Art. 7 
 
                            Finanziamento 
 
  1. Per la prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' dovuto  al
Fondo: 
  a) un contributo ordinario dello 0,30%,  ripartito  tra  datore  di
lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un
terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini  previdenziali
di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi  battenti  bandiera
italiana nonche' di tutto  il  restante  personale  dipendente  delle
imprese armatoriali per i quali si versano i contributi previdenziali
obbligatori presso l'INPS; 
  b) un contributo addizionale, a carico del  datore  di  lavoro,  in
caso di fruizione della prestazione di cui all'articolo 6,  comma  1,
nella misura dell'1,5%, calcolato sulle  retribuzioni  imponibili  ai
fini   previdenziali   perse   dai   lavoratori   interessati   dalle
prestazioni. 
  2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario  sono
adottate, anche su proposta del Comitato  amministratore  del  Fondo,
con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e  delle  politiche
sociali e dell'economia e finanze e  sono  ripartite  tra  datore  di
lavoro e lavoratore in ragione dello stesso criterio di cui al  comma
1, lettera a). 
  3. Ai contributi di  finanziamento  si  applicano  le  disposizioni
vigenti  in  materia  di  contribuzione  previdenziale  obbligatoria,
compreso l'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.