bancarotta
semplice, abuso di Ufficio,  associazione  per  delinquere,  falsita'
ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti  pubblici,  truffa
per il conseguimento di erogazioni pubbliche. 
    ...omissis..., e' padre di ...omissis..., nato il  ...omissis...,
ritenuto contiguo  al  contesto  criminale  del  clan  dei  montanari
riconducibile alla famiglia ...omissis..., come si desume anche dalle
sue pregresse frequentazioni,  risultanti  da  diversi  controlli  di
polizia, che vanno dal 2003 al  2008,  tra  cui  elementi  di  spicco
nell'ambito delle consorterie mafiose. Piu' volte tratto in  arresto,
...omissis...  ha  diversi  pregiudizi   per   reati   gravi,   quali
l'estorsione. Il ...omissis...  e'  stato  coinvolto  nell'operazione
«RINASCIMENTO» e sottoposto in tale ambito a fermo  di  indiziato  di
delitto emesso dalla DDA di Bari -  convalidato  dal giudice  per  le
indagini preliminari con contestuale applicazione di misura cautelare
- insieme ad altre 17 persone,  per  reati  di  estorsione,  porto  e
detenzione abusiva  di  armi,  favoreggiamento  personale,  procurata
inosservanza di pena ed altri gravi reati, aggravati ex art. 7, legge
n. 203/1991. 
    ...omissis...,  e'  cugino  del  gia'  citato  ...omissis....  Il
...omissis...   e'   ...omissis...»,   che   svolge   attivita'    di
...omissis... e gestisce  la  ...omissis...denominata  ...omissis...,
autorizzata al funzionamento con  determina  del  rag.  ...omissis...
...omissis.... La Commissione per l'accesso  ha  evidenziato  che  la
...omissis... e' stata oggetto di atti di intimidazione,  gia'  poche
settimane dopo  il  rilascio  dell'autorizzazione  al  funzionamento.
Dagli accertamenti effettuati dall'organo ispettivo e' emerso che tra
i  dipendenti  della  ...omissis...,   vi   sono   ...omissis...,   e
...omissis..., - assunte il ...omissis..., quindi pochi  giorni  dopo
l'autorizzazione  -  compagne   rispettivamente   del   gia'   citato
...omissis..., e di ...omissis..., entrambi esponenti di spicco della
criminalita'   organizzata   di   Monte   Sant'Angelo.   Quanto    al
...omissis...,  si  tratta  di  personaggio  di   evidente   spessore
criminale, ritenuto uomo di fiducia e affiliato al clan...omissis...,
gia' sottoposto nel 2008 a sorveglianza speciale di P.S per anni due.
Nipote del defunto ...omissis..., assassinato in Monte Sant'Angelo in
data ...omissis... e figlio di ...omissis... assassinato nella  faida
di Monte Sant'Angelo  in  data  ...omissis....  Il  ...omissis...  si
rendeva irreperibile il ...omissis..., immediatamente dopo l'omicidio
di un suo amico e sodale al medesimo clan ...omissis..., avvenuto  il
...omissis...,  nell'ambito  della   faida   insorta   tra   i   clan
...omissis..., di cui si e' fatto cenno. Il ...omissis..., piu' volte
tratto in arresto, risulta gravato da pregiudizi penali e di  polizia
e da sentenze di condanna per gravi delitti. Lo stesso  si  sottraeva
alla  misura  di  prevenzione  rendendosi  latitante,  anche  perche'
destinatario di O.C.C.C. n. 5660/2011 R.G. G.I.P. emessa  dal  G.I.P.
del tribunale di Bari, poiche' ritenuto  responsabile  con  altri  di
aver  favorito  lo   stato   di   latitanza   dell'allora   ricercato
...omissis..., nonche' per avere agevolato il sodalizio criminale  da
questi capeggiato, mediante la commissione di altri gravi reati.  Con
sentenza  del  GUP  di  Bari   del   19   marzo   2013,   (Operazione
«RINASCIMENTO»  relativa  ai  fiancheggiatori  della   latitanza   di
...omissis...), e' stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione
e € 8.000 di multa. 
    La ...omissis... appare figura di interesse non  solo  in  quanto
compagna di ...omissis..., ma anche per il suo back ground familiare,
appartenendo a un ben consolidato contesto familiare mafioso, essendo
figlia di ...omissis..., coimputato dell'omicidio  di  ...omissis....
La ...omissis... e' altresi' nipote di ...omissis..., vedova del gia'
ricordato   ...omissis...,   detto   «...omissis...»,   cognato    di
...omissis... (ucciso in data ...omissis...) e, quindi, e' cugina del
gia' menzionato ...omissis.... La ...omissis...  e'  stata  coinvolta
nel procedimento n. 3243/11 R.G. di cui si e' fatto innanzi  cenno  e
compare, unitamente al marito, nella richiesta  di  misure  cautelari
avanzata dalla D.D.A. di Bari accolta dal G.I.P. di Bari solo per  il
...omissis... . 
    Le assunzioni di omissis... e ...omissis... sono apparse come non
«casuali»  e  legate  ai  rapporti   parentali   esistenti   tra   il
...omissis... ...omissis... e il  cugino  ...omissis...,  almeno  per
quanto riguarda la ...omissis.... Quanto alla ...omissis...,  il  cui
retroterra  familiare  la  colloca  in  un   contesto   di   malavita
organizzata (ancorche' non consacrato da  sentenze),  una  chiave  di
lettura potrebbe essere offerta dai rapporti esistenti tra lo  stesso
...omissis... e ...omissis...,  consorte  della  ...omissis....  Tali
circostanze appaiono significative potendo  ragionevolmente  trarsene
se  non  la  contiguita',  la  «permeabilita'»  dei  titolari   della
struttura  -  tra  i  quali  figura  il  consigliere  di  maggioranza
...omissis..., gia' assessore - da parte di questi soggetti  (di  cui
uno a lui legato da vincoli di parentela), il cui spessore criminale,
almeno per  quanto  riguarda  il  ...omissis...,  non  poteva  essere
ignorato dallo stesso ...omissis... . 
2.2.3 Il Consiglio di Frazione. 
    La Frazione di Macchia ha un Consiglio di Frazione, con  funzioni
consultive, propositive, conoscitive, d'iniziativa e di verifica  nei
riguardi dell'amministrazione comunale  su  tutte  le  questioni  che
riguardano la Frazione. Costituito  con  deliberazione  del  C.C.  n.
21/2010 e'  composto  da  9  consiglieri,  residenti  della  frazione
stessa, di cui 7 a Macchia - Madonna della Libera e  2  a  Macchia  -
Madonna delle Grazie. 
    Il Consiglio di frazione e' stato eletto il 14 luglio 2012  e  la
sua composizione risulta  ampiamente  rappresentativa  piuttosto  che
della comunita' locale, della famiglia ...omissis... i  cui  fratelli
...omissis..., ...omissis.., e ...omissis... sono ritenuti  vicini  a
...omissis..., piu' volte evidenziato in questa relazione  anche  per
le frequentazioni con ...omissis... ...omissis... . 
    Infatti, ...omissis... e' ...omissis.... Inoltre tra i componenti
figurano: 
      ...omissis..., genero di ...omissis...; omissis..., cognato dei
...omissis.... Tra i ...omissis... figura anche ...omissis..., che in
passato e' stato componente del  collegio  sindacale  della  societa'
...omissis... di cui e' ...omissis...  ...omissis...  ,  cognato  dei
...omissis... ...omissis... e'  ...omissis...,  che  pure  e'   stato
componente del Collegio sindacale della medesima cooperativa. 
      ...omissis... e' anche titolare della «...omissis... - Societa'
Cooperativa Sociale a.r.l.», la quale ha avuto affidamenti di lavori,
anche  successivamente  alla  costituzione  del  Consiglio   medesimo
(Determina ...omissis...). Inoltre, il servizio di  distribuzione  di
acqua per  usi  civici  nella  Frazione  Macchia,  e'  gestito  dalla
societa'  del  ...omissis...  in   quanto   aderente   al   Consorzio
...omissis..., affidatario del servizio. 
    Va posto in rilievo  che  la  previsione  statutaria  estende  ai
componenti  del   Consiglio   le   cause   di   ineleggibilita',   di
insindacabilita' e di incompatibilita'  previste  per  i  consiglieri
comunali, per cui il ...omissis..., in quanto appaltatore di  servizi
comunali, sembra versare nella terza ipotesi. 
2.2.4 Dipendenti comunali. 
    La struttura organizzativa del comune e'  articolata  in  quattro
settori, a loro volta suddivisi in servizi ed uffici. 
    Si evidenziano le situazioni riferite ad alcuni dipendenti, anche
con  funzioni  apicali  o  LSU  e  collaboratori,  riscontrate  dalla
Commissione: 
      ...omissis... E' stato tratto in arresto il  ...omissis...,  su
OCC della Procura della Repubblica di Lecco per  concorso  in  rapina
aggravata. Tuttavia veniva  successivamente  assolto  per  non  avere
commesso il fatto. 
      ...omissis... Si tratta di un settore  nevralgico  gestendo  le
...omissis..., dei ...omissis.... Il Fratello ...omissis..., e' stato
sposato  con  ...omissis...,  cugina  di  ...omissis...,  madre   del
...omissis.... Il ...omissis... e' stato destinatario del grave  atto
intimidatorio riferito al punto 2.2.1. 
      ...omissis...,   Il   fratello,   ...omissis...,    e'    stato
destinatario dal 2011 al  2012  di  tre  atti  intimidatori  mediante
incendio di due autovetture ed esplosione di colpi di arma  da  fuoco
alla saracinesca. Il ...omissis... e' imparentato con  ...omissis...,
su cui si riferira'  nel  prosieguo  della  relazione,  soggetto  con
precedenti di polizia ritenuto contiguo ad  ambienti  della  malavita
organizzata, con il quale, tuttavia, secondo quanto evidenziato dalla
Commissione per l'accesso, non avrebbe buoni rapporti. 
2.5 Situazione di alcuni dipendenti  comunali  con  riferimento  alla
  operazione «RINASCIMENTO». 
    Si  e'  gia'   fatto   cenno,   in   precedenza,   all'operazione
«RINASCIMENTO», finalizzata alla cattura del  piu'  volte  menzionato
latitante pluripregiudicato ...omissis..., inserito  nell'elenco  dei
ricercati di massima pericolosita'. Le indagini hanno disvelato anche
l'intricato reticolo di rapporti e di connivenze, di  chiara  matrice
mafiosa e  fatto  luce  sulle  attivita'  estorsive,  associate  alla
commissione di altri reati, poste in essere per il  mantenimento  del
controllo territoriale e per il reperimento di risorse economiche per
sostenere i costi della latitanza. 
    Tra  gli  arrestati  si  ricordano  ...omissis...,   figlio   del
consigliere comunale ...omissis... ed ...omissis..., le cui  compagne
lavorano alle dipendenze della societa' ...omissis... di cui e'  vice
presidente il ...omissis... ...omissis... . 
    Nell'ambito  dell'operazione  sono  state  coinvolte  anche   tre
persone,  aventi  un  rapporto   diretto   con   il   comune,   ossia
...omissis..., dipendente di  ruolo,  ...omissis...,  rispettivamente
...omissis...   (gia'   menzionati   per   le   frequentazioni    con
...omissis...),  nonche'  ...omissis...,  dipendente  della  societa'
...omissis..., partecipata dal comune di Monte Sant'Angelo. 
    Il ...omissis... e' stato tratto in arresto,  per  estorsione  in
concorso e condannato, con sentenza del GUP  di  Bari  del  19  marzo
2013, riconosciuta l'aggravante ex art. 7, legge  n.  203/1991,  alla
pena di anni 4 e mesi otto  di  reclusione,  con  l'interdizione  dai
pubblici uffici per anni 5. 
    In conseguenza della sottoposizione a  misura  restrittiva  della
liberta' personale, tuttora in atto con il  beneficio  degli  arresti
domiciliari, il ...omissis... e' stato sospeso dal servizio, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, del CCNL Comparto regioni e autonomie locali 1°
aprile 2008. E' anche superfluo  ricordare  che  la  sospensione,  in
queste circostanze, costituisce atto dovuto per tutta la durata della
privazione della liberta', tant'e' che l'ordinamento, comunque, si e'
preoccupato di  garantire  al  dipendente  sospeso  i  mezzi  per  la
necessaria   sussistenza,   consistenti   nell'erogazione   di    una
indennita', calcolata in base ai parametri indicati nell'art.  7  del
contratto. 
    Eppure, con provvedimento del 31 maggio 2013  della  Sezione  GIP
del tribunale di Bari, su parere contrario del pubblico ministero, il
...omissis...  veniva  autorizzato  ad   allontanarsi   dal   proprio
domicilio, al solo fine di esercitare attivita' lavorativa presso  il
comune dal lunedi' al venerdi',  dalle  8,00  alle  14,00.  Cio'  che
appare  singolare  e'  che,  nella  parte  motiva  del  provvedimento
giudiziario, viene testualmente precisato:  «che  e'  documentata  la
disponibilita'  all'assunzione».  Inoltre  si  fa  riferimento   alle
difficolta'  economiche  connesse  alla   cessazione   dell'attivita'
lavorativa. Si sottolinea che tra gli allegati alla  relazione  della
commissione d'accesso non  figura  un  atto  del  comune  in  cui  si
documenta la disponibilita' all'assunzione, che deve  presumersi  non
sia stato rinvenuto. Tuttavia tra gli allegati vi e' un atto del rag.
...omissis...  -  ...omissis...-  datato  ...omissis...,   successivo
quindi all'arresto e alla sentenza di condanna del ...omissis..., nel
quale si attesta che lo stesso  e'  dipendente  del  comune  a  tempo
indeterminato, con la precisazione degli  orari  di  svolgimento  del
servizio per complessive 36 ore. Sorprendentemente non  si  fa  cenno
alcuno alla circostanza che a tale data il ...omissis... era  sospeso
di diritto dal servizio medesimo. 
    ...omissis..., Responsabile del Settore cui il  ...omissis...  e'
assegnato, con propria determinazione si e' limitato a prendere  atto
del provvedimento del G.I.P., autorizzandolo a svolgere  le  mansioni
di addetto al verde pubblico con decorrenza dal 3 giugno 2013, per un
totale di 30 ore settimanali. 
    A seguito di successiva istanza in data 2 agosto  2014  (motivata
con  l'insufficienza  dello  stipendio  percepito  per  sole  30  ore
settimanali), la Corte di appello di Bari, consente  al  predetto  di
esplicare attivita' lavorativa presso il comune anche il  martedi'  e
giovedi'  pomeriggio,  dalle  16,00  alle  19,00,  nonche'  ulteriore
attivita' lavorativa presso un'azienda agrituristica sita in agro  di
Monte Sant'Angelo, il sabato e la domenica. 
    Acquisita l'autorizzazione della Corte di appello, il legale  del
...omissis..., con istanza del 14 agosto 2014 chiedeva al comune  che
il proprio assistito fosse «reinserito nell'organico comunale  per  i
rientri settimanali». Singolarmente nella premessa  dell'istanza  del
14 agosto si faceva anche cenno all'attivita'  presso  l'agriturismo,
ma nulla si chiedeva esplicitamente in merito al comune. 
    Una nuova determina, la n. ...omissis..., questa  volta  a  firma
del rag. ...omissis..., prendeva  atto  della  «autorizzazione  della
Corte di appello di Bari», autorizzando il ...omissis... a effettuare
attivita' lavorative anche nelle ore pomeridiane. 
    La vicenda appare invero grave, sia perche' nella  autorizzazione
del  G.I.P.  si  fa  riferimento  addirittura  ad  una   «documentata
disponibilita' all'assunzione», che deve  ritenersi  manifestata  dal
comune. Se  cosi'  fosse,  l'Amministrazione  non  poteva  dare  tale
disponibilita', atteso  che  ben  sapeva  che  il  ...omissis...  era
proprio dipendente  di  ruolo  e  che  lo  stesso  era  in  stato  di
sospensione  obbligatoria  dal  servizio.  Tra  l'altro,  alla   data
dell'autorizzazione, il ...omissis... era stato  gia'  condannato  in
primo grado, per cui, a prescindere dallo  stato  di  detenzione,  lo
stesso rimane sospeso di diritto ai sensi del comma 4, del menzionato
art. 5, del contratto  nazionale.  Qualora  tale  disponibilita'  non
fosse provenuta dall'Amministrazione,  si  ritiene  che  quest'ultima
avrebbe dovuto renderne edotto il G.I.P., tra l'altro segnalando  che
il ...omissis... non poteva essere reintegrato nel servizio,  per  un
limite  giuridico.  Non  puo'  escludersi,  tuttavia,   che   proprio
l'attestato  rilasciato  dal   ...omissis...   sia   stato   allegato
all'istanza rivolta al GIP e sia  stato  inteso  come  disponibilita'
all'assunzione. Ove cosi' fosse, la mancata  precisazione  in  merito
allo stato di obbligatoria sospensione dal servizio in cui versava il
...omissis..., con contestuale erogazione  dell'indennita'  prevista,
assume una valenza di assoluta  gravita'.  Tra  l'altro,  nell'ambito
dell'assetto interno delle competenze, la  prima  determina,  assunta
dal  responsabile  del  settore  ...omissis...,  appare  adottata  da
soggetto incompetente. Parimenti appare a  dir  poco  incomprensibile
che a fronte della seconda  autorizzazione,  che  ha  sostanzialmente
reintegrato  a  tempo  pieno  il  ...omissis...  nel   servizio,   il
...omissis... abbia supinamente recepito un provvedimento con cui  un
dipendente pubblico,  che  gia',  per  quanto  precisato,  era  stato
illegittimamente  reintegrato  nel  servizio,  veniva  autorizzato  a
prestare una seconda attivita' lavorativa presso un  privato,  quando
cio' e' espressamente vietato dall'ordinamento. E' pur  vero  che  si
potrebbe  sostenere  che  l'Amministrazione,   formalmente,   avrebbe
eseguito provvedimenti provenienti dall'Autorita' giudiziaria, a cui,
peraltro, potrebbe anche essere stata prospettata, per  quanto  sopra
precisato, una situazione non completa, ma, a parte quanto verra' tra
poco precisato, e' sorprendente che non si sia ritenuto di  segnalare
tali circostanze alla  stessa  Autorita'  giudiziaria,  che  avrebbe,
cosi', potuto modificare le proprie determinazioni. Tuttavia,  a  ben
vedere, i provvedimenti assunti dal GIP e dalla Corte d'appello,  per
quanto di competenza delle stessa Autorita',  erano  diretti  solo  a
rimuovere  l'impedimento  alla  prestazione  di  lavoro,  dato  dalla
detenzione domiciliare, non entrando nel merito dello stato giuridico
della persona. L'amministrazione, pertanto, anche  senza  bisogno  di
dame precisazione all'Autorita' medesima, avrebbe potuto, anzi dovuto
rigettare l'istanza di reintegrazione in servizio. In ultima analisi,
tenendo conto pure della gravita' dei reati contestati al dipendente,
con l'aggravante ex art. 7 legge n. 203, per i quali  a  quella  data
era stato riconosciuto colpevole in una sentenza di primo  grado,  il
comportamento  dell'Amministrazione   appare   a   dir   poco   molto
superficiale  e,  per  quanto  sopra  dettagliato,  tale  da  indurre
interrogativi   sulle   reali   motivazioni   sottostanti   a    tale
comportamento. 
    Nell'operazione «RINASCIMENTO» risultano  coinvolti  anche  altri
due soggetti legati al comune di Monte Sant'Angelo. 
    ...omissis...,  soprannominato  «...omissis...»,  iscritto  nelle
liste  degli...omissis...,  arrestato  nell'ambito   della   predetta
operazione per  favoreggiamento  della  latitanza  di  ...omissis...,
aggravato ex art. 7 legge n. 203/1991 e art. 71  decreto  legislativo
n.  159/11,  ma  attualmente  non  rientrato  in  servizio,  ritenuto
affiliato alla cosca ...omissis... . 
    Il ...omissis..., piu'  volte  sottoposto  a  misure  restrittive
della liberta' personale, ha precedenti penali e di polizia per gravi
reati ed e' stato sottoposto alla sorveglianza speciale di  P.S.  con
obbligo di soggiorno nel comune di Monte Sant'Angelo. Viene rimarcata
dalle Forze dell'ordine la sua pericolosita' sociale. Agli atti delle
Forze di Polizia risultano innumerevoli frequentazioni con personaggi
di spicco  della  criminalita'  comune  e  organizzata,  con  strette
amicizie sia con  il  clan  mafioso...omissis...  e  sia  con  quello
contrapposto dei ...omissis..., poiche' ...omissis..., come del resto
anche il defunto padre ...omissis... (ammazzato con colpi di arma  da
fuoco all'interno della propria masseria in data ...omissis...)  sono
ritenuti centrali nell'ambito della faida di Monte  Sant'Angelo/mafia
Garganica. 
    Tra gli ...omissis... figura  anche  il  fratello  ...omissis...,
sottoposto nel 1997 a fermo di P.G. e denuncia per  associazione  per
delinquere e ricettazione. 
    Il terzo soggetto  implicato  nell'operazione  «RINASCIMENTO»  e'
...omissis...,  gia'  menzionato  in   precedenza,   inserito   tra i
...omissis.... del comune. Insieme a suo  figlio,  ...omissis...,  e'
ritenuto elemento contiguo al piu'  volte  citato  ...omissis....  E'
stato condannato con sentenza del GUP di Bari del 19 marzo 2013, alla
pena di anni  1,  mesi  1  e  10  giorni  di  reclusione  nell'ambito
dell'operazione «RINASCIMENTO». 
    Si richiama quanto evidenziato  in  merito  ai  rapporti  tra  l'
...omissis..., il ...omissis... e il ...omissis.... 
    Un ulteriore elemento posto in rilievo dalla commissione,  venuto
in   evidenza   dall'esame   degli   atti   relativi   all'operazione
«RINASCIMENTO», e'  che  una  delle  persone  arrestate  ha  prestato
servizio fino al novembre 2014 nella societa' con la quale il  comune
ha in essere il  contratto  di  servizio  delle  entrate  tributarie,
ovvero la societa' - con partecipazione dello stesso comune di  Monte
Sant'Angelo,   «...omissis...»,   con   sede   a   Manfredonia,    e,
precisamente, ...omissis..., sorella  proprio  del  pluripregiudicato
...omissis..., alla quale e' stata contestata l'estorsione  aggravata
dal metodo mafioso e gia' condannata con la sentenza del GUP di  Bari
del 19 marzo 2013 alla pena di anni quattro e mesi 8 di reclusione. 
    Appare singolare che la sorella di un esponente di vertice  della
criminalita' organizzata di  Monte  Sant'Angelo,  essa  stessa,  allo
stato delle risultanze giudiziarie,  connivente,  sia  stata  assunta
alle dipendenze della societa', seppure in minima  parte  partecipata
dal comune, per essere addetta proprio alla sede del comune medesimo,
ivi esercitandovi funzioni di pubblico interesse. 
    Non puo' non considerarsi quali impatti abbia per la comunita' di
Monte Sant'Angelo la constatazione, in termini  di  affermazione  dei
principi di legalita', che ben quattro persone, coinvolte  per  gravi
delitti  in  una  operazione  giudiziaria  per  di   contrasto   alla
criminalita'  organizzata,  prestino  o  abbiano  prestato  servizio,
diretto o indiretto, nel comune. 
    Gli elementi riscontrati  e  documentati  dalla  Commissione  per
l'accesso,  come   sintetizzati   in   questo   capitolo,   risultano
sicuramente  inquietanti  e  confermano  un  quadro  di  relazioni  e
rapporti  diretti  e  indiretti   che   coinvolgono   amministratori,
dipendenti  ed  esponenti  anche  di   vertice   della   criminalita'
organizzata di Monte Sant'Angelo, tra  l'altro  con  una  ricorrenza,
come confermera' anche il prosieguo  della  relazione,  sempre  degli
stessi  soggetti   e   una   concentrazione   di   quelli   implicati
nell'operazione «RINASCIMENTO» per reati gravi, molti dei quali  gia'
riconosciuti  colpevoli  in  una  sentenza  di   primo   grado,   con
l'aggravante «mafiosa». 
3. Funzionalita' dell'apparato burocratico - Commistione tra funzioni
  gestionali e funzioni politico-amministrative. 
    La  architettura  organizzativa  dei  comuni  e  della   pubblica
amministrazione in  generale  si  fonda,  come  noto,  sul  principio
consolidato nell'ordinamento e di derivazione  costituzionale,  della
separazione tra politica e gestione. 
    Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione  degli
atti e provvedimenti amministrativi che  impegnano  l'amministrazione
verso l'esterno, non ricompresi espressamente  dalla  legge  o  dallo
statuto    tra    le    funzioni    di    indirizzo    e    controllo
politico-amministrativo degli  organi  di  governo  dell'ente  o  non
rientranti tra le funzioni del segretario o del  direttore  generale,
di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del decreto legislativo
n. 267/2000. 
    Tale premessa si rende necessaria in quanto uno degli aspetti  di
maggiore criticita' riscontrato dall'organo ispettivo e', di  contro,
l'impropria commistione di ruoli fra funzioni  politiche  e  funzioni
dell'apparato burocratico, avendo accertato piu' volte l'adozione  da
parte degli Organi del vertice politico, di provvedimenti  di  natura
gestionale e, piu' in generale, forme di ingerenza  che,  secondo  le
valutazioni della Commissione per l'accesso, hanno certamente turbato
i processi decisionali dei funzionari. 
    Vengono evidenziati nella relazione affidamenti diretti di lavori
in favore di talune ditte, disposti  dalla  struttura  tecnica  sulla
base  di  precedenti  delibere  di  giunta,  con  le   quali   veniva
sostanzialmente autorizzato il ricorso a tale procedura,  il  che  e'
apparso quale preventivo avallo su atti di  gestione  ben  opinabili,
mentre in altri casi e' stata addirittura la stessa giunta a disporre
l'affidamento di servizi o la proroga dei medesimi, non  avendone  la
competenza. 
    In ultima  analisi,  l'attivita'  ispettiva  ha  riscontrato  una
sostanziale  inadeguatezza  dell'apparato   burocratico   sul   piano
quantitativo e soprattutto qualitativo, traendone la  sensazione  che
la debolezza dell'apparato burocratico abbia favorito  una  impropria
ingerenza degli organi di direzione  politica  e,  di  converso,  che
questi  ultimi  non  abbiano  dimostrato  di  essere  in   grado   di
«governare» l'Ente, avendo avallato operazioni di dubbia legalita'  o
astenendosi dall'intervenire  in  occasione  di  situazioni,  gestite
dagli apparati burocratici, altrettanto dubbie, pur facendo capo agli
stessi e precipuamente al Sindaco la funzione di controllo  sul  buon
andamento degli uffici. 
    Nel corso delle attivita' di accesso si' e' colta, inoltre,  piu'
volte la  notevole  disorganizzazione  dell'ente  in  generale  e  di
disordine  amministrativo,  manifestatosi  anche  nella  tenuta   dei
fascicoli  e  nella  conservazione  degli  atti  e  cio'  ha  indotto
conseguenze intuibili sul piano del funzionamento degli uffici e  dei
servizi.  Peraltro  e'  assiomatico  che  la  cattiva  organizzazione
favorisca la permeabilita' da illeciti condizionamenti. 
4. Attivita' amministrativa del comune di Monte Sant'Angelo. 
    Dimostrata  l'esistenza  sul  territorio  del  comune  di   Monte
Sant'Angelo di gruppi criminali efferati e pervasivi della  struttura
sociale, verificata la  portata  degli  atti  intimidatori  posti  in
essere nei confronti  di  amministratori,  consiglieri  e  funzionari
comunali ed  accertato  il  legame  diretto  o  indiretto  di  alcuni
amministratori e consiglieri comunali con esponenti di tali sodalizi,
si passa ora a dare conto dell'esistenza di forme di  condizionamento
dell'attivita'  amministrativa  del  comune,  cosi'  come   richiesto
dall'art. 143 T.U.E.L. 
    Pare opportuno premettere che il riferimento che in  alcuni  casi
si  operera'  ad  atti  e  provvedimenti  risalenti  alla  precedente
Amministrazione,  appare  del  tutto  appropriato,  posto  che   come
evidenziato  al  punto  2.1,  si  puo'  affermare   una   sostanziale
continuita' tra l'Amministrazione in carica e quella precedente. 
    Sempre in via preliminare, si richiamano le rilevanti  criticita'
riscontrate  dalla   commissione   in   merito   alla   funzionalita'
dell'apparato burocratico e alla commistione tra funzioni  gestionali
e di indirizzo. 
    Infatti le risultanze dell'accesso  fin  qui  illustrate  possono
costituire una chiave di lettura di anomalie riscontrate  dall'organo
ispettivo in vari procedimenti. 
    Verranno,  pertanto,  prese  in   esame   alcune   procedure   di
affidamento di lavori e servizi, nonche' la concessione di contributi
in favore di associazioni riconducibili a soggetti controindicati. 
4.1 Appalto servizi cimiteriali. 
    Si premette che la procedura per l'affidamento  del  servizio  in
questione e' tuttora in corso. 
    Sono pervenute due  sole  offerte:  quella  dell'...omissis...  e
quella di un raggruppamento di imprese. 
    Di tale raggruppamento fa  parte  la  Cooperativa  ...omissis...,
costituita solo dopo l'inizio delle procedure di gara. Amministratore
unico  di  tale  cooperativa  e'  ...omissis...,  il  quale  annovera
numerosi precedenti e pregiudizi penali ed e' ritenuto,  in  passato,
vicino al clan ...omissis... . 
    ...omissis... ha reiteratamente fatto pressioni sul  responsabile
del servizio, ...omissis..., il quale ne ha fatto menzione in sede di
audizione: lo stesso ...omissis... ha espresso forti perplessita' sul
bando, ribadendole anche in sede di audizione  alla  Commissione  per
l'accesso. 
    Della cooperativa ...omissis... fanno  parte  anche  le  sorelle,
...omissis... e ...omissis..., figlie di ...omissis....  Quest'ultimo
e' ritenuto vicino al clan ...omissis... Infatti e' stato controllato
piu' volte presso la masseria di ...omissis..., esponente  di  spicco
del  clan.  Il  ...omissis...  e'  comproprietario   della   societa'
...omissis..., che gestisce in fitto una cava comunale, di cui ci  si
occupera' in seguito. 
    Si  ricorda  che  durante   lo   svolgimento   della   procedura,
...omissis..., oltre alle pressioni dello ...omissis...,  ha  subito,
la notte del ...omissis..., il danneggiamento, mediante esplosione di
colpi di arma da fuoco del tipo kalashnikov,  della  saracinesca  del
proprio garage e della propria autovettura che vi  era  parcheggiata.
Lo stesso, inoltre, pur riferendo di  non  aver  ricevuto  specifiche
minacce o richieste, dopo l'omicidio di  ...omissis...,  avvenuto  il
...omissis..., risultato dagli sviluppi  investigativi  essere  stato
uno degli  autori  dell'atto  intimidatorio,  in  data  ...omissis...
chiedeva al sindaco di essere esonerato dall'incarico. 
    Durante le procedure  di  gara,  il  ...omissis...  ha  ricevuto,
altresi', numerose visite e pressioni del personale  in  servizio  al
cimitero, tra il quale vi  sono  soggetti  legati  alla  criminalita'
organizzata. Infatti, tra i dipendenti, figura ...omissis...,  nipote
di ...omissis..., pregiudicato ed esponente del  clan  ...omissis...,
contrapposto  al  clan  ...omissis...,  e  figlio  di  ...omissis...,
gravato da numerosi pregiudizi di polizia. Il Padre ...omissis...  e'
titolare della Cooperativa ...omissis... affidataria  della  gestione
di parcheggi comunali, di cui pure  ci  si  occupera'  nel  prosieguo
della relazione. 
    Tra il suddetto  personale  risulta,  altresi',  in  qualita'  di
...omissis..., gravato da pregiudizi penali, figlio di ...omissis...,
ucciso  il  ...omissis...  e  fratello  del  piu'  volte   menzionato
...omissis..., ritenuto affiliato al  clan  ...omissis...,  coinvolto
nell'operazione  «RINASCIMENTO»  e  con  frequentazioni  di  soggetti
gravati di precedenti pregiudizi penali. 
    La  Commissione  ha  anche   posto   in   rilievo   irregolarita'
riscontrate nella  proroga  dell'appalto  alla  ditta  ...omissis...,
intervenuta con  modalita'  dubbie,  atteso  che  e'  stata  disposta
direttamente dalla Giunta, su  richiesta  verbale  della  ditta,  con
delibera del ...omissis..., quando il contratto era gia'  scaduto  il
...omissis... . Quindi si e' trattato di un affidamento  diretto.  Si
tenga conto che dalla  relazione  risulta  che  il  responsabile  dei
servizi finanziari aveva segnalato in tempo utile (12 aprile 2013) la
necessita' di indire le procedure di gara in vista della scadenza del
contratto. 
    Le  circostanze  sopra  sintetizzate,  unite  al  fatto  che   la
procedura di appalto non e' ancora conclusa, in attesa di  un  parere
richiesto all'ANAC - il che sta comportando una proroga sine  die  in
favore della ditta ...omissis..., pongono fondati interrogativi sulle
reali ragioni di tale stato di empasse. 
4.2  Affidamenti  in  favore  di  ditte  riconducibili  ai   fratelli
...omissis... 
    Particolarmente   importante   appare   soffermarsi   su   alcuni
affidamenti effettuati in favore di alcune imprese  riconducibili  ai
fratelli ...omissis... 
    Come   riferito   in   altre   parti   della   relazione,   dagli
approfondimenti svolti e dagli  elementi  informativi  forniti  dagli
organi di polizia, e' emerso che i fratelli ...omissis... sono  tutti
ritenuti quanto meno contigui a  ...omissis...,  elemento  di  spicco
della famiglia soprannominata «...omissis...», coinvolta a fianco  ai
...omissis... nella faida contro i  ...omissis....  Sulla  figura  di
...omissis...  ci  si  e'  ampiamente  soffermati,  e  ne  e'   stato
illustrato  lo  spessore  criminale,  cosi'   come   la   documentata
frequentazione con ...omissis.... 
    Vale la pena  citare  un  passaggio  dell'ordinanza  di  custodia
cautelare  n.  7784  del  29  maggio  2004,  emessa  nell'ambito  del
procedimento penale  n.  14595/2001  DDA  +  altri,  c.d.  Operazione
ISCARO-SABURO, laddove  e'  descritto  un  incontro  tra  i  fratelli
...omissis.... con i fratelli ...omissis...,  descritti  come  «molto
vicini   ai   ...omissis...»,   che   «concordano   di    interessare
...omissis...,  affinche'  costui  faccia  da  intermediario  con  il
proprietario vittima di turno». 
    I fratelli ...omissis... sono particolarmente attivi  nella  vita
economica e finanche, sia pure con un ruolo  non  di  grande  rilievo
istituzionale del comune di Monte Sant'Angelo, visto che, come si  e'
detto, uno di loro, ...omissis..., e' anche ...omissis... . 
    Questi i dati anagrafici essenziali dei fratelli ...omissis...: 
      ...omissis..., nato a Macchia  di  Monte  Sant'Angelo  (FG)  il
...omissis..., coniugato con ...omissis... nata a  Macchia  di  Monte
Sant'Angelo (FG) il ...omissis...; 
      ...omissis..., nato a Macchia  di  Monte  Sant'Angelo  (FG)  il
...omissis..., coniugato con ...omissis..., nata a  Manfredonia  (FG)
il ...omissis...; 
      ...omissis...,  nato  a  Manfredonia  (FG)   il   ...omissis...
coniugato con ...omissis..., nata a Manfredonia (FG) il ...omissis...
. 
    Qui  di  seguito,  si  riportano,  nel  dettaglio,  i  principali
elementi informativi emersi nel corso degli accertamenti. 
    ...omissis..., titolare della ditta  omonima  con  sede  a  Monte
Sant'Angelo  (FG)  frazione  Macchia,  annovera  vari  pregiudizi  di
polizia e risulta di cattiva condotta morale e  civile.  In  pubblico
gode di cattiva stima e reputazione ed e' solito frequentare soggetti
di interesse operativo. Il predetto  era  precedentemente  legato  al
clan  ...omissis...  e,  in  particolare,  ai  noti  ...omissis...  e
...omissis...,  entrambi  detenuti,   esponenti   di   spicco   della
criminalita'  organizzata  garganica.  Successivamente,  cosi'   come
...omissis... alias «...omissis...», all'esito  della  scissione  tra
...omissis... e ...omissis... ha appoggiato quest'ultimi. 
    La  contiguita',  se  non  la  vera  e  propria  organicita'  del
...omissis... con la criminalita' organizzata  trova  conferma  nella
circostanza che il medesimo, unitamente alla  coniuge  ...omissis...,
in data ...omissis..., era stato testimone della  cerimonia  (compari
d'anello) in cui il piu' volte citato ...omissis... si  e'  unito  in
matrimonio (Chiesa del Carmine di Manfredonia) a ...omissis...,  nata
...omissis.... 
    E' utile rammentare che il ...omissis... e' elemento  di  vertice
della «batteria» di Macchia, e  quindi  proprio  dell'area  di  Monte
Sant'Angelo ove risiedono e lavorano i fratelli ...omissis.... 
    ...omissis... e' parimenti ritenuto legato a ...omissis...  Anche
suo carico figurano numerosi pregiudizi di polizia.  Il  predetto  e'
stato  controllato  in  compagnia  di  soggetti,  tutti  gravati   da
pregiudizi penali ...omissis... e' titolare e/o partecipe di  diverse
imprese o compagini societarie. Tra queste si segnalano  la  societa'
cooperativa ...omissis... e la societa' cooperativa  sociale  a  r.l.
«...omissis... .» Inoltre, fa parte  dell'Associazione  ...omissis...
con sede in via ...omissis... (presso i ...omissis...),  Frazione  di
Macchia di Monte Sant'Angelo. 
    Alla predetta associazione, costituita in  data  24  marzo  2006,
sono stati erogati i seguenti contributi: 
      delibera di giunta n. ...omissis...: € 2000.  Si  stabiliva  di
patrocinare la  festa  patronale  «agosto  2012»  della  Frazione  di
Macchia (Marina di Monte Sant'Angelo) e di concedere un contributo di
€ 2.000,00 al Comitato festa patronale a sostegno delle spese; 
      delibera di giunta ...omissis...: € 800.  Con  questa  delibera
venivano  peraltro  autorizzati  altri  contributi  in  vista   delle
festivita' natalizie. Detta  erogazione  appare  viziata  proprio  in
quanto atto gestionale, non attribuibile alla competenza della giunta
municipale; 
      delibera di giunta ...omissis...: € 2000. Con  questa  delibera
venivano  peraltro  erogati   altri   contributi   in   vista   delle
manifestazioni estive. Anche questa erogazione appare viziata proprio
in quanto atto gestionale, non  attribuibile  alla  competenza  della
giunta municipale. 
      Inoltre  la  delibera  veniva  adottata  nonostante  il  parere
contrario del dirigente del Settore programmazione e bilancio,  dott.
...omissis..., con la seguente motivazione:  «come  gia'  evidenziato
dal relatore e'  ormai  consuetudine  da  parte  dell'Amministrazione
comunale promuovere e organizzare, direttamente  o  tramite  soggetti
terzi  (Associazioni  locali  senza  fine  di  lucro),   verso   fine
luglio-inizio  agosto,   una   serie   di   manifestazioni/iniziative
culturali/ricreative che hanno come comune denominatore l'intento  di
catalizzare l'attenzione ed aggregare la comunita', dai bambini  agli
adulti, intorno ad eventi d'intrattenimento piu' o  meno  impegnativi
sotto il profilo culturale; la garanzia  dell'equilibrio  finanziario
sara' assicurata con il  bilancio  di  previsione  2013  di  prossima
approvazione che necessariamente dovra' contenere o un aumento  delle
entrate o la riduzione della spese». 
    Con successiva delibera n. ...omissis... la giunta disponeva  per
la liquidazione di quanto previsto  in  favore  dei  beneficiari  dei
contributi, tra cui appunto l'associazione cittadina di Macchia. 
    ...omissis...  e',  al  pari   dei   fratelli   ...omissis...   e
...omissis..., titolare e/o partecipe di diverse imprese o  compagini
societarie. Anche  a  suo  carico  figurano  pregiudizi  di  polizia.
Controllato in compagnia di numerosi soggetti, tutti con  pregiudizi,
e' stato coinvolto nel contesto investigativo di cui al  procedimento
penale n. 14595/2001 DDA + altri, c.d. Operazione ISCARO-SABURO,  pur
non essendo raggiunto da misure restrittive della liberta'. 
    In particolare al punto 45  dei  capi  di  imputazione  riportati
nell'ordinanza di custodia cautelare n. 7784 del 29 maggio 2004,  gli
venivano contestati i reati di cui agli articoli 56, 81, 110  e  629,
comma 2 del c.p., art. 7 legge n. 203/1991, per  avere,  in  concorso
con ...omissis....  «anche  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  del
sodalizio  mafioso  d'appartenenza  o  comunque   avvalendosi   delle
condizioni  previste  dall'art.  416-bis   del   c.p.,   tentato   di
costringere, (mediante minacce di vario genere, dirette  comunque  ad
arrecare danno  alle  persone  ed  alle  cose,  comunque  allusive  e
riferite all'esistenza del sodalizio mafioso ed al suo predominio sul
territorio)  l'imprenditore  edile  ...omissis...,   titolare   della
societa' «...omissis... a versare la somma mensile di lire  2.000.000
per presunte prestazioni di guardiania esercitate presso un  cantiere
edile di Manfredonia gestito dalla vittima». 
    Dalla lettura dell'ordinanza di custodia cautelare si  evince  la
vicinanza tra i ...omissis... e i fratelli ...omissis.... e viene tra
l'altro riferito di un incontro tra i predetti e gli stessi  fratelli
...omissis... . 
    Dalle verifiche effettuate e' emerso che le  ditte  riconducibili
ai fratelli ...omissis... sono state  ripetutamente  destinatarie  di
affidamenti diretti da parte dell'Amministrazione comunale  di  Monte
Sant'Angelo. 
    Questo aspetto e' stato oggetto di  una  specifica  richiesta  di
chiarimenti rivolta ...omissis...  nel  corso  dell'audizione  del  2
febbraio 2015, che ha cosi' precisato:  «Le  ditte  riconducibile  ai
fratelli ...omissis... sono  da  tempo  ditte  di  fiducia  dell'ente
preciso che  gli  affidamenti  da  me  effettuati  sono  stati  fatti
esclusivamente a dette ditte e non a quelle di ...omissis.... Conosco
i componenti della famiglia ...omissis... in quanto mio  fratello  ha
un'abitazione a Macchia di fronte a  dove  abitano  i  vari  fratelli
...omissis..., abbiamo un rapporto di conoscenza in  particolare  con
...omissis...». 
    All'organo ispettivo e'  apparsa  significativa  la  precisazione
relativa ai mancati affidamenti in favore di  ...omissis...,  che  e'
sembrata dimostrare, sostanzialmente, la consapevolezza, da parte del
...omissis...  della  personalita'  del  predetto  che,   come   gia'
evidenziato, e' gravato da significativi pregiudizi penali. 
    Si riportano gli affidamenti diretti accertati dalla commissione. 
Lavori urgenti alla rete idrica a servizio  della  piana  di  Macchia
  (Litoranea Manfredonia-Mattinata). 
    I lavori venivano affidati alla ditta ...omissis... con determina
n. ...omissis..., per un importo pari a € 2.440,00 IVA  compresa.  La
relativa fattura veniva liquidata con determina n. ...omissis... . 
Realizzazione Piazzola ecologica in localita' Macchia. 
    Con  deliberazione  n.  ...omissis...,   la   giunta   municipale
approvava il progetto per un importo pari a € 1621,40, IVA  compresa,
redatto dall'Ufficio urbanistico  del  comune.  Da  notare  che,  tra
l'altro, la giunta  riteneva  di  «autorizzare  il  Responsabile  del
Procedimento all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma  8
ultimo periodo, legge n. 163/2006». 
    Con determina gestionale  n.  ...omissis...,  i  lavori  venivano
affidati alla ditta ...omissis..., per  il  medesimo  importo,  sulla
base del fatto che la ditta «si  e'  resa  disponibile»  ad  eseguire
l'intervento. Con determina  n.  ...omissis...  veniva  liquidata  la
relativa fattura, recante data 13 giugno 2013. 
    Si evidenzia che il responsabile  del  Settore  programmazione  e
bilancio ha inteso esprimere  un  parere  di  non  conformita'  della
predetta determina rispetto al Patto di stabilita'. 
Lavori di manutenzione al  cimitero  di  Macchia  Frazione  di  Monte
  Sant'Angelo. 
    La G.C., con  delibera  ...omissis...,  deliberava  di  approvare
l'obiettivo relativo lavori di manutenzione al  cimitero  di  Macchia
frazione  di  Monte  Sant'Angelo  per  l'importo  presunto  di   Euro
1.000,00, IVA compresa e di  affidare  al  responsabile  del  settore
Urbanistica l'obiettivo e la risorsa di Euro 1.000,00, IVA compresa. 
    Significativamente deliberava di «autorizzare il Responsabile del
Procedimento all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma  8
ultimo periodo, legge n. 163/2006». 
    Con  determina   ...omissis...,   veniva   impegnata   la   somma
complessiva di Euro 1.000,00, IVA compresa, per i lavori  in  parola,
che venivano contestualmente  affidati  alla  ditta  ...omissis...  -
scavi e sbancamento  -  con  sede  in  ...omissis...,  per  l'importo
complessivo di Euro 1.000,00, IVA 21% compresa. 
    La ditta ...omissis... veniva peraltro incaricata, unitamente  ad
altre, delle operazioni di sgombero della neve,  in  occasione  degli
ingenti fenomeni verificatisi nel febbraio 2012, per un importo  pari
a € 1.260,00. 
Manutenzione lavori cimitero di Macchia. 
    La giunta comunale,  con  deliberazione  ...omissis..., ritenendo
necessario,  nell'imminenza   della   commemorazione   dei   defunti,
effettuare lavori di manutenzione al cimitero di Macchia,  deliberava
di affidare la somma  di  €  1000,00,  al  responsabile  del  Settore
gestione del territorio, per eseguire i necessari interventi. 
    I   lavori   venivano   affidati   con   determina   dirigenziale
...omissis... alla soc. coop. ...omissis... di ...omissis..., che  si
era «resa disponibile ad eseguire gli stessi», «data l'urgenza  e  il
prezzo conveniente», per un importo pari a € 1000,00,  IVA  compresa.
La liquidazione della fattura, emessa il 21 novembre  2013,  avveniva
con determinazione ...omissis... . 
Lavori di manutenzione strade comunali in localita'  Macchia-Frazione
  di Monte Sant'Angelo. 
    La giunta comunale, con deliberazione ...omissis..., approvava il
progetto, redatto dall'Ufficio  urbanistico,  per  i  lavori  per  un
importo pari a € 29.994,69 IVA compresa. 
    Singolarmente e' stata rinvenuta tra gli atti una nota, intestata
alla ditta ...omissis..., ma priva di sottoscrizione, cosi'  come  di
protocollo, recante data 17 febbraio 2012, con cui la ditta  medesima
formulava la propria offerta per  l'esecuzione  dei  lavori,  per  un
importo pari a € 12.850,00. 
    Rispetto all'offerta della cooperativa  il  progetto  comprendeva
anche  lavori  sulla  litoranea  arrivando  all'importo   complessivo
innanzi indicato. 
    Con  determina  ...omissis...l'esecuzione   dei   lavori   veniva
affidata alla ...omissis..., per il predetto importo. 
    Anche in questo caso la procedura desta quanto meno perplessita'.
Appare evidente che l'individuazione  della  ditta  e'  avvenuta,  in
questo caso, prima della deliberazione di giunta  e  della  determina
dirigenziale che, evidentemente, ha avallato scelte gia' maturate. Ne
e' prova, come si e' detto, l'offerta avanzata in  data  17  febbraio
2012 dalla ditta ...omissis... . 
    Nel complesso, tutti i predetti affidamenti evidenziano un  modus
operandi abbastanza consolidato. Impropria commistione di  ruoli  tra
organi di indirizzo politico-amministrativo  e  organi  dell'apparato
burocratico. Gli affidamenti  avvengono  sulla  base  di  motivazioni
quanto meno vaghe, alcune delle quali preventivamente avallate  dalla
giunta   comunale,   che   autorizza   espressamente    il    ricorso
all'affidamento diretto. 
    Ulteriori  affidamenti  in  favore  di  ditte  riconducibili   ai
fratelli  ...omissis...  avvenivano  in  seguito   alle   eccezionali
precipitazioni piovose verificatesi tra il 3 e 6 settembre 2014,  che
provocavano danni alla viabilita' comunale e statale e ai  valloni  e
canali  della   rete   idrografica   della   Piana   di   Macchia   e
dell'entroterra. 
    Il responsabile  del  servizio  redigeva  due  verbali  di  somma
urgenza in data 3 settembre 2014 e  16  settembre  2014,  e  affidava
l'esecuzione dei necessari lavori, per un importo complessivo pari  a
€ 79.580,00, alle ditte: 
    ...omissis... con sede in Macchia frazione di  Monte  Sant'Angelo
alla ...omissis..., per € 20.740,00; 
    ...omissis... Soc. Coop. Sociale  a.r.1.,  con  sede  in  Macchia
frazione di Monte Sant'Angelo alla ...omissis..., per € 12.200,00; 
    ...omissis..., con sede in Monte Sant'Angelo alla  ...omissis...,
per € 14.640,00. 
    La giunta, con  deliberazione  ...omissis...  prendeva  atto  dei
predetti verbali ai fini della  necessaria  copertura  finanziaria  e
autorizzava ...omissis... a eseguire tutti gli atti connessi. 
    Lavori  di  completamento  delle  urbanizzazioni   primarie   nel
comparto C1/1 «Il Galluccio». La vicenda che segue e' particolarmente
complessa e incrocia,  questa  volta  solo  in  parte,  le  attivita'
riconducibili ai fratelli ...omissis... . 
    Con deliberazione del commissario straordinario  n.  186  del  23
novembre 1993 veniva approvato definitivamente il Piano di esecuzione
del comparto C1/1 «Galluccio» in localita' Poggio del Sole. 
    Con atto notarile del 26 novembre 1999, registrato a  Manfredonia
il 17 gennaio 2000, al n.  38  -  Serie  1,  veniva  sottoscritta  la
convenzione edilizia tra il comune e il Consorzio dei proprietari «Il
Galluccio II» per  dare  attuazione  al  Piano  particolareggiato  di
esecuzione del Campano C1/1. 
    A  seguito  di   vari   progetti   sono   state   realizzate   le
urbanizzazioni primarie, in particolare la viabilita'  al  rustico  e
parte anche completa di asfalto, la  rete  idrico-fognante,  la  rete
elettrica e Telecom, la rete di pubblica illuminazione. 
    Tuttavia  gli  interventi  non  sono  mai  stati  completati  dai
lottizzanti, in particolare la viabilita', i marciapiedi, la relativa
messa in quota dei pozzetti e della massicciata stradale. 
    Il  problema  veniva  anche  affrontato  in  sede  di   consiglio
comunale, che si pronunciava con delibera n. 22 del 17 aprile 2010. 
    Dalla delibera si evince che la convenzione per la  realizzazione
del comparto C1/1, stipulata in data 26 novembre 1999, tra il  comune
di Monte Sant'Angelo e il Consorzio dei proprietari «Il Galluccio II»
prevedeva a carico di quest'ultimo, all'art. 3, la  esecuzione  delle
opere di urbanizzazione primaria  all'interno  del  citato  comparto.
Tuttavia  le  somme  a  disposizione   delle   cooperative   edilizie
assegnatarie  dei  suoli  all'interno  del  comparto  e  dei  privati
lottizzanti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione messe,
erano da tempo esaurite. 
    Il Consiglio deliberava pertanto di  incaricare  il  responsabile
del  settore  lavori  pubblici  di  impiegare  le   ulteriori   somme
necessarie per  completare  le  urbanizzazioni,  la  cui  convenzione
prevedeva in € 2.925.149,90, utilizzando  le  somme  disponibili  per
completare la realizzazione delle opere  di  urbanizzazione  primaria
all'interno del computo C1/1. 
    Deliberava inoltre di integrare le ulteriori  risorse  necessarie
per completare le urbanizzazioni primarie zona Galluccio, utilizzando
il ricavato derivante dalla vendita delle aree a servizi annessi alle
residenze, presenti all'interno dello stesso comparto C1/1. 
    Infine veniva dato incarico all'ufficio competente di  provvedere
al recupero, eventuale, delle maggiori somme dovute per gli oneri  di
urbanizzazione, dai «Lottizzanti Zona Galluccio». 
    Questo atto deliberativo non puo' non suscitare perplessita'. Con
lo stesso, infatti, il comune modifica  unilateralmente  il  rapporto
convenzionale con i lottizzanti e si fa carico,  espressamente  delle
spese necessarie per il completamento di opere di urbanizzazione che,
in realta', non potevano che essere a loro carico. 
    La giunta comunale, con deliberazione n. 138 del 1° luglio  2014,
ha demandato al responsabile del Settore gestione del territorio,  le
risorse necessaire per eseguire l'intervento, per un importo pari a €
12.034,90.  L'atto  deliberativo  si  riferisce  al   comparto   C1/1
«Galluccio»  in  localita'  Poggio  del  Sole   e   richiama   l'iter
amministrativo, invero annoso e, in particolare, l'atto notarile rep.
n. 102656 - raccolta n. 25404 del  26  novembre  1999,  registrato  a
Manfredonia il 17 gennaio 2000, al n. 38 - Serie 1,  con  cui  veniva
sottoscritta la convenzione edilizia tra il comune e il consorzio dei
proprietari  «Il  Galluccio  II»  per  dare   attuazione   al   Piano
particolareggiato di esecuzione del comparto C1/1. 
    A  fronte  dell'espresso  richiamo  agli  impegni   assunti   dai
lottizzanti la delibera  prende  atto  che  «non  sono  state  ancora
completate tutte e urbanizzazioni  previste,  e  che  nel  frattempo,
considerato l'arco di tempo intercorso, anche quelle realizzate hanno
subito vari  danni,  causa  intemperie  di  stagione,  creando  grave
disagio e pericolo agli  abitanti  della  zona»,  facendo  carico  al
comune il completamento di «tali urbanizzazioni», e la  realizzazione
di «quelle che richiedono la massima priorita'  per  la  salvaguardia
della pubblica e privata incolumita'». 
    Con determinazione ...omissis...  i lavori  sono  stati  affidati
direttamente alla ditta ...omissis... di ...omissis..., per un prezzo
pari a € 12.000,00. Nell'atto si fa espresso riferimento ai  principi
di trasparenza, rotazione e parita' di trattamento, nonche'  all'art.
125, comma 8, decreto legislativo n. 163/2006. 
    Da notare  che  il  responsabile  del  Settore  programmazione  e
bilancio, ha inteso esprimere, in calce alla  determina,  il  parere:
«Provvedimento non in linea obiettivo patto stabilita' 2014». 
Servizio per la distribuzione di acqua per usi civici nella  Frazione
  Macchia. 
    Con determinazione gestionale n. ...omissis... il servizio veniva
affidato al ...omissis... a r.l. di Manfredonia,  per  tre  anni.  La
concessione perveniva a scadenza il 28 ottobre 2012. Nelle more della
procedura di gara la giunta comunale, con  delibera  n.  261  del  14
dicembre 2012, disponeva la proroga del servizio  fino  al  16  marzo
2013. 
    Appare ancora una  volta  evidente  l'impropria  commistione  tra
funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestionali. 
    Con determinazione gestionale n. 39 del 17 gennaio  2013,  si  e'
deciso di  indire  la  gara  d'appalto,  stante  l'urgenza,  mediante
procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai
sensi dell'art. 57, comma 5 del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163 e ss.mm.ii., ed e' stato approvato  lo  schema  del  bando  di
gara, lo schema di domanda  e  dell'offerta  di  partecipazione  alla
gara, nonche' l'elenco delle ditte da invitare, nel numero di 6. 
    L'importo annuo, e' stato fissato in €  55.000,00  Iva  compresa,
relativo ad un numero presunto di 910 viaggi. Il costo a base d'asta,
per singolo viaggio e' stato  stabilito  in  €  60,00  Iva  compresa,
importo soggetto a sole offerte in diminuzione. 
    Con determinazione n. 244 del 19 marzo 2013, veniva approvato  il
verbale di gara redatto in data 15 febbraio 2013, con  il  quale  era
stato aggiudicato provvisoriamente, per anni tre, «Il Servizio per la
gestione del trasporto acqua nella Piana di  Macchia  -  Frazione  di
Monte Sant'Angelo» al ...omissis..., sull'importo offerto di € 59,94,
quale massimo ribasso sull'importo  di  €  60,00  (Euro  sessanta/00)
posto a base di gara per singolo viaggio.  Si  tratta  dunque  di  un
ribasso pari a 6 centesimi. 
    Con  la  medesima  determinazione  veniva  pertanto  disposto  di
aggiudicare,  in  via  definitiva,  per  anni  tre,  il  Servizio  al
...omissis...., per l'importo di € 163.636,20 IVA compresa, in virtu'
dell'offerta di € 59,94 IVA compresa per singolo viaggio. 
    La ...omissis.... presidente del consiglio di amministrazione  e'
...omissis...,  nato  a  Manfredonia  (FG)  il  ...omissis...;   vice
presidente   e'   ...omissis...,   nato   a   Manfredonia   (FG)   il
...omissis...; direttore tecnico e' ...omissis..., nato a Manfredonia
(FG) il ...omissis.... 
    Tra le societa' consorziate  figura  la  ...omissis...-  Societa'
cooperativa sociale a responsabilita' limitata», il cui  titolare  e'
il gia' citato  ...omissis...,  nato  a  Monte  Sant'Angelo  (FG)  il
...omissis.... Ed e'  proprio  la  ...omissis...  che  effettivamente
gestisce il servizio. 
    Sentito  dalla  Commissione  di  accesso,  il  ...omissis...,  ha
confermato, per quanto riguarda il trasporto idrico nella frazione di
Macchia, che «vi opera la nostra  consorziata  ossia  la  Cooperativa
...omissis... - con sede a Monte Sant'Angelo, il  cui  amministratore
e' il signor ....omissis...». Lo stesso ha altresi' precisato che  la
partecipazione  alla  gara  per  il  trasporto  idrico  avvenne   «su
richiesta esplicita della consorziata ...omissis... che all'epoca dei
fatti - forse non era in possesso dei requisiti per partecipare  alla
gara di appalto.». 
 
        Piano di comparto C1\B - Macchia Madonna della Libera 
 
    La  Commissione  si  e'  soffermata  anche  sull'annosa   vicenda
relativa al «Piano di Comparto C1/B - Macchia Madonna della  Libera»,
adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 5  dell'8  marzo
2004 che, nonostante il lungo tempo trascorso, e' ancora in itinere. 
    Si segnala che tra i progettisti figura  ...omissis...,  fratello
del ...omissis... di Monte Sant'Angelo. 
    Si tratta di un importante intervento di iniziativa privata,  che
comprende la zona  di  espansione  sita  nel  centro  urbano  Macchia
Madonna  della  Libera,  a  monte   della   strada   statale   89   -
Manfredonia-Mattinata. 
    Il Piano veniva approvato con deliberazione consiliare n. 34  del
1° agosto 2006. Nella stessa  deliberazione  veniva  previsto  che  i
lottizzanti si impegnavano a realizzare uno svincolo  adeguato  sulla
statale 89, per rendere sicuro l'ingresso sulla stessa. 
    Con delibera n. 112 del 29 dicembre 2007  il  consiglio  comunale
approvava la convenzione tra il comune e i  privati  consorziati.  Al
punto  2  della  parte  dispositiva  si  prevedeva  espressamente  di
demandare alla giunta comunale «l'approvazione del progetto  relativo
alla rotatoria presso il primo svincolo di accesso alla zona  Macchia
Libera, nella direzione Manfredonia-Mattinata,  progetto  che  dovra'
essere redatto da tecnici scelti e pagati dai proprietari dei terreni
del P.P. e realizzato a cura e spese  degli  stessi  proprietari  dei
terreni del P.P.». 
    Nonostante l'espressa previsione della convenzione, con nota  del
1° settembre 2008,  il  presidente  del  ...omissis...,  affidava  al
responsabile del settore  ...omissis...  del  comune,  l'incarico  di
predisporre il progetto per la realizzazione della rotatoria. 
    Tale iniziativa veniva sostanzialmente avallata dalla giunta  pro
tempore che, con deliberazione n. 278 del 19 novembre 2008, approvava
il progetto per la realizzazione della rotatoria. 
    Di quella giunta facevano parte, tra  l'altro  due  assessori  in
carica  nell'attuale  giunta.   La   delibera   appare   vistosamente
irregolare e incongrua. La giunta, infatti, prendeva atto  del  fatto
che il Consorzio, con evidente  risparmio  di  risorse  e  quindi  in
contraddizione con quanto stabilito,  aveva  affidato  l'incarico  di
fare la progettazione al responsabile del settore urbanistica. 
    Non e' dato conoscere se e quali compensi e a quale titolo  siano
stati percepiti dal funzionario.  Tuttavia  resta  il  fatto,  invero
sconcertante, di un dipendente  pubblico  posto  al  servizio  di  un
soggetto privato, per consentire al medesimo di realizzare un'opera i
cui oneri - ivi compresi  quelli  di  progettazione,  tutt'altro  che
irrilevanti - sarebbero dovuti essere a carico del medesimo  privato.
Inutile aggiungere che il parere di regolarita' tecnica  veniva  reso
dallo stesso responsabile del settore ...omissis... . 
    Anche questa vicenda incrocia  significativamente  gli  interessi
della famiglia ...omissis... . 
    ...omissis...,  con  nota  del  7  febbraio  2008,  quale  legale
rappresentante della cooperativa edilizia ...omissis...,  manifestava
l'intendimento di  «realizzare  alloggi  da  assegnare  ai  soci»,  e
chiedeva l'assegnazione di un suolo nel Comparto di  Macchia  Madonna
della Libera, per edificare 18 alloggi. 
    Singolarmente, l'intestazione del documento e' per la cooperativa
«...omissis...», mentre nel testo il riferimento e' alla  cooperativa
edilizia ...omissis... in cui pero' ...omissis... non  riveste  alcun
ruolo e, pertanto, non poteva certamente chiedere  l'assegnazione  di
suolo per edificare alloggi. 
    Questa e' almeno la realta' formale, ma riflette  il  sostanziale
intreccio di relazioni patrimoniali e  familiari  che  finiscono  per
interessare direttamente o indirettamente i fratelli ...omissis... . 
    La   ...omissis...,   con   sede   a   Monte   Sant'Angelo   (Fg)
...omissis..., frazione Macchia, ha come presidente del consiglio  di
amministrazione ...omissis... - cognato dei  fratelli  ...omissis...,
...omissis... e ...omissis..., nonche',  come  riferito  nella  parte
relativa al Consiglio di Frazione, componente di tale organo. 
    Analoga  istanza  veniva  presentata  da   ...omissis...,   quale
rappresentante della cooperativa edilizia ...omissis... . 
    Tra i lottizzanti del Comparto C1/B di Macchia  Libera  di  Monte
Sant'Angelo molti appartengono alla famiglia ...omissis... . 
4.3 La gestione dei parcheggi comunali. 
    Una  vicenda  particolarmente   complessa,   approfondita   dalla
commissione, e' certamente quella relativa alla  gestione  di  alcuni
parcheggi, tra  i  quali  quello  nella  zona  Castello  -  ex  campo
sportivo. 
    L'area interessata, di proprieta' comunale, ha una estensione  di
circa mq 6.800,00, con una capacita' pari a circa 200 autovetture e 9
pullman. 
    Come si evince dal materiale esaminato, l'ACI  con  nota  del  13
novembre 2007  proponeva  al  comune  l'istituzione  di  un  servizio
sperimentale per la gestione del parcheggio in quell'area. 
    A fronte di tale proposta la giunta, con deliberazione n. 74  del
4 aprile 2008, deliberava di procedere all'affidamento  del  servizio
per un anno, demandando ai competenti uffici comunali  il  disimpegno
delle relative procedure. 
    Con determinazione n. 304 dell'11 aprile 2008 veniva  indetta  la
gara, con procedura negoziata e  senza  pubblicazione  di  bando,  ai
sensi dell'art. 57, decreto legislativo  n.  163/2006,  per  asseriti
motivi di urgenza. E' quanto meno arduo  individuare  le  ragioni  di
tale presunta urgenza. 
    L'importo annuo fissato quale canone per l'occupazione del  suolo
pubblico era pari a € 70.000,00, sul quale  potevano  essere  operate
offerte in aumento. 
    Veniva altresi' approvato l'elenco delle ditte da  invitare.  Tra
le ditte invitate figura la  cooperativa  «...omissis...  -  Societa'
cooperativa a responsabilita' limitata» con sede a Monte  Sant'Angelo
(FG) via ...omissis.... presidente del consiglio  di  amministrazione
e' ...omissis...  nato  a  Monte  Sant'Angelo  il  ...omissis....vice
presidente  e'   ...omissis...,   nata   a   Monte   Sant'Angelo   il
...omissis....  componente  del  consiglio  di   amministrazione   e'
...omissis..., nata a San Giovanni Rotondo (FG) il ...omissis... . 
    A carico di ...omissis... figurano numerosi pregiudizi di polizia
e risulta frequentare soggetti gravati da pregiudizi  penali  e/o  di
polizia. 
    Aspetto particolarmente rilevante e' che ...omissis... e' cognato
del   ...omissis...,   quest'ultimo   soprannominato   ...omissis...,
esponente  di   spicco   della   consorteria   criminale   denominata
«...omissis...», ormai da  decenni  in  lotta  con  il  clan  mafioso
contrapposto ...omissis..., nella famigerata  faida  che  ha  causato
numerosi omicidi, tentati omicidi e atti di lupara bianca. 
    Infatti  la  moglie  del  ...omissis...,  vice   presidente   del
consiglio di  amministrazione  della  cooperativa  ...omissis...,  e'
appunto la sorella del ...omissis... . 
    Il nucleo familiare e' composto,  oltre  che  dai  coniugi  sopra
citati, anche da  ...omissis...,  nato  a  San  Giovanni  Rotondo  il
...omissis..., figlio. Questi lavora  presso  il  cimitero  di  Monte
Sant'Angelo alle dipendenze della ditta ...omissis... . 
    La contiguita' dei ...omissis... ai ...omissis...  e'  del  resto
ben nota allo stesso responsabile  del  servizio,  cosi'  come  dallo
stesso dichiarato in sede di audizione. 
    ..omissis..., gia' titolare della ditta omonima  e'  fratello  di
...omissis... . 
    Non risultano controlli di polizia di ...omissis...  con  persone
controindicate,  ma  e'   utile   rappresentare   che   la   famiglia
...omissis... e' collegata alla famiglia  ...omissis...  appartenenti
al clan ...omissis... di Monte Sant'Angelo. 
    Allo  stato  ...omissis...   e'   impegnato   nell'attivita'   di
parcheggiatore con la ditta del fratello. 
    Cio' premesso, quanto alle procedure di affidamento, le stesse si
svolgevano il 30 aprile  2008  e  vedevano  la  partecipazione  delle
ditte: ...omissis...  e  c.  s.n.c.;  la  cooperativa  ...omissis...;
...omissis...; la cooperativa ...omissis... . 
    La ditta ...omissis... veniva  esclusa  per  insufficienza  della
documentazione. 
    La  gara   veniva   aggiudicata   provvisoriamente   alla   ditta
...omissis... che aveva presentato  offerta  pari  a  €  131.000.  La
cooperativa ...omissis...  offriva  il  prezzo  di  €  115.000  e  la
cooperativa ...omissis... di € 72.000. 
    Tuttavia, per un evidente refuso,  la  determina  aggiudicava  la
gara  alla  Coop....omissis...,  che  si  era  classificato   secondo
(...omissis... risultera' avere in corso una  procedura  coattiva  da
parte del comune) per il prezzo di € 135.000,00 che  non  corrisponde
neppure a quello offerto da ...omissis... . Basterebbe gia' solo tale
episodio a confermare la superficialita' dell'ufficio nella  gestione
di procedimenti delicati quali quelli riferiti ai contratti pubblici. 
    Come si evince dal  relativo  verbale  di  consegna,  l'attivita'
della coop. ....omissis..., iniziava il 17 luglio 2008. 
    Il 17 luglio 2009  perveniva  a  scadenza  il  contratto  per  la
gestione del parcheggio, di durata annuale, stipulato  con  la  coop.
...omissis..., il cui importo era stato di a €  9.583,33,  pari  a  €
114.999, 33 annui. 
    Con l'approssimarsi della scadenza, perveniva al comune una nota,
in data 29 giugno 2009, con cui ...omissis..., titolare  della  coop.
...omissis..., invitava l'Ente a  indire  una  gara  di  appalto  per
l'affidamento del servizio. 
    Si procedeva con varie proroghe sino a che  la  giunta  comunale,
con deliberazione n. 148 del 14 settembre 2012, ritenendo  necessaria
la  gestione  dell'area  a  un  «idoneo   operatore   qualificato   e
specializzato nel settore», deliberava di  procedere  all'affidamento
del servizio a mezzo di una procedura a evidenza pubblica, stabilendo
quale prezzo base la  somma  di  95.000,00  all'anno,  cui  applicare
offerte in aumento. 
    In seguito all'espletamento della  gara,  indetta  con  procedura
aperta, ai sensi dell'art. 73, lett.  c),  regio  decreto  23  maggio
1924, n. 827 e articoli 55 e 70, decreto legislativo n. 163/2006,  il
servizio veniva aggiudicato per due anni alla societa' coop.  a  r.l.
...omissis..., con sede in via ...omissis..., in  Monte  Sant'Angelo,
per un importo pari a € 190.200,00. 
    L'offerta in aumento era quindi  pari  a  €  200,00  rispetto  ai
190.000 posti a base d'asta. L'aggiudicazione definitiva avveniva con
determina n. 203 dell'8 marzo 2013. La  relativa  convenzione  veniva
sottoscritta il 7 marzo 2013. 
    La giunta municipale, con delibera n.  ...omissis...,  deliberava
l'affidamento,  sempre  alla  cooperativa  ...omissis...,   dell'area
piazza C. Angelillis, per far fronte alle problematiche di traffici o
che vi si riscontravano. 
    Tale  delibera  veniva  emessa,  sostanzialmente,  su   richiesta
avanzata dallo stesso ...omissis..., titolare della cooperativa,  con
nota del ...omissis..., sia  pure  limitatamente  al  sabato  e  alla
domenica e  alle  festivita'  infrasettimanali,  per  il  periodo  18
maggio-22 settembre 2013. 
    Tra le motivazioni addotte spicca la seguente:  «Dato,  altresi',
atto che il richiedente trovasi in stato  di  assoluta  necessita'  e
quindi la gestione della sosta di autoveicoli in piazza C. Angelillis
e' un'opportunita' di lavoro». 
    Sentito sul punto dalla Commissione di accesso, il  ...omissis...
ha dichiarato che: «Per quanto riguarda la delibera  n.  116  del  24
maggio 2013 con cui la  giunta  municipale  deliberava  l'affidamento
alla Coop ...omissis... dell'area di piazza  Angelillis  fino  al  22
settembre 2013 relative all'affidamento mi risulta che la  stessa  fu
adottata  per  fronteggiare  una  situazione  di  grave  disagio  dei
soggetti titolari anche in accordo con il  ...omissis...  dell'epoca,
...omissis... e del  ...omissis...  attesa  la  forte  pressione  dei
soggetti che facevano parte della medesima. Sono consapevole  che  la
procedura e' alquanto singolare.». 
    Al riguardo, non puo' non rilevarsi la singolarita' della vicenda
e soprattutto la circostanza  che,  nel  caso  specifico,  la  giunta
municipale ha adottato un atto deliberativo  che  non  le  competeva,
trattandosi di un atto gestionale. 
    Per di piu' veniva disposto un affidamento diretto in  favore  di
una  specifica  ditta,  senza  alcuna  motivazione  e   in   evidente
violazione delle disposizioni di legge. Il tutto  in  favore  di  una
ditta appartenente a soggetti  notoriamente  contigui,  come  ammesso
dallo stesso ...omissis... a un importante esponente  della  malavita
organizzata. 
    La vicenda, lunga e complessa, evidenzia  tuttavia  alcuni  punti
fermi: 
      a) ricorso sistematico e ingiustificato  a  procedure  di  gara
ristrette e ad affidamenti diretti; 
      b)  ricorso  ripetuto  e   sistematico   alla   proroga   degli
affidamenti; 
      c) particolare «attenzione» sia da  parte  dell'attuale  giunta
comunale, sia da parte del dirigente del competente  settore  tecnico
nei confronti della cooperativa ...omissis... che ottiene affidamenti
di  servizi,  come  si  e'  appena  visto,  sulla  base  di  semplici
richieste; 
      d) evidente commistione di ruoli tra  la  giunta  e  l'apparato
burocratico. Come si e' visto l'affidamento  del  servizio  e'  stato
sovente  disposto   in   favore   della   cooperativa   ...omissis...
addirittura con delibere di giunta. 
4.4 Ulteriori procedure esaminate. 
    Si premette che la cooperativa  agricola  ...omissis....,  e'  in
liquidazione dal 29 gennaio 2015. 
    La cooperativa fu costituita  in  data  4  marzo  1998.  L'ultimo
presidente della cooperativa era ...omissis...,  che  attualmente  e'
liquidatore   della   societa'.   ...omissis...   e'    sorella    di
...omissis..., nato a Monte Sant'Angelo il  ...omissis...,  esponente
di spicco della criminalita' organizzata. 
    ...omissis..., alias «...omissis...», era, infatti, un  esponente
del  clan  mafioso  riconducibile  alla  famiglia  ...omissis...,  di
pessima condotta morale e con numerosi precedenti/pregiudizi penali e
di Polizia a suo carico, in  particolar  modo  per  reati  contro  il
patrimonio e in materia di armi/munizioni. E' stato ucciso a fucilate
in Manfredonia (FG) in localita' Siponto in data ...omissis... . 
    ...omissis... e' coniugata  proprio  con  ...omissis...,  che  ha
ricoperto in passato anche il ruolo di presidente  del  consiglio  di
amministrazione. Anche ...omissis... e' gravato da diversi pregiudizi
penali  o   di   polizia.   Secondo   le   informazioni   disponibili
...omissis... ha avuto conoscenza con  ...omissis...  assassinato  in
data ...omissis... . 
    Tale  rapporto  emerge   anche   dall'esame   dell'episodio   che
determino' l'applicazione nei confronti  dello  stesso  ...omissis...
del rimpatrio con foglio di via obbligatorio,  in  data  11  febbraio
2004. In  quell'occasione,  durante  il  servizio  di  controllo  del
territorio,   veniva   identificato   proprio   in    compagnia    di
...omissis...,  il  quale,  peraltro,  all'atto  del   controllo   si
allontanava senza giustificato motivo. A seguito di  cio'  lo  stesso
...omissis...  veniva  denunciato  in  stato  di  liberta'   per   la
violazione di cui all'art. 650 c.p. e veniva munito di foglio di  via
obbligatorio, mentre il ...omissis... veniva munito di foglio di  via
obbligatorio per la durata di anni tre. 
    ...omissis... gia' vice presidente della ...omissis..., e' figlia
di ...omissis... e ...omissis... . 
    Come si e' visto la ...omissis... e' riconducibile,  direttamente
o indirettamente, a  soggetti  gravati  da  significativi  pregiudizi
penali  e  anche  legati  alla  criminalita'  organizzata  di   Monte
Sant'Angelo. 
    E' indicativo, ai fini della presente relazione, il fatto che  la
...omissis... sia stata destinataria di affidamenti diretti da  parte
del comune. 
    La giunta comunale  con  delibera  n.  24  dell'8  febbraio  2008
stabiliva  di  affidare  i  lavori  di   diradamento   selettivo   in
rimboschimenti  in  localita'   «Piano   della   Castagna»   mediante
trattativa privata, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 97/1994, con
il criterio della rotazione delle imprese attingendole da  un  elenco
ivi richiamato. Con successiva deliberazione del 2  luglio  2010,  n.
182 approvava il progetto di diradamento selettivo in  rimboschimenti
in localita' Piano della Castagna dell'importo di  €  199.716,79,  su
alcune particelle di proprieta' comunale. Con deliberazione di giunta
comunale n. 87 del 12  ottobre  2012  veniva  approvato  il  progetto
esecutivo. 
    La stessa giunta, con deliberazione ...omissis...  deliberava  di
affidare i lavori, ai sensi dell'art. 17 della legge del  31  gennaio
1994, n. 97 alla menzionata soc. coop. ...omissis.... 
    Con determinazione gestionale del omissis...,  si  procedeva,  in
esecuzione  della  deliberazione   ...omissis...all'affidamento   dei
lavori alla soc. coop. ...omissis...  ai  sensi  dell'art.  17  della
legge n. 97/1994 per l'importo complessivo di € 184.242,54. 
    Questa  procedura  appare  emblematica  del  modus  operandi  ben
consolidato  a  Monte  Sant'Angelo.  Infatti,  la   giunta   comunale
individua sia le modalita'  con  cui  procedere  all'affidamento  dei
lavori, sia la ditta boschiva destinataria dell'appalto. 
    In questo  modo  l'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo
compie un atto a tutti gli effetti gestionale, individuando finanche,
con un vero e proprio affidamento diretto, la ditta appaltatrice. 
    Ma cio' che piu'  mostra  il  senso  della  illegittimita'  della
procedura e' il riscontro, per  tabulas,  che  i  lavori  sono  stati
affidati alla ...omissis... oltre un anno prima dell'approvazione del
progetto esecutivo, in aperta e insanabile  violazione  di  tutte  le
norme che regolano l'affidamento degli appalti pubblici. 
    Occorre infine tenere  presente  che  la  delibera  ...omissis...
veniva adottata da una giunta - quella  guidata  da  ...omissis...  -
alcuni componenti della quale, ricoprono ancora ruoli istituzionali. 
    Tra  questi  si  segnalano   l'attuale   ...omissis...,   tuttora
...omissis..., fino a qualche mese addietro. 
    ...omissis..., all'epoca rispettivamente ...omissis..., sono  ora
...omissis... . 
    Con riferimento alla medesima  cooperativa,  si  segnala  che  la
giunta comunale, con  deliberazione  n.  190  del  19  ottobre  2012,
approvava il progetto esecutivo per alienazione di materiale  legnoso
relativo alla particella assestamentale 29/b. 
    Con  determinazione  gestionale  n.  759  del  31  ottobre   2012
approvava l'avviso di asta pubblica e lo schema di contratto relativo
all'alienazione del materiale legnoso  rinveniente  dagli  interventi
colturali della particella  in  esame.  Detta  gara  andava  tuttavia
deserta. 
    In data 20 dicembre  2012,  la  stessa  cooperativa  chiedeva  di
acquistare  tutta  la  legna  rinveniente  dal  taglio  selettivo  in
rimboschimenti in localita' «Piano della Castagna», a corpo e  non  a
misura, al prezzo di € 38.268,00, oltre IVA. 
    Con determinazione gestionale del  28  gennaio  2013,  n.  74  si
stabiliva  di  alienare  il  materiale  legnoso  mediante   procedura
negoziata, senza pubblicazione  del  bando  di  gara  approvando  nel
contempo l'elenco dei soggetti idonei da  invitare  a  presentare  le
offerte oggetto della negoziazione, la lettera di invito,  lo  schema
di contratto ed il capitolato d'oneri, anch'essa deserta. 
    Con determina  gestionale  n.  ...omissis...il  responsabile  del
settore  aderiva  a  tale  richiesta  sulla   base   delle   seguenti
motivazioni: «non sono pervenute altre richieste in merito e  che  vi
e' la convenienza economica per  questo  Ente  in  quanto  vi  e'  il
recupero integrale della somma anticipata;  l'art.  125  del  decreto
legislativo n. 163/2006 consente  l'affidamento  di  lavori  mediante
cottimo fiduciario per importi non superiori ad € 40.000.00». 
4.5 Concessione di un terreno per lo sfruttamento  di  cava  sito  in
  localita' «Cassano - San Simeone». 
    Si premette che  con  delibera  consiliare  ...omissis...  veniva
concessa in fitto, per anni cinque rinnovabili e, comunque non  oltre
l'esaurimento dell'area, alla «...omissis....» una cava in  localita'
Cassano San Simeone (terreno di proprieta' comunale). 
    Nei successivi  atti  attuativi  del  deliberato  consiliare,  si
stabiliva, tra l'altro, di limitare la concessione a  una  superficie
di mq 28.800. Tra gli atti del fascicolo la commissione ha  rinvenuto
la determinazione del dirigente del Settore  ecologia  della  regione
Puglia n. 300 del 18 giugno 2007, con cui e'  stato  espresso  parere
favorevole  circa  la  valutazione  di  impatto  ambientale  per   la
coltivazione della cava. In disparte la singolare circostanza che  la
V.I.A. e' intervenuta circa dopo 18 mesi dalla stipula del contratto,
avvenuta  il  27  gennaio  2006,  va  posto   in   rilievo   che   la
determinazione  concernente  la  valutazione  di  impatto  ambientale
stabiliva in cinque anni  la  durata  della  coltivazione  e  fissava
l'ultimazione della fase di recupero dell'area di cava non oltre  due
anni dall'ultimazione della coltivazione stessa. 
    Con istanza del 1° agosto 2012 ...omissis... chiedeva la  proroga
dell'attivita' di estrazione per un periodo di ulteriori cinque anni,
concessa con deliberazione del Consiglio comunale  n.  ...omissis....
Detta delibera veniva adottata sulla base di una mera richiesta della
ditta e non era supportata da alcuna  attivita'  istruttoria,  atteso
che vengono richiamate acquisizioni istruttorie risalenti alcuni anni
addietro. In dettaglio: Regione Puglia Assessorato settore ecologia -
determinazione del dirigente n. 300 del 18 giugno  2007  (come  prima
precisato relativa alla  precedente  alla  primitiva  concessione  in
fitto); autorizzazione n. 134/U.T/2005 del 4 luglio  2007  del  Parco
nazionale del Gargano; nulla osta prot. n. 15024 del 27  marzo  2006,
della Provincia di Foggia; autorizzazione paesaggistica n. 34 del  30
gennaio 2006, rilasciata dal capo Settore tecnico del comune di Monte
Sant'Angelo. 
    Tale procedura non puo' non destare  perplessita',  proprio  alla
luce degli atti richiamati nell'atto deliberativo, in particolare  la
citata determinazione del dirigente Settore  ecologia  della  Regione
Puglia n. 300 del 18 giugno 2007, con cui era stato  espresso  parere
favorevole  circa  la  valutazione  di  impatto  ambientale  per   la
coltivazione della cava. Infatti nel provvedimento era  espressamente
previsto, tra le condizioni, che la durata della coltivazione dovesse
essere di cinque anni: pertanto un ulteriore prolungamento di  questa
coltivazione non poteva prescindere da una rinnovata  valutazione  di
impatto ambientale da parte della Regione. 
    La motivazione di  questa  proroga,  che  non  e'  altro  che  un
affidamento diretto, e' quanto meno superficiale: infatti si da  atto
semplicemente che «la societa' ...omissis... ha corrisposto il canone
annuo per il periodo  della  precedente  concessione  ed  e'  l'unica
richiedente ed attuale concessionaria della cava». In  altri  termini
il ricorso alla trattativa privata e' giustificato,  sostanzialmente,
dal  fatto  che  nessun'altra  ditta   aveva   fatto   richiesta   di
concessione, eventualita' questa  evidentemente  difficile,  laddove,
come in questo caso, si elude l'evidenza pubblica. Inoltre la proroga
e' intervenuta quando il contratto di fitto era gia' scaduto. 
    In merito a tale proroga va evidenziato  che  nel  novembre  2013
...omissis..., nato a San Giovanni  Rotondo  (FG)  il  ...omissis...,
comunicava al comune di essere dal 6 agosto 2013 nuovo Amministratore
e  rappresentante  della  societa'  ...omissis..., fornendo  i   dati
identificativi. Infatti in data 1° agosto 2013  ...omissis...  cedeva
la sua quota societaria al ...omissis... mentre l'11 novembre 2013 il
sig. ...omissis..., altro socio della ...omissis...,  cedeva  la  sua
quota  societaria  a  ...omissis...,  nato  a  Monte  Sant'Angelo  il
...omissis... . 
    Dalla relazione della commissione emerge che  nei  confronti  dei
due novi soci della ...omissis..., risultano elementi tali  da  farli
ritenere vicini al clan ...omissis..., per documentate frequentazioni
e contesto familiare. 
    Nell'evidenziare la tardiva comunicazione del cambio dell'assetto
societario, l'organo ispettivo ha altresi'  rilevato  che,  ai  sensi
dell'art. 116  del  decreto  legislativo  n.  163/2006,  la  stazione
appaltante avrebbe potuto opporsi  al  subentro  del  nuovo  soggetto
nella  titolarita'  del  contratto,  con  effetti  risolutivi   sulla
situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui
al comma 1 non risultino  sussistere  i  requisiti  di  cui  all'art.
10-septies della legge n. 575/1965 e s.m.i. (a  quella  data  decreto
legislativo n. 159/2011). Peraltro,  da  verifiche  effettuate  dalla
Commissione presso questa Prefettura non risulta  che  il  comune  di
Monte Sant'Angelo  abbia  mai  fatto  richiesta  di  comunicazione  o
informazione antimafia nei confronti della societa'. 
    La contiguita' del ...omissis... rispetto agli ambienti criminali
e' nota anche al comune, come dichiarato anche  dall'  ...omissis....
nel corso di una  audizione  tenuta  il  2  febbraio  2015:  «Conosco
...omissis... il  quale  lavora  presso  la  cava  ...omissis...,  la
gestione  della  cava  e'  diretta  o  dal   ...omissis...,   o   dal
...omissis... Io con lui ho pochissimi rapporti. So  comunque  che  i
fratelli  ...omissis...  sono  notoriamente  contigui   ad   ambienti
malavitosi,  e  che  addirittura  si  renderebbero  responsabili   di
pressioni nei confronti della Polizia Municipale, per  ragioni  credo
riconducibili a dissidi  personali,  essendo  legati  da  vincoli  di
parentela con lo stesso ...omissis...». 
    Seppure la proroga, sia stata  rilasciata  (illegittimamente  per
come evidenziato) in favore dei precedenti contitolari della societa'
(...omissis...) la commissione ha acquisito in sede di audizione  del
3 febbraio 2015 la seguente dichiarazione del ...omissis...: «Sono  a
conoscenza  del  fatto  che  successivamente  al   ...omissis...   e'
subentrato ...omissis..., devo  dire  pero'  che  ho  avuto  modo  di
constatare che gia'  prima  della  delibera  di  proroga,  nel  corso
dell'istruttoria il ...omissis... si presentava negli uffici comunali
gia' accompagnato da ...omissis..., oltre che da un'altra persona  di
cui non ricordo il nome. A riguardo preciso che  l'atteggiamento  del
...omissis... non fu minaccioso anche se mi  diede  l'impressione  di
essere  interessato  al  rinnovo  del  contratto  in   favore   della
...omissis...». 
    Riepilogati  in  sintesi   i   risultati   delle   attivita'   di
accertamento svolte negli scorsi  mesi  presso  il  comune  di  Monte
Sant'Angelo, occorre, quindi, effettuare una attenta valutazione, per
verificare se, e in quale misura, gli elementi riscontrati in sede di
attivita' ispettiva siano  sintomatici  di  forme  di  compromissione
suscettibili di integrare i presupposti per l'avvio  della  procedura
di scioglimento, ex art. 143 T.U.E.L. 
    La indicata disposizione di legge, nella sua nuova  formulazione,
definisce e  precisa  le  caratteristiche  che  devono  assumere  gli
elementi su collegamenti diretti  o  indiretti  con  la  criminalita'
organizzata  da  parte   degli   amministratori   o   del   personale
dell'apparato burocratico, ovvero su forme di  condizionamento  degli
stessi; questi elementi devono essere concreti, univoci e  rilevanti,
caratterizzati, cioe', dalla  concretezza  fattuale,  dalla  coerenza
d'insieme e  dalla  significativita'  dei  fatti,  quali  indizi  dei
collegamenti (in questi termini Cons. Stato sentenza n. 227/2011). 
    La  natura  del  provvedimento  di  scioglimento,  di   carattere
straordinario, non e' di tipo sanzionatorio,  ma  preventivo  (T.A.R.
Sicilia Palermo, Sez. I, 10 marzo 2008, n. 321 ); cio' comporta  che,
quale  presupposto,  si  richiede  la  presenza  di   «elementi»   su
«collegamenti»  o  «forme  di  condizionamento»  che  consentano   di
individuare la sussistenza di  un  rapporto  fra  gli  amministratori
l'apparato burocratico e la criminalita' organizzata, che non  devono
necessariamente concretizzarsi in situazioni  di  accertata  volonta'
degli amministratori di assecondare gli interessi della  criminalita'
organizzata, ne' in forme di responsabilita' personali, anche penali,
degli   amministratori,   che,   evidentemente,   impongono   l'avvio
dell'azione giudiziaria. Lo scioglimento del Consiglio  comunale  per
infiltrazioni  mafiose  non  esige,  quindi,  ne'  la   prova   della
commissione dei reati  da  parte  degli  amministratori,  ne'  che  i
collegamenti tra  l'amministrazione  e  le  organizzazioni  criminali
risultino da prove inconfutabili; sono sufficienti, invece,  semplici
«elementi» (e quindi circostanze di fatto  anche  non  assurgenti  al
rango di prova piena) di un collegamento e/o  di  una  influenza  tra
l'amministrazione e sodalizi criminali (T.A.R. Campania Napoli,  sez.
I, 6 febbraio 2006, n. 1622). Tale orientamento della  giurisprudenza
trova una significativa conferma  nella  sentenza  del  Consiglio  di
Stato n. 01266/2012REG, relativa  allo  scioglimento  del  comune  di
Nicotera, disposto successivamente alla novella del 2009. 
    In tal senso conforta la giurisprudenza non solo  amministrativa,
ma finanche quella delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che,
con  la  recentissima  sentenza  n.  1747/2015   -   concernente   un
procedimento volto alla dichiarazione  di  incandidabilita'  ex  art.
143, comma 11 T.U.E.L.,  ha  fissato,  o  meglio  confermato,  alcuni
principi di assoluto rilievo. 
    Secondo  le  Sezioni  Unite  la  misura  interdittiva   stabilita
all'art. 143, comma 11, del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali non richiede che  la  condotta  dell'amministratore
integri  gli  estremi  dell'illecito  penale  di  partecipazione   ad
associazione mafiosa o di concorso  esterno  nella  stessa:  «perche'
scatti l'incandidabilita' alle elezioni,  rileva  la  responsabilita'
dell'amministratore nel grave stato di degrado amministrativo,  causa
di scioglimento del consiglio comunale, e quindi e'  sufficiente  che
sussista, per colpa dello stesso amministratore,  una  situazione  di
cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e
asservita alle  pressioni  inquinanti  delle  associazioni  criminali
operanti sul territorio.». 
    Gli esiti delle attivita' di accesso presso il  comune  di  Monte
Sant'Angelo, valutati  alla  stregua  dei  principi  enucleati  dalla
giurisprudenza, consentono, allo  stato,  di  formulare  un  giudizio
affermativo sulla sussistenza di situazioni soggettive  riconducibili
agli amministratori  in  carica,  inquadrabili  nell'ipotesi  di  cui
all'art.  143  e  integrare  i  presupposti  per  addivenire   a   un
provvedimento dissolutorio nei confronti del consiglio comunale e, in
particolare: la radicata presenza  di  una  criminalita'  organizzata
efferata e violenta, la sostanziale  continuita'  con  la  precedente
Amministrazione,  i  legami  parentali,  le   frequentazioni   e   la
contiguita' di alcuni amministratori e dipendenti con soggetti  anche
di vertice riconducibili  ai  clan  mafiosi  locali,  il  sostanziale
sviamento dell'azione amministrativa dai principi di separazione  tra
funzione di indirizzo politico  e  funzione  gestionale,  nonche'  di
trasparenza,  pubblicita'   e   rotazione   degli   affidamenti,   le
irregolarita' riscontrate nella gestione dei relativi procedimenti  e
di cui alcuni  vedono  coinvolti  ditte  o  soggetti  direttamente  o
indirettamente  collegati  agli  ambienti   criminali   locali,   gli
innumerevoli atti intimidatori  posti  in  essere  nei  confronti  di
amministratori,  consiglieri  comunali  e  funzionari  che   appaiono
estremamente inquietanti e, uniti agli altri elementi, rivelatori  di
un condizionamento ambientale. Ne'  va  dimenticato  che  in  diversi
settori comunali lavorano o hanno lavorato personaggi anche di spicco
della criminalita' organizzata o loro congiunti. Va tenuta  presente,
nella valutazione degli elementi emersi, la straordinaria efferatezza
della criminalita' organizzata  di  Monte  Sant'Angelo,  testimoniata
dalla lunga catena di omicidi e l'intuibile impatto intimidatorio che
i suoi esponenti sono in grado di esercitare. 
    Essi costituiscono, a parere della scrivente, elementi  concreti,
univoci e rilevanti, che valutati nella loro complessita'  dimostrano
consistenza  e  unidirezionalita'  tali  da  permettere  una  fondata
percezione  di  una  forte  e   decisa   valenza,   rivelatrice   dei
collegamenti diretti e indiretti esistenti tra gli amministratori  di
Monte Sant'Angelo e la criminalita'  organizzata  e  dei  conseguenti
condizionamenti dell'attivita' amministrativa. 
    Si esprime pertanto il parere che il consiglio comunale di  Monte
Sant'Angelo venga  sciolto  per  condizionamenti  della  criminalita'
organizzata tali da  alterare  il  libero  esercizio  delle  funzioni
politiche ed amministrative.