IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali dell'8 febbraio 2013, recante "Composizione e attivita' della Commissione per la cinematografia, nonche' modalita' di valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche", e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo del 10 febbraio 2014, recante "Disposizioni relative alla composizione e rideterminazione dei componenti degli organismi collegiali operanti presso le Direzioni generali per il Cinema e lo Spettacolo dal vivo"; Ritenuta la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale 8 febbraio 2013, e successive modificazioni, con un nuovo provvedimento, recante tra l'altro, apposite disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento dell'interesse culturale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalita' di riconoscimento e valutazione dell'interesse culturale in esso contenute; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 7 maggio 2015; Decreta: Art. 1 Presentazione, pubblicazione e procedura di esame delle istanze di riconoscimento dell'interesse culturale 1. L'istanza di riconoscimento della qualifica di interesse culturale e la documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, (d'ora in avanti: decreto legislativo), e dalla specifica disciplina di dettaglio, devono essere trasmesse per via telematica. La consegna delle istanze cartacee puo' avvenire soltanto secondo le modalita' indicate nel provvedimento previsto nel comma 3. 2. Entro venti giorni lavorativi dal termine di presentazione delle istanze, e' reso pubblico, nel sito web della Direzione generale Cinema (d'ora in avanti: Direzione generale) l'elenco provvisorio dei progetti presentati con l'indicazione dell'impresa di produzione, degli autori del progetto filmico, della richiesta di contributo, del costo industriale e dell'incidenza dell'aiuto di stato richiesto sul preventivo presentato. 3. Nel rispetto dei termini previsti all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, e di quanto previsto all'art. 5 e 6 del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo del 10 febbraio 2014, con decreto del Direttore generale Cinema sono comunicate il numero e le date delle sessioni deliberative della Commissione, i termini perentori entro cui, in relazione a ciascuna seduta deliberativa, devono essere presentate le relative istanze e sono stabilite le ulteriori modalita' di presentazione delle istanze, la documentazione da allegare e la data a decorrere dalla quale esse sono accettate esclusivamente in modalita' telematica. Il calendario delle sedute di audizioni dell'autore e del produttore e' reso noto, tramite pubblicazione nel sito web della Direzione generale, con almeno quindici giorni di anticipo. Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti quale formale convocazione. Entro la data dell'audizione, e' data facolta' di ritirare il progetto per sottoporlo alla successiva sessione deliberativa, senza il pagamento di ulteriori spese istruttorie. Sono sottoposte alla Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo (d'ora in avanti: Commissione) unicamente le istanze complete, che presentino tutti gli elementi richiesti dalla normativa e che siano pervenute entro i termini di presentazione previsti dalla legge. 4. Non sono ammesse alla seduta deliberativa della Commissione le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale per i lungometraggi e le opere prime e seconde presentate da imprese di produzione che non abbiano un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto di almeno 40.000,00 euro o, nel caso si tratti di cortometraggi, di almeno 10.000,00 euro. Qualora si renda necessario l'adeguamento del capitale sociale dell'impresa ai minimi indicati, esso deve essere effettuato e comunicato entro cinque giorni dalla data dell'audizione. In caso contrario, l'istanza non potra' essere sottoposta al parere della Commissione. Qualora l'istanza venga presentata da due o piu' imprese in associazione produttiva, i requisiti relativi al capitale sociale minimo e al patrimonio netto devono essere posseduti da tutte le imprese interessate. 5. Nella medesima sessione deliberativa e in relazione alla specifica tipologia di film, l'impresa di produzione non puo' presentare istanza di contributo per piu' di un progetto filmico. Nel caso, uno dei due progetti, scelto dall'impresa, e' rinviato alla seduta successiva. 6. Prima della seduta deliberativa, l'Istituto gestore del Fondo per le attivita' cinematografiche (d'ora in avanti: Istituto gestore), comunica alla Direzione generale la posizione di ogni singola impresa in relazione a qualsiasi eventuale precedente finanziamento o contributo a valere su fondi dello Stato, nonche' notizie in merito allo stato di avanzamento dei lavori dei progetti gia' beneficiari di contributo. La Direzione generale si riserva, inoltre, di consultare i dati e le informazioni contenuti nel Registro delle imprese. Qualora l'Istituto gestore verificasse situazioni di insolvenza o comunque di gravi irregolarita' rispetto ai finanziamenti o contributi statali pregressi, ovvero qualora emergessero dall'esame del predetto Registro situazioni ostative alla concessione del contributo, il progetto filmico non potra' essere oggetto di deliberazione.