Art. 4 Modalita' di valutazione dell'interesse culturale - film cui si applica il criterio automatico di valutazione 1. Le istanze per la valutazione dell'interesse culturale per le tipologie di film cui si applica il criterio previsto all'art. 8, comma 2, lettera d) del decreto legislativo, relativo alla qualita' dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonche' alla valutazione del trattamento o della sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo ed a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da opere letterarie, d'ora in avanti: criterio automatico di valutazione, sono valutate dalla Commissione sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, lettere a), b), c), e d). Le tipologie di film cui si applica il criterio automatico di valutazione sono appositamente individuate nel provvedimento annuale del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsto dal decreto ministeriale attuativo degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo. 2. Alla qualita' artistica, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura in relazione ai diversi generi cinematografici, previsto all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il quarantacinque per cento sul punteggio complessivo. 3. Alla qualita' tecnica del film, intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche del progetto, previsto all'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il dieci per cento sul punteggio complessivo. 4. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico, intesa come qualita', completezza e realizzabilita' del progetto produttivo, previsto all'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il quindici per cento sul punteggio complessivo. 5. Per le tipologie di film cui si applica secondo quanto previsto nel precedente comma 1, al criterio automatico di valutazione previsto all'art. 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il trenta per cento sul punteggio complessivo. Tale punteggio e' calcolato sulla base dei parametri automatici riportati nelle allegate tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le tabelle B e C possono essere utilizzate in alternativa alla tabella A, rispettivamente per la valutazione dei film a contenuto documentaristico e di animazione, a richiesta delle imprese che presentano istanza di riconoscimento dell'interesse culturale. 6. La Commissione definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del Direttore generale Cinema, gli indicatori e i parametri utili per le valutazioni discrezionali indicate nei precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 7. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale presentate dalle imprese di produzione interessate sono corredate da apposita scheda, contenente le informazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, relative ai parametri ed agli indicatori di cui alle allegate tabelle A, B e C. 8. Entro quattro giorni lavorativi dall'audizione dell'autore e del produttore possono essere apportate variazioni al progetto ai fini del criterio automatico di valutazione di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo.