Art. 5 Modalita' di valutazione dell'interesse culturale - film cui non si applica il criterio automatico di valutazione 1. Le istanze per il riconoscimento dell'interesse culturale dei film cui non si applica il criterio automatico di valutazione sono valutate dalla Commissione sulla base dei criteri previsti all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, lettere a), b), c). 2. Alla qualita' artistica, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura in relazione ai diversi generi cinematografici, previsto all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il cinquanta per cento sul punteggio complessivo. 3. Alla qualita' tecnica del film, intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche del progetto, previsto all'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il venti per cento sul punteggio complessivo. 4. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico, intesa come qualita', completezza e realizzabilita' del progetto produttivo, previsto all'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il trenta per cento sul punteggio complessivo. 5. La Commissione definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del Direttore generale Cinema, gli indicatori e i parametri utili per le valutazioni discrezionali indicate nei precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo.