Art. 2 Ripresentazione dei progetti non approvati e nuova audizione 1. Un progetto non riconosciuto di interesse culturale, ovvero al quale non sia stato assegnato il contributo, non puo' essere ripresentato nella sessione deliberativa immediatamente seguente. 2. La Commissione puo' rinviare alla seduta successiva, anche se appartenente all'esercizio finanziario seguente, un progetto filmico che necessiti di ulteriori approfondimenti istruttori, ai fini di una esaustiva valutazione del progetto medesimo. 3. Qualora un progetto venga rinviato dalla Commissione alla successiva sessione deliberativa, anche se appartenente all'esercizio finanziario seguente, la Commissione medesima, valutata l'eventuale documentazione integrativa, puo' procedere ad una nuova audizione del regista e del rappresentante della produzione.