Art. 3 Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove 1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, nell'ambito della relativa riserva dei posti, gli studenti stranieri residenti all'estero, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono ammessi ai corsi gli studenti appartenenti a tutte le predette categorie che nel test abbiano raggiunto la soglia minima di venti (20) punti. 2. Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene conto dei seguenti criteri: a) 1,5 punti per ogni risposta esatta; b) meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; c) 0 punti per ogni risposta non data; 3. Il Cineca, sulla base del punteggio calcolato dalla Cambridge Assessment ai sensi del comma 2, redige una graduatoria unica nazionale per gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo le procedure di cui all'allegato 2. La graduatoria per i cittadini stranieri residenti all'estero e' definita dalle Universita'. 4. In caso di parita' di punteggio si applicano i seguenti criteri: a) prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica; b) prevale il possesso, entro la data di chiusura delle iscrizioni, delle certificazioni linguistiche di cui all'Allegato 3, cosi' come dichiarato dal candidato all'atto dell'iscrizione al test. Il possesso di certificazione linguistica richiesta ai candidati ai fini del presente bando e' autocertificata e resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. Le Amministrazioni coinvolte dalla presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facolta' di accertare la veridicita' della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato, pertanto, dovra' fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76, D.P.R. n. 445/2000) e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei controinteressati, si procedera' all'annullamento dell'eventuale immatricolazione, al recupero di eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati; c) in caso di ulteriore parita', prevale lo studente che sia anagraficamente piu' giovane. 5. La graduatoria si chiude con provvedimento ministeriale. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si e' sostenuta la prova.