IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
                       CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e  successive
modificazioni, di riforma della disciplina in  materia  di  attivita'
cinematografiche; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
dell'8  febbraio  2013,  recante  "Composizione  e  attivita'   della
Commissione per la cinematografia, nonche' modalita'  di  valutazione
dell'interesse culturale delle opere cinematografiche", e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo del 10 febbraio 2014,  recante  "Disposizioni  relative
alla composizione e rideterminazione dei componenti  degli  organismi
collegiali operanti presso le Direzioni generali per il Cinema  e  lo
Spettacolo dal vivo"; 
  Ritenuta  la  necessita'  di   sostituire   il   predetto   decreto
ministeriale 8 febbraio 2013,  e  successive  modificazioni,  con  un
nuovo  provvedimento,  recante  tra  l'altro,  apposite  disposizioni
relative  alle  procedure  per   il   riconoscimento   dell'interesse
culturale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle
modalita' di riconoscimento e valutazione dell'interesse culturale in
esso contenute; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nella seduta del 7 maggio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Presentazione, pubblicazione e procedura di esame 
      delle istanze di riconoscimento dell'interesse culturale 
 
  1.  L'istanza  di  riconoscimento  della  qualifica  di   interesse
culturale e la documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  28,  e  successive
modificazioni,  (d'ora  in  avanti:  decreto  legislativo),  e  dalla
specifica disciplina di dettaglio, devono essere  trasmesse  per  via
telematica. La consegna delle istanze cartacee puo' avvenire soltanto
secondo le modalita' indicate nel provvedimento previsto nel comma 3. 
  2. Entro venti giorni lavorativi dal termine di presentazione delle
istanze, e' reso pubblico, nel  sito  web  della  Direzione  generale
Cinema (d'ora in avanti: Direzione generale) l'elenco provvisorio dei
progetti presentati con  l'indicazione  dell'impresa  di  produzione,
degli autori del progetto filmico, della richiesta di contributo, del
costo industriale e dell'incidenza dell'aiuto di stato richiesto  sul
preventivo presentato. 
  3. Nel rispetto dei termini  previsti  all'art.  8,  comma  2,  del
decreto legislativo, e di quanto previsto all'art. 5 e 6 del  decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  del
10 febbraio 2014, con decreto  del  Direttore  generale  Cinema  sono
comunicate il numero e le  date  delle  sessioni  deliberative  della
Commissione, i termini perentori entro cui, in relazione  a  ciascuna
seduta deliberativa, devono essere presentate le relative  istanze  e
sono stabilite le ulteriori modalita' di presentazione delle istanze,
la documentazione da allegare e la data a decorrere dalla quale  esse
sono accettate esclusivamente in modalita' telematica. Il  calendario
delle sedute di audizioni dell'autore e del produttore e' reso  noto,
tramite pubblicazione nel sito  web  della  Direzione  generale,  con
almeno quindici giorni di anticipo. Tale pubblicazione vale  a  tutti
gli effetti quale formale convocazione. Entro la data dell'audizione,
e'  data  facolta'  di  ritirare  il  progetto  per  sottoporlo  alla
successiva sessione deliberativa, senza  il  pagamento  di  ulteriori
spese  istruttorie.  Sono  sottoposte   alla   Commissione   per   la
cinematografia di cui all'art. 8 del decreto  legislativo  (d'ora  in
avanti: Commissione) unicamente le istanze complete,  che  presentino
tutti gli elementi richiesti dalla normativa e  che  siano  pervenute
entro i termini di presentazione previsti dalla legge. 
  4. Non sono ammesse alla seduta deliberativa della  Commissione  le
istanze   di   riconoscimento   dell'interesse   culturale   per    i
lungometraggi e le opere prime e seconde  presentate  da  imprese  di
produzione che non abbiano un  capitale  sociale  minimo  interamente
versato ed un patrimonio netto di almeno 40.000,00 euro o,  nel  caso
si tratti di cortometraggi, di  almeno  10.000,00  euro.  Qualora  si
renda necessario l'adeguamento del capitale sociale  dell'impresa  ai
minimi indicati, esso  deve  essere  effettuato  e  comunicato  entro
cinque giorni dalla data dell'audizione. In caso contrario, l'istanza
non potra' essere sottoposta al  parere  della  Commissione.  Qualora
l'istanza venga presentata da due  o  piu'  imprese  in  associazione
produttiva, i requisiti relativi al  capitale  sociale  minimo  e  al
patrimonio  netto  devono  essere  posseduti  da  tutte  le   imprese
interessate. 
  5.  Nella  medesima  sessione  deliberativa  e  in  relazione  alla
specifica  tipologia  di  film,  l'impresa  di  produzione  non  puo'
presentare istanza di contributo per piu' di un progetto filmico. Nel
caso, uno dei due progetti, scelto  dall'impresa,  e'  rinviato  alla
seduta successiva. 
  6. Prima della seduta deliberativa, l'Istituto  gestore  del  Fondo
per  le  attivita'  cinematografiche  (d'ora  in   avanti:   Istituto
gestore), comunica alla  Direzione  generale  la  posizione  di  ogni
singola  impresa  in  relazione  a  qualsiasi  eventuale   precedente
finanziamento o contributo a valere su  fondi  dello  Stato,  nonche'
notizie in merito allo stato di avanzamento dei lavori  dei  progetti
gia' beneficiari di contributo. La  Direzione  generale  si  riserva,
inoltre, di  consultare  i  dati  e  le  informazioni  contenuti  nel
Registro  delle  imprese.  Qualora  l'Istituto  gestore   verificasse
situazioni di insolvenza o comunque di gravi  irregolarita'  rispetto
ai finanziamenti  o  contributi  statali  pregressi,  ovvero  qualora
emergessero dall'esame del predetto Registro situazioni ostative alla
concessione del contributo, il progetto  filmico  non  potra'  essere
oggetto di deliberazione.