Art. 2 
 
 
             Ripresentazione dei progetti non approvati 
                          e nuova audizione 
 
  1. Un progetto non riconosciuto di interesse culturale,  ovvero  al
quale  non  sia  stato  assegnato  il  contributo,  non  puo'  essere
ripresentato nella sessione deliberativa immediatamente seguente. 
  2. La Commissione puo' rinviare alla seduta  successiva,  anche  se
appartenente all'esercizio finanziario seguente, un progetto  filmico
che necessiti di ulteriori approfondimenti istruttori, ai fini di una
esaustiva valutazione del progetto medesimo. 
  3. Qualora  un  progetto  venga  rinviato  dalla  Commissione  alla
successiva sessione deliberativa, anche se appartenente all'esercizio
finanziario seguente, la Commissione medesima,  valutata  l'eventuale
documentazione integrativa, puo' procedere ad una nuova audizione del
regista e del rappresentante della produzione.