(Allegati-Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
    Il presente Allegato A al decreto riguarda i tempi, le  modalita'
ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti
del patto di stabilita' interno del 2015 e delle  informazioni  utili
per la finanza pubblica, da parte delle regioni a statuto speciale  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano,  esclusa  la  regione
Sardegna che adotta i prospetti previsti per  le  regioni  a  statuto
ordinario  per  la  trasmissione  del  monitoraggio  concernente   il
pareggio di bilancio. 
A. ISTRUZIONI GENERALI 
    A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione. 
    Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente  previsti  i
seguenti prospetti  per  il  monitoraggio  del  patto  di  stabilita'
interno: 
    per la Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta,
il modello n. 1M/15/EU (per il monitoraggio della spesa  espressa  in
termini di competenza eurocompatibile); 
    per la regione Trentino-Alto Adige  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, il modello n. 2M/15/S (per il  monitoraggio  del
saldo espresso in termini di competenza mista). 
    I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro
trenta giorni dalla fine del periodo di  riferimento,  esclusivamente
tramite  l'applicazione  web,  predisposta  dal  Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato. Nel caso in cui il presente  decreto
sia emanato successivamente alla scadenza prevista  per  l'invio  dei
dati relativi al primo trimestre, il  primo  invio  di  informazioni,
inerenti al monitoraggio del patto, avra' luogo entro un  mese  dalla
pubblicazione del decreto. 
    Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al  suo  utilizzo
sono                   consultabili                    all'indirizzo:
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto 
    Per acquisire elementi informativi utili ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno e per la finanza pubblica, e', altresi',  previsto
il  prospetto  3OB/15,  concernente   i   patti   regionalizzati   di
solidarieta', di cui all'art. 1, commi da 480 a 486, della  legge  di
stabilita' 2015. 
    A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di  utenze  gia'  in
uso. 
    Gli   accreditamenti   sinora   effettuati    per    le    utenze
dell'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio del  patto
di stabilita' interno negli anni  scorsi,  rimangono  validi  sino  a
quando  l'Amministrazione  regionale  o  provinciale  non  decida  di
eliminare, variare o creare nuove utenze. 
    L'applicazione web del patto di stabilita' interno consente  alla
regione o alla provincia autonoma di poter  effettuare,  direttamente
al sistema web, la  richiesta  di  una  nuova  utenza  attraverso  la
compilazione  di  una  maschera  per  l'inserimento  delle   seguenti
informazioni anagrafiche obbligatorie: 
    a. nome e cognome delle persone da  abilitare  alla  trasmissione
dei dati; 
    b. codice fiscale; 
    c. ente di appartenenza; 
    d. recapito di posta elettronica e telefonico. 
    Si precisa che ogni utenza e'  strettamente  personale,  per  cui
ogni ente puo' richiedere,  con  le  procedure  suesposte,  ulteriori
utenze. 
    A.3. Requisiti  informatici  per  l'applicazione  web:  patto  di
stabilita' interno 
    Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del patto
di stabilita' interno sono necessari i seguenti requisiti: 
    dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro
dotata  di  browser  di  comune  utilizzo  (internet  Explorer  8   o
superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome)  con  installata  la  JVM
(java  virtual  machine)  dal  sito  http://www.java.com/it/  (e  coi
relativi aggiornamenti sui pc dove si  opera);  applicazione  Acrobat
Reader (aggiornato) per le stampe. 
    supporti operativi: le modalita'  di  accesso  al  sistema  e  le
istruzioni   per   l'utilizzo   dello   stesso   sono    disponibili,
nell'apposita area dedicata al Patto di stabilita' interno  del  sito
del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   (all'indirizzo
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto),  sotto   la   dicitura
"Regole per il sito". 
    A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto 
    Eventuali chiarimenti o  richieste  di  supporto  possono  essere
inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
      assistenza.cp@tesoro.it per i  quesiti  di  natura  tecnica  ed
informatica,  compresi  eventuali  problemi   di   accesso   e/o   di
funzionamento  dell'applicazione,  indicando   nell'oggetto   "Utenza
sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti". Si prega  di
comunicare, anche  in  questo  caso,  il  nominativo  e  il  recapito
telefonico del richiedente per essere ricontattati;  per  urgenze  e'
possibile contattare l'assistenza  tecnica  applicativa  ai  seguenti
numeri   06-4761.2375/2125/2782   dalle   8.00   alle   18.00,    con
l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00; 
      pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa  e/o
normativa. 
B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI 
    B.1. Istruzioni generali 
    Cumulabilita' - I prospetti devono essere  compilati  dagli  enti
indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento  (es.:  i
dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono  essere
riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il  30  giugno
2015; i dati a tutto il mese di settembre devono essere  riferiti  al
periodo che inizia il 1° gennaio e  termina  il  30  settembre  2015,
ecc.). 
    Il sistema effettua un controllo di cumulabilita'  dei  prospetti
concernenti il monitoraggio che, per i pagamenti, prevede  un  blocco
della procedura  di  acquisizione  qualora  i  dati  del  periodo  di
riferimento risultino inferiori  a  quelli  del  periodo  precedente,
mentre per gli impegni prevede  solo  un  messaggio  di  avvertimento
(warning),  di  cui  l'ente  dovra'  tener  conto  per  la   corretta
quadratura dei dati. 
    Dati dell'esercizio precedente - E'  prevista  l'indicazione  dei
dati relativi  all'esercizio  precedente,  inseriti  dall'ente  nella
rilevazione del patto di stabilita' del  precedente  anno  2014,  che
sono  riportati  automaticamente   dal   sistema   web.   L'eventuale
variazione dei dati 2014 deve essere  effettuata  nei  corrispondenti
prospetti del monitoraggio relativo al patto di stabilita'  dell'anno
2014. 
    Variazioni - In caso di errori materiali di inserimento ovvero di
imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo
cui si riferisce l'errore. 
    Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni  riguardanti
il monitoraggio del patto di stabilita' interno, trasmesse  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  460,  della  citata  legge  n.  228  del  2012,
dovrebbero,  in  linea  di  principio,  riguardare  dati  definitivi;
tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse  definitiva,  gli
enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori,  che  e'
consentito modificare non appena siano disponibili i dati definitivi. 
    Rispetto del Patto - Il rispetto del patto da parte  dei  singoli
enti viene  valutato  confrontando  il  risultato  conseguito  al  31
dicembre  2015  con  l'obiettivo  annuale  prefissato,  eventualmente
rideterminato a seguito dell'attribuzione di una quota  dello  stesso
agli enti locali del proprio territorio. 
    Per le regioni a statuto speciale cui si applicano  i  limiti  di
spesa, se la differenza tra il  risultato  registrato  e  l'obiettivo
programmatico rideterminato risulta negativa o pari a 0, il patto  di
stabilita' per l'anno 2015 e' stato rispettato. 
    Per la regione Trentino-Alto Adige  e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano che adottano il patto per saldi,  se  la  differenza
tra il  risultato  registrato  e  l'obiettivo  programmatico  risulta
positiva o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2015 e'  stato
rispettato. 
    B.2. Modelli per il monitoraggio n. 1M/15/EU e n. 2M/15/S 
    I modelli per il  monitoraggio  1M/15/EU  e  2M/15/S  presentano,
sostanzialmente, la stessa  struttura  dei  corrispondenti  prospetti
dell'anno passato. 
    Per il monitoraggio dell'obiettivo eurocompatibile del  patto  di
stabilita' interno per le regioni  a  statuto  speciale,  escluse  la
regione Sardegna,  la  regione  Trentino-Alto  Adige  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, e'  stato  predisposto  il  modello  n.
1M/15/EU.  Come  stabilito  dall'art.  1,  c.  451,  della  legge  n.
228/2012, le spese finali in termini  di  competenza  eurocompatibile
sono costituite dalla somma: 
    a) degli impegni di parte corrente, al netto  dei  trasferimenti,
delle spese per imposte  e  tasse  e  per  oneri  straordinari  della
gestione corrente; 
    b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e  tasse
e per gli oneri straordinari della gestione corrente; 
    c)  dei  pagamenti  in  conto  capitale  escluse  le  spese   per
concessione di crediti, per l'acquisto di titoli,  di  partecipazioni
azionarie e per conferimenti. 
    Il suindicato modello e', pertanto, articolato  in  tre  distinte
sezioni, corrispondenti alle lettere a), b) e c) dell'art.  1,  comma
451, della legge  n.  228/2012,  i  cui  totali  netti  concorrono  a
determinare  il  risultato  del  patto,  da  confrontarsi,   a   fine
esercizio, con l'obiettivo annuale. 
    In ciascuna sezione sono previste le voci  riguardanti  le  spese
che non concorrono alla definizione del tetto eurocompatibile e delle
spese non soggette al patto di stabilita' interno. 
    La prima sezione prevede l'inserimento del totale  degli  impegni
correnti (titolo primo della spesa), dal quale vanno detratti: 
    gli impegni relativi ai trasferimenti correnti (S1), alle imposte
e tasse (S2) e agli oneri straordinari della gestione corrente (S3), 
    gli impegni correnti delle spese escluse  dal  patto  individuate
dalle voci da S4 a S10, se non comprese tra le spese  indicate  nelle
voci S1, S2 e S3. 
    La seconda sezione prevede l'inserimento  dei  dati  relativi  ai
pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e  per  gli
oneri straordinari della gestione  correnti,  dal  cui  totale  vanno
detratti i pagamenti correnti riguardanti le spese  non  soggette  al
patto considerati nelle voci economiche suindicate. 
    La terza sezione prevede che dal totale dei  pagamenti  in  conto
capitale ( Titolo II) siano detratti: 
    i pagamenti riguardanti le concessioni di crediti, l'acquisto  di
titoli, le partecipazioni azionarie e i conferimenti; 
    i pagamenti delle spese in c/capitale escluse dal patto (da S24 a
S32), se non comprese tra le spese indicate nelle voci S22 e S23. 
    Per la regione Trentino Alto-Adige  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, il  modello  n.  2M/15/S  riguarda  le  voci  di
entrata e di spesa che concorrono alla determinazione  del  saldo  in
termini di competenza mista. 
    Tale saldo e' costituito  dalla  somma  algebrica  degli  importi
risultanti dalla differenza, tra gli accertamenti e gli impegni,  per
la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la
parte in  conto  capitale,  al  netto  delle  spese  derivanti  dalla
concessione di  crediti  e  delle  spese  concernenti  partecipazioni
azionarie e conferimenti. 
    Si fa presente che gli obiettivi programmatici annuali  del  2015
sono inseriti nel sistema dagli enti, sulla base di  quanto  previsto
dagli accordi, gia' nel prospetto relativo al monitoraggio del  primo
trimestre 2015. 
    Tali   obiettivi,   eventualmente   rideterminati    a    seguito
dell'attribuzione  di  una  quota  agli  enti  locali   del   proprio
territorio,  hanno  esclusiva  valenza  per  il  confronto   con   le
risultanze  dell'intero  2015,  in  quanto  l'attuale  normativa  non
prevede obiettivi trimestrali. 
    I prospetti del monitoraggio sono compilati e  trasmessi  tramite
l'applicativo web del patto, anche in attesa della conclusione  degli
accordi di cui all'art. 1, comma 454, della legge n.  228  del  2012,
laddove previsti. In tal caso, la  regione  non  valorizza  il  campo
relativo all'obiettivo programmatico annuale spese finali (OP  SF  15
del modello 1M/15/EU), e i campi relativi alle esclusioni delle spese
non  previste   in   sede   di   accordo,   che   saranno   compilati
successivamente al perfezionamento dell'accordo. 
    B.3. Patti di solidarieta' - Modelli informativi n. 3OB/15 
    La legge di stabilita' 2015 introduce alcune  importanti  novita'
in materia di patti regionalizzati di solidarieta' al fine di rendere
piu'  sostenibili  gli  obiettivi  degli   enti   locali   attraverso
meccanismi  di  compensazione  orizzontale  e  verticale  a   livello
regionale che consentono alle regioni di intervenire a  favore  degli
enti locali del  proprio  territorio,  attraverso  una  rimodulazione
degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e  alla  regione
medesima, fermo restando  il  rispetto  degli  obiettivi  complessivi
posti dal legislatore ai singoli comparti. 
    In particolare, i commi da 484 a 488 dell'art. 1 della  legge  di
stabilita' 2015  disciplinano  il  nuovo  patto  regionale  verticale
incentivato prevedendo un contributo, nel  limite  complessivo  di  1
miliardo di euro, a favore delle regioni a statuto  ordinario,  delle
regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia  Giulia,  in  misura  pari
all'83,33 per cento degli spazi finanziari che ciascuna regione  cede
agli enti locali del proprio territorio. 
    Infine, si segnala che il  comma  479  prevede  che  a  decorrere
dall'anno 2015, alle regioni, escluse la regione Trentino-Alto  Adige
e le province autonome di Trento e di Bolzano  (1) , e ai  rispettivi
enti locali non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 138 a
142 della legge n. 220 del 2010, e che il comma 493 dell'art. 1 della
predetta legge di stabilita' 2015 abroga il patto regionale integrato
di cui al comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011. 
    Ai fini dell'applicazione del patto  regionalizzato,  le  regioni
devono trasmettere le predette comunicazioni: 
    a mezzo di lettera raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  al
seguente  indirizzo:  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -  IGEPA,  Via  XX
Settembre, 97 - 00187 Roma (la data e' comprovata dal timbro  apposto
dall'ufficio  postale  accettante),  la   deliberazione   di   Giunta
regionale o una nota sottoscritta dal Presidente della regione e  dal
responsabile finanziario, che, per ciascun ente, indicano l'ammontare
degli spazi finanziari attribuiti o ceduti con indicazione, altresi',
del recupero nel biennio successivo; 
    mediante il sistema web, utilizzando il Mod. 3OB/15, nel quale le
regioni,  escluse  la  regione  Trentino-Alto  Adige  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, indicano: 
    a) la quota del proprio obiettivo  ceduta  complessivamente  agli
enti locali del proprio territorio, distinguendo la quota relativa al
patto verticale incentivato di cui all'art. 1, commi 484 - 488, della
legge n. 190 del 2014, dall'ulteriore quota di obiettivo ceduta  agli
enti locali nell'ambito  del  tradizionale  patto  verticale  di  cui
all'art. 1, commi 480 - 483, della legge n. 190 del 2014; 
    b) il riepilogo della  compensazione  orizzontale,  distintamente
per le province ed i comuni; 
    c) la variazione degli obiettivi per ciascun ciascun ente  locale
beneficiario, distintamente per le province ed i comuni. 
    Le differenti  sezioni  del  Mod.  3OB/15  riguardanti  il  patto
regionalizzato  e  il  patto  regionale  verticale  incentivato  sono
compilati distintamente entro le differenti scadenze  richiamate  nel
paragrafo B.3.3. 
    Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarieta' 
    B.3.1 Patto regionalizzato 
    I commi da 479 a 483 dell'art. 1 della legge di  stabilita'  2015
hanno unificato le due forme di  flessibilita'  del  patto  regionale
verticale e orizzontale - che hanno lo scopo di consentire agli  enti
locali di poter effettuare pagamenti in conto capitale destinati agli
investimenti - in un'unica procedura, per cui  gli  spazi  finanziari
acquisiti  da  una  parte   degli   enti   locali   sono   compensati
contestualmente dalla regione o dagli altri enti locali della  stessa
regione. Inoltre, al fine di consentire  il  massimo  utilizzo  delle
capacita' finanziarie degli enti, la procedura e' stata articolata in
due fasi successive da definire, rispettivamente, entro il 30  aprile
ed entro il 30 settembre di ciascun anno. 
    Conseguentemente, a decorrere dal 2015, le regioni -  escluse  la
regione Trentino Alto Adige e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano - possono autorizzare gli enti locali del proprio  territorio
a ridurre il saldo obiettivo per consentire un aumento dei  pagamenti
in conto capitale, purche' sia garantito il  rispetto  dell'obiettivo
complessivo a  livello  regionale.  La  compensazione  puo'  avvenire
secondo due modalita': 
    attraverso un contestuale aumento degli obiettivi  di  saldo  dei
restanti enti locali (flessibilita' orizzontale); 
    attraverso una contestuale riduzione dell'obiettivo  espresso  in
termini di competenza eurocompatibile. 
    B.3.2 Patto regionale verticale incentivato 
    I commi da 484 a 488 dell'art. 1 della legge di  stabilita'  2015
disciplinano il nuovo patto regionale verticale  incentivato  per  il
2015,  ossia  la  procedura  attraverso  cui  le  regioni  cedono  ai
rispettivi enti locali spazi finanziari validi ai fini del  patto  di
stabilita' interno, ricevendo dallo Stato un  contributo  complessivo
pari a 1.000 milioni di euro. 
    In particolare, il comma 484 attribuisce, nel 2015, alle  regioni
a statuto ordinario e alle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia
Giulia, un contributo, nei limiti del predetto importo complessivo di
1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi
finanziari che ciascuna regione cede agli  enti  locali  del  proprio
territorio da attribuire nella misura del 25 per cento alle  province
e citta' metropolitane e del restante 75 per cento ai comuni - con le
modalita'  previste  dal  comma  481  e  482  in  materia  di   patto
regionalizzato - nei  limiti  degli  importi  indicati  per  ciascuna
regione nella tabella l allegata alla richiamata legge di  stabilita'
2015,  come  modificata,  a  invarianza  di  contributo   complessivo
rispettivamente  previsto  per  le  province  e  per  i  comuni,  con
l'accordo sancito in Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 26 febbraio 2015. 
    Pertanto, ai fini della  rideterminazione  degli  obiettivi,  gli
enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni, entro il  15
aprile 2015 e il 15 settembre  2015,  gli  spazi  finanziari  di  cui
necessitano che devono essere utilizzati per sostenere  pagamenti  in
conto  capitale  dando  priorita'  a  quelli   relativi   ai   debiti
commerciali di parte capitale maturati  alla  data  del  31  dicembre
2014.  Giova  a  tal  fine  precisare  che  per  debiti   commerciali
s'intendono i debiti derivanti da transazioni  commerciali.  Inoltre,
l'art. 2, comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  9  ottobre
2002, n. 231, come sostituito dall' art. 1, comma 1, lettera b),  del
decreto legislativo 9 novembre 2012, n.  192,  di  recepimento  della
direttiva UE 2011/7/UE  relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di
pagamento nelle transazioni  commerciali,  definisce  le  transazioni
commerciali come: «i  contratti,  comunque  denominati,  tra  imprese
ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni,  che  comportano,  in
via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione  di
servizi contro il pagamento di un prezzo». L'art. 24, comma 1,  della
legge 30 ottobre 2014, n. 161, ha altresi'  chiarito  che  il  citato
art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre  2002,
n. 231, si interpreta nel senso che le  transazioni  commerciali  ivi
considerate comprendono anche i  contratti  previsti  dall'  art.  3,
comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163. 
    Il comma 485 prevede, inoltre, che entro  il  termine  perentorio
del 30 aprile 2015 e del 30 settembre le regioni  debbano  comunicare
al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun
ente beneficiario e alla regione  stessa,  gli  elementi  informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica. 
    B.3.3 Tempistica e adempimenti (2) 
    Patto regionalizzato 
    le  regioni  definiscono  criteri  di  virtuosita'  e   modalita'
operative previo confronto  in  sede  di  Consiglio  delle  autonomie
locali (e comunque con i rappresentanti degli enti locali nel caso in
cui il Consiglio non sia istituito); 
    entro il 15 aprile: gli  enti  locali  comunicano  alla  regione,
all'ANCI o all'UPI  gli  spazi  finanziari  di  cui  necessitano  per
effettuare i pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi  finanziari
che sono disposti a cedere; 
    entro il 30  aprile:  le  regioni  comunicano  agli  enti  locali
interessati  i  saldi  obiettivo   rideterminati   e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente  locale  e
alla regione stessa,  gli  elementi  informativi  occorrenti  per  la
verifica  del  mantenimento  dell'equilibrio  dei  saldi  di  finanza
pubblica; 
    entro il 15 settembre: gli enti locali comunicano  alla  regione,
all'ANCI  o  all'UPI  gli  spazi  finanziari  ancora  necessari   per
effettuare i pagamenti in conto capitale ovvero gli  ulteriori  spazi
finanziari che sono disposti a cedere. Le regioni, sulla  base  delle
predette informazioni ed in accordo con gli enti locali  interessati,
possono procedere alla rimodulazione del proprio obiettivo in termini
di competenza mista esclusivamente per consentire pagamenti in  conto
capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i
saldi obiettivo dei restanti enti locali. Restano fermi gli eventuali
diversi termini previsti dalle intese in essere con lo Stato; 
    entro il 30 settembre: le regioni  definiscono  e  comunicano  ai
rispettivi enti locali i nuovi obiettivi  di  saldo  assegnati  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze, con  riferimento  a  ciascun
ente  locale  e  alla  regione  stessa,  gli   elementi   informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica. 
    Patto regionale verticale incentivato 
    entro il 15 aprile: gli  enti  locali  comunicano  alle  regioni,
all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari di cui necessitano per pagare
i debiti commerciali di parte capitale  maturati  alla  data  del  30
giugno 2014; 
    entro il 30 aprile e il 30 settembre: le  regioni  comunicano  al
Ministero dell'economia e delle finanze, con  riferimento  a  ciascun
ente locale beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per  la
verifica  del  mantenimento  dell'equilibrio  dei  saldi  di  finanza
pubblica. 

(1) Alla Regione Trentino-Alto Adige  e  alla  Province  autonome  di
    Trento e di Bolzano continua ad applicarsi la  disciplina  recata
    dai commi da 139 a 141 della legge 13 dicembre 2010, n.  220,  in
    materia di regionalizzazione del patto di stabilita' interno. 

(2) La  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  n.  229/2011,   ha
    dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della L.r.
    Sardegna n. 16/2010, per violazione dell'art. 117,  terzo  comma,
    Cost. , in quanto non e' consentito alle  Regioni,  ivi  comprese
    quelle ad autonomia differenziata, modificare i  termini  per  la
    trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei
    saldi di finanza pubblica, impedendo in  tal  modo  al  Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  di  effettuare  l'attivita'  di
    monitoraggio del patto di stabilita' interno. La piena attuazione
    del coordinamento della finanza pubblica comporta,  infatti,  che
    "la competenza statale  non  si  esaurisca  con  l'esercizio  del
    potere legislativo, ma implichi anche l'esercizio  di  poteri  di
    ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione  di
    dati  e  di  controllo"  (come  gia'  affermato  dalla  Corte  in
    precedenti sentenze).