Art. 5 
 
 
          Modalita' di valutazione dell'interesse culturale 
   - film cui non si applica il criterio automatico di valutazione 
 
  1. Le istanze per il riconoscimento  dell'interesse  culturale  dei
film cui non si applica il criterio automatico  di  valutazione  sono
valutate dalla Commissione sulla base dei criteri  previsti  all'art.
8, comma 2, del decreto legislativo, lettere a), b), c). 
  2. Alla qualita' artistica, intesa come valore del soggetto e della
sceneggiatura  in  relazione  ai  diversi   generi   cinematografici,
previsto all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, e'
attribuito un punteggio incidente per  il  cinquanta  per  cento  sul
punteggio complessivo. 
  3. Alla  qualita'  tecnica  del  film,  intesa  come  valore  delle
componenti tecniche e tecnologiche del progetto, previsto all'art. 8,
comma 2, lettera  b),  del  decreto  legislativo,  e'  attribuito  un
punteggio incidente per il venti per cento sul punteggio complessivo. 
  4. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il
progetto filmico, intesa come qualita', completezza e realizzabilita'
del progetto produttivo, previsto all'art. 8, comma  2,  lettera  c),
del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per  il
trenta per cento sul punteggio complessivo. 
  5. La Commissione definisce, nella prima riunione di ciascun  anno,
su proposta  del  Direttore  generale  Cinema,  gli  indicatori  e  i
parametri  utili  per  le  valutazioni  discrezionali  indicate   nei
precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo.