Art. 4 
 
 
          Modalita' di valutazione dell'interesse culturale 
     - film cui si applica il criterio automatico di valutazione 
 
  1. Le istanze per la valutazione dell'interesse  culturale  per  le
tipologie di film cui si applica il  criterio  previsto  all'art.  8,
comma 2, lettera d) del decreto legislativo, relativo  alla  qualita'
dell'apporto artistico del regista  e  dello  sceneggiatore,  nonche'
alla  valutazione  del  trattamento  o   della   sceneggiatura,   con
particolare riferimento a quelli riconosciuti di rilevanza sociale  e
culturale, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo ed
a quelli destinati alla realizzazione  di  film  per  ragazzi  ovvero
tratti da opere letterarie, d'ora in avanti: criterio  automatico  di
valutazione, sono valutate dalla Commissione sulla base  dei  criteri
di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, lettere a),  b),
c), e d). Le tipologie di film cui si applica il criterio  automatico
di  valutazione  sono  appositamente  individuate  nel  provvedimento
annuale del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo previsto dal decreto ministeriale attuativo degli articoli 13
e 14 del decreto legislativo. 
  2. Alla qualita' artistica, intesa come valore del soggetto e della
sceneggiatura  in  relazione  ai  diversi   generi   cinematografici,
previsto all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, e'
attribuito un punteggio incidente per il quarantacinque per cento sul
punteggio complessivo. 
  3. Alla  qualita'  tecnica  del  film,  intesa  come  valore  delle
componenti tecniche e tecnologiche del progetto, previsto all'art. 8,
comma 2, lettera  b),  del  decreto  legislativo,  e'  attribuito  un
punteggio incidente per il dieci per cento sul punteggio complessivo. 
  4. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il
progetto filmico, intesa come qualita', completezza e realizzabilita'
del progetto produttivo, previsto all'art. 8, comma  2,  lettera  c),
del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per  il
quindici per cento sul punteggio complessivo. 
  5. Per le tipologie di film cui si applica secondo quanto  previsto
nel  precedente  comma  1,  al  criterio  automatico  di  valutazione
previsto all'art. 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, e'
attribuito un  punteggio  incidente  per  il  trenta  per  cento  sul
punteggio complessivo. Tale punteggio e'  calcolato  sulla  base  dei
parametri automatici riportati nelle allegate tabelle A, B e  C,  che
costituiscono parte integrante del presente decreto. Le tabelle B e C
possono  essere   utilizzate   in   alternativa   alla   tabella   A,
rispettivamente   per   la   valutazione   dei   film   a   contenuto
documentaristico e di  animazione,  a  richiesta  delle  imprese  che
presentano istanza di riconoscimento dell'interesse culturale. 
  6. La Commissione definisce, nella prima riunione di ciascun  anno,
su proposta  del  Direttore  generale  Cinema,  gli  indicatori  e  i
parametri  utili  per  le  valutazioni  discrezionali  indicate   nei
precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 
  7. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale presentate
dalle imprese di produzione interessate sono  corredate  da  apposita
scheda, contenente le informazioni, rese ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive
modificazioni, relative ai parametri ed agli indicatori di  cui  alle
allegate tabelle A, B e C. 
  8. Entro quattro giorni lavorativi dall'audizione dell'autore e del
produttore possono essere apportate variazioni al  progetto  ai  fini
del criterio automatico di valutazione di cui all'art.  8,  comma  2,
lettera d), del decreto legislativo.