Art. 7 Finanziamento 1. Per la prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana nonche' di tutto il restante personale dipendente delle imprese armatoriali per i quali si versano i contributi previdenziali obbligatori presso l'INPS; b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni. 2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono adottate, anche su proposta del Comitato amministratore del Fondo, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e finanze e sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione dello stesso criterio di cui al comma 1, lettera a). 3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.