Art. 9 
 
                        Obblighi di bilancio 
 
  1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non  puo'  erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'. 
  2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite. 
  3. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente
con il piu' recente Documento di economia e  finanza  e  la  relativa
Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di  aggiornamento  in
corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.