Art. 3 
 
  Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove 
 
  1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni,  sono
ammessi al corso di  laurea  magistrale  gli  studenti  comunitari  e
stranieri residenti in Italia  di  cui  all'art.  39,  comma  5,  del
decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  e,  nell'ambito  della
relativa  riserva  dei  posti,  gli  studenti   stranieri   residenti
all'estero, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'allegato
2 che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono ammessi
ai corsi gli studenti appartenenti a tutte le predette categorie  che
nel test abbiano raggiunto la soglia minima di venti (20) punti. 
  2. Per la valutazione della prova sono  attribuiti  al  massimo  90
punti e si tiene conto dei seguenti criteri: 
    a) 1,5 punti per ogni risposta esatta; 
    b) meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; 
    c) 0 punti per ogni risposta non data; 
  3. Il Cineca, sulla base del punteggio  calcolato  dalla  Cambridge
Assessment ai  sensi  del  comma  2,  redige  una  graduatoria  unica
nazionale per gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia
di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286, secondo le procedure di cui all'allegato  2.  La  graduatoria
per i cittadini stranieri  residenti  all'estero  e'  definita  dalle
Universita'. 
  4. In caso di parita' di punteggio si applicano i seguenti criteri: 
    a) prevale  in  ordine  decrescente  il  punteggio  ottenuto  dal
candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli
argomenti  di  ragionamento  logico,  cultura   generale,   biologia,
chimica, fisica e matematica; 
    b)  prevale  il  possesso,  entro  la  data  di  chiusura   delle
iscrizioni, delle certificazioni linguistiche di cui all'Allegato  3,
cosi' come dichiarato dal candidato all'atto dell'iscrizione al test.
Il possesso di certificazione linguistica richiesta ai  candidati  ai
fini del presente bando e' autocertificata e resa ai sensi  dell'art.
46  del  D.P.R.  n.  445/2000.  Le  Amministrazioni  coinvolte  dalla
presente procedura si  riservano,  in  ogni  fase  della  stessa,  la
facolta' di accertare la veridicita'  della  dichiarazione  resa  dal
candidato, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato,
pertanto, dovra' fornire tutti gli elementi necessari per  consentire
le  opportune  verifiche.  Nel  caso  in  cui  dalla   documentazione
presentata dal candidato risultino  dichiarazioni  false  o  mendaci,
ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e  dalle  leggi
speciali in  materia  (articoli  75  e  76,  D.P.R.  n.  445/2000)  e
l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da
parte   dei   controinteressati,   si   procedera'   all'annullamento
dell'eventuale immatricolazione, al recupero  di  eventuali  benefici
concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati; 
    c) in caso di ulteriore parita',  prevale  lo  studente  che  sia
anagraficamente piu' giovane. 
  5. La graduatoria si  chiude  con  provvedimento  ministeriale.  La
condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla  sola  procedura
selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in  relazione
all'accesso al corso di laurea magistrale in anni successivi a quello
in cui si e' sostenuta la prova.