IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 1, comma 400, della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica nei termini indicati dal medesimo comma; Visto l'art. 1, comma 401, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la regione Valle d'Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Siciliana assicurano il contributo di cui al comma 400 del medesimo articolo nell'ambito dell'applicazione dell'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilita' interno di competenza eurocompatibile; Visto l'art. 1, comma 408, della legge n. 190 del 2014, che definisce l'obiettivo di patto di stabilita' interno per gli anni dal 2014 al 2017 della regione Trentino-Alto Adige e le province autonomie di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 1, comma 402, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 400 del presente articolo attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalita' previste dall'art. 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; Visto l'art. 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale l'art. 1, commi da 448 a 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilita' interno cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno nel 2014; Visto l'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, con riferimento al quale, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato- entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Visto l'art. 1, comma 461, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, in ordine al quale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al citato comma 460. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 462, lettera d), del medesimo art. 1 della legge n. 228 del 2012; Visto l'art. 1, comma 462, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, che disciplina, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni da applicare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla Regione o alla Provincia autonoma inadempiente; Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 228 del 2012, che definisce il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile; Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, ai sensi del quale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilita' interno della regione Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti; Visto l'art. 1, comma 517, della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2017, non rilevano ai fini del patto di stabilita' interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese previste dall'accordo di cui al comma 512, dell'art. 1, della medesima legge; Visto l'art. 1, comma 479, della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2015, alle regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014; Visto l'art. 1, comma 480, della legge n. 190 del 2014, riguardante il patto di stabilita' verticale, secondo il quale la Regione Siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purche' sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale, mediante la riduzione dell'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; Visto l'art. 1, comma 481, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale, ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 480, le regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. A tal fine, le regioni, entro il termine perentorio del 30 aprile, comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica; Visto l'art. 1, comma 482, della legge n. 190 del 2014, ai sensi del quale le regioni possono, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il 15 settembre, fermi restando gli eventuali diversi termini previsti dalle intese in essere, previo accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale; Visto il secondo periodo dell'art. 1, comma 482, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la Regione Siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione a valere sul proprio obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento degli equilibri dei saldi di finanza pubblica; Visto l'art. 1, comma 484, della legge n. 190 del 2014, inerente al patto di stabilita' verticale incentivato, modificato dall'art. 10, comma 7-bis, decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e, successivamente, dall'art. 9, comma 3, lett. a), decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che per il 2015, il quale prevede che, nel 2015, alle regioni a statuto ordinario, alle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000.000.000 di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalita' previste dal comma 481 e 482, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla medesima legge. A tal fine, ai sensi dell'art. 1, comma 485, della legge n. 190 del 2014, entro il termine perentorio del 30 aprile 2015 e del 30 settembre 2015, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica per l'anno 2015; Visto l'art. 1, comma 486, della legge n. 190 del 2014, che stabilisce che la Regione Siciliana e la regione Friuli-Venezia Giulia, ove, ai sensi del comma 484 della medesima legge, autorizzino gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo, riducono, per pari importo, il tetto di spesa eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 460, della legge n. 228 del 2012, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno, per l'anno 2015 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2015, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esclusa la regione Sardegna che assicura il proprio contributo alla finanza pubblica attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 16 luglio 2015 ha espresso parere favorevole; Decreta: Articolo unico 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esclusa la regione Sardegna, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno relative all'anno 2015 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, in relazione all'art. 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esclusa la regione Sardegna, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre 97, 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2015, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La certificazione e' trasmessa mediante mezzi idonei ad attestarne la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai fini della verifica del rispetto del termine di spedizione. 3. La certificazione di cui al comma 2 puo' essere trasmessa per via telematica con il valore giuridico di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario firmano la relativa certificazione digitalmente ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto legislativo. 4. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, esclusa la regione Sardegna. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2015 Il Ragioniere generale dello Stato: Franco