Allegato A Il presente Allegato A al decreto riguarda i tempi, le modalita' ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno del 2015 e delle informazioni utili per la finanza pubblica, da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, esclusa la regione Sardegna che adotta i prospetti previsti per le regioni a statuto ordinario per la trasmissione del monitoraggio concernente il pareggio di bilancio. A. ISTRUZIONI GENERALI A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione. Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti per il monitoraggio del patto di stabilita' interno: per la Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, il modello n. 1M/15/EU (per il monitoraggio della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile); per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 2M/15/S (per il monitoraggio del saldo espresso in termini di competenza mista). I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo trimestre, il primo invio di informazioni, inerenti al monitoraggio del patto, avra' luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto. Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto Per acquisire elementi informativi utili ai fini del patto di stabilita' interno e per la finanza pubblica, e', altresi', previsto il prospetto 3OB/15, concernente i patti regionalizzati di solidarieta', di cui all'art. 1, commi da 480 a 486, della legge di stabilita' 2015. A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso. Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilita' interno negli anni scorsi, rimangono validi sino a quando l'Amministrazione regionale o provinciale non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze. L'applicazione web del patto di stabilita' interno consente alla regione o alla provincia autonoma di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie: a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati; b. codice fiscale; c. ente di appartenenza; d. recapito di posta elettronica e telefonico. Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale, per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze. A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilita' interno Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del patto di stabilita' interno sono necessari i seguenti requisiti: dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (internet Explorer 8 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (e coi relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe. supporti operativi: le modalita' di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilita' interno del sito del Ministero dell'economia e delle finanze (all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto), sotto la dicitura "Regole per il sito". A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00; pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa. B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI B.1. Istruzioni generali Cumulabilita' - I prospetti devono essere compilati dagli enti indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2015; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2015, ecc.). Il sistema effettua un controllo di cumulabilita' dei prospetti concernenti il monitoraggio che, per i pagamenti, prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente, mentre per gli impegni prevede solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovra' tener conto per la corretta quadratura dei dati. Dati dell'esercizio precedente - E' prevista l'indicazione dei dati relativi all'esercizio precedente, inseriti dall'ente nella rilevazione del patto di stabilita' del precedente anno 2014, che sono riportati automaticamente dal sistema web. L'eventuale variazione dei dati 2014 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del monitoraggio relativo al patto di stabilita' dell'anno 2014. Variazioni - In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore. Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni riguardanti il monitoraggio del patto di stabilita' interno, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 460, della citata legge n. 228 del 2012, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare non appena siano disponibili i dati definitivi. Rispetto del Patto - Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2015 con l'obiettivo annuale prefissato, eventualmente rideterminato a seguito dell'attribuzione di una quota dello stesso agli enti locali del proprio territorio. Per le regioni a statuto speciale cui si applicano i limiti di spesa, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico rideterminato risulta negativa o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2015 e' stato rispettato. Per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano che adottano il patto per saldi, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico risulta positiva o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2015 e' stato rispettato. B.2. Modelli per il monitoraggio n. 1M/15/EU e n. 2M/15/S I modelli per il monitoraggio 1M/15/EU e 2M/15/S presentano, sostanzialmente, la stessa struttura dei corrispondenti prospetti dell'anno passato. Per il monitoraggio dell'obiettivo eurocompatibile del patto di stabilita' interno per le regioni a statuto speciale, escluse la regione Sardegna, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, e' stato predisposto il modello n. 1M/15/EU. Come stabilito dall'art. 1, c. 451, della legge n. 228/2012, le spese finali in termini di competenza eurocompatibile sono costituite dalla somma: a) degli impegni di parte corrente, al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per oneri straordinari della gestione corrente; b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente; c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti. Il suindicato modello e', pertanto, articolato in tre distinte sezioni, corrispondenti alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, comma 451, della legge n. 228/2012, i cui totali netti concorrono a determinare il risultato del patto, da confrontarsi, a fine esercizio, con l'obiettivo annuale. In ciascuna sezione sono previste le voci riguardanti le spese che non concorrono alla definizione del tetto eurocompatibile e delle spese non soggette al patto di stabilita' interno. La prima sezione prevede l'inserimento del totale degli impegni correnti (titolo primo della spesa), dal quale vanno detratti: gli impegni relativi ai trasferimenti correnti (S1), alle imposte e tasse (S2) e agli oneri straordinari della gestione corrente (S3), gli impegni correnti delle spese escluse dal patto individuate dalle voci da S4 a S10, se non comprese tra le spese indicate nelle voci S1, S2 e S3. La seconda sezione prevede l'inserimento dei dati relativi ai pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione correnti, dal cui totale vanno detratti i pagamenti correnti riguardanti le spese non soggette al patto considerati nelle voci economiche suindicate. La terza sezione prevede che dal totale dei pagamenti in conto capitale ( Titolo II) siano detratti: i pagamenti riguardanti le concessioni di crediti, l'acquisto di titoli, le partecipazioni azionarie e i conferimenti; i pagamenti delle spese in c/capitale escluse dal patto (da S24 a S32), se non comprese tra le spese indicate nelle voci S22 e S23. Per la regione Trentino Alto-Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 2M/15/S riguarda le voci di entrata e di spesa che concorrono alla determinazione del saldo in termini di competenza mista. Tale saldo e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza, tra gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle spese derivanti dalla concessione di crediti e delle spese concernenti partecipazioni azionarie e conferimenti. Si fa presente che gli obiettivi programmatici annuali del 2015 sono inseriti nel sistema dagli enti, sulla base di quanto previsto dagli accordi, gia' nel prospetto relativo al monitoraggio del primo trimestre 2015. Tali obiettivi, eventualmente rideterminati a seguito dell'attribuzione di una quota agli enti locali del proprio territorio, hanno esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero 2015, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali. I prospetti del monitoraggio sono compilati e trasmessi tramite l'applicativo web del patto, anche in attesa della conclusione degli accordi di cui all'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, laddove previsti. In tal caso, la regione non valorizza il campo relativo all'obiettivo programmatico annuale spese finali (OP SF 15 del modello 1M/15/EU), e i campi relativi alle esclusioni delle spese non previste in sede di accordo, che saranno compilati successivamente al perfezionamento dell'accordo. B.3. Patti di solidarieta' - Modelli informativi n. 3OB/15 La legge di stabilita' 2015 introduce alcune importanti novita' in materia di patti regionalizzati di solidarieta' al fine di rendere piu' sostenibili gli obiettivi degli enti locali attraverso meccanismi di compensazione orizzontale e verticale a livello regionale che consentono alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima, fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti. In particolare, i commi da 484 a 488 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015 disciplinano il nuovo patto regionale verticale incentivato prevedendo un contributo, nel limite complessivo di 1 miliardo di euro, a favore delle regioni a statuto ordinario, delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari che ciascuna regione cede agli enti locali del proprio territorio. Infine, si segnala che il comma 479 prevede che a decorrere dall'anno 2015, alle regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano (1) , e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 della legge n. 220 del 2010, e che il comma 493 dell'art. 1 della predetta legge di stabilita' 2015 abroga il patto regionale integrato di cui al comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011. Ai fini dell'applicazione del patto regionalizzato, le regioni devono trasmettere le predette comunicazioni: a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma (la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante), la deliberazione di Giunta regionale o una nota sottoscritta dal Presidente della regione e dal responsabile finanziario, che, per ciascun ente, indicano l'ammontare degli spazi finanziari attribuiti o ceduti con indicazione, altresi', del recupero nel biennio successivo; mediante il sistema web, utilizzando il Mod. 3OB/15, nel quale le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, indicano: a) la quota del proprio obiettivo ceduta complessivamente agli enti locali del proprio territorio, distinguendo la quota relativa al patto verticale incentivato di cui all'art. 1, commi 484 - 488, della legge n. 190 del 2014, dall'ulteriore quota di obiettivo ceduta agli enti locali nell'ambito del tradizionale patto verticale di cui all'art. 1, commi 480 - 483, della legge n. 190 del 2014; b) il riepilogo della compensazione orizzontale, distintamente per le province ed i comuni; c) la variazione degli obiettivi per ciascun ciascun ente locale beneficiario, distintamente per le province ed i comuni. Le differenti sezioni del Mod. 3OB/15 riguardanti il patto regionalizzato e il patto regionale verticale incentivato sono compilati distintamente entro le differenti scadenze richiamate nel paragrafo B.3.3. Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarieta' B.3.1 Patto regionalizzato I commi da 479 a 483 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015 hanno unificato le due forme di flessibilita' del patto regionale verticale e orizzontale - che hanno lo scopo di consentire agli enti locali di poter effettuare pagamenti in conto capitale destinati agli investimenti - in un'unica procedura, per cui gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati contestualmente dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione. Inoltre, al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacita' finanziarie degli enti, la procedura e' stata articolata in due fasi successive da definire, rispettivamente, entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ciascun anno. Conseguentemente, a decorrere dal 2015, le regioni - escluse la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano - possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a ridurre il saldo obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purche' sia garantito il rispetto dell'obiettivo complessivo a livello regionale. La compensazione puo' avvenire secondo due modalita': attraverso un contestuale aumento degli obiettivi di saldo dei restanti enti locali (flessibilita' orizzontale); attraverso una contestuale riduzione dell'obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile. B.3.2 Patto regionale verticale incentivato I commi da 484 a 488 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015 disciplinano il nuovo patto regionale verticale incentivato per il 2015, ossia la procedura attraverso cui le regioni cedono ai rispettivi enti locali spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno, ricevendo dallo Stato un contributo complessivo pari a 1.000 milioni di euro. In particolare, il comma 484 attribuisce, nel 2015, alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, un contributo, nei limiti del predetto importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari che ciascuna regione cede agli enti locali del proprio territorio da attribuire nella misura del 25 per cento alle province e citta' metropolitane e del restante 75 per cento ai comuni - con le modalita' previste dal comma 481 e 482 in materia di patto regionalizzato - nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella l allegata alla richiamata legge di stabilita' 2015, come modificata, a invarianza di contributo complessivo rispettivamente previsto per le province e per i comuni, con l'accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015. Pertanto, ai fini della rideterminazione degli obiettivi, gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni, entro il 15 aprile 2015 e il 15 settembre 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano che devono essere utilizzati per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorita' a quelli relativi ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014. Giova a tal fine precisare che per debiti commerciali s'intendono i debiti derivanti da transazioni commerciali. Inoltre, l'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall' art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva UE 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, definisce le transazioni commerciali come: «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo». L'art. 24, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, ha altresi' chiarito che il citato art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall' art. 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il comma 485 prevede, inoltre, che entro il termine perentorio del 30 aprile 2015 e del 30 settembre le regioni debbano comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. B.3.3 Tempistica e adempimenti (2) Patto regionalizzato le regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali (e comunque con i rappresentanti degli enti locali nel caso in cui il Consiglio non sia istituito); entro il 15 aprile: gli enti locali comunicano alla regione, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare i pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere; entro il 30 aprile: le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; entro il 15 settembre: gli enti locali comunicano alla regione, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari ancora necessari per effettuare i pagamenti in conto capitale ovvero gli ulteriori spazi finanziari che sono disposti a cedere. Le regioni, sulla base delle predette informazioni ed in accordo con gli enti locali interessati, possono procedere alla rimodulazione del proprio obiettivo in termini di competenza mista esclusivamente per consentire pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali. Restano fermi gli eventuali diversi termini previsti dalle intese in essere con lo Stato; entro il 30 settembre: le regioni definiscono e comunicano ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Patto regionale verticale incentivato entro il 15 aprile: gli enti locali comunicano alle regioni, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari di cui necessitano per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014; entro il 30 aprile e il 30 settembre: le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. (1) Alla Regione Trentino-Alto Adige e alla Province autonome di Trento e di Bolzano continua ad applicarsi la disciplina recata dai commi da 139 a 141 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di regionalizzazione del patto di stabilita' interno. (2) La Corte costituzionale, con la sentenza n. 229/2011, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della L.r. Sardegna n. 16/2010, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. , in quanto non e' consentito alle Regioni, ivi comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica, impedendo in tal modo al Ministero dell'economia e delle finanze di effettuare l'attivita' di monitoraggio del patto di stabilita' interno. La piena attuazione del coordinamento della finanza pubblica comporta, infatti, che "la competenza statale non si esaurisca con l'esercizio del potere legislativo, ma implichi anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo" (come gia' affermato dalla Corte in precedenti sentenze).