(Allegato)
                                                           Allegato A 
 
Allegato I: SCHEMA DI RELAZIONE ANNUALE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato II: CRITERI DI RIPARTIZIONE 
Capitolo A 
    «Somministrazione di pasti senza glutine, previa richiesta  degli
interessati nelle mense delle strutture  scolastiche,  ospedaliere  e
pubbliche.». 
    Soggetti destinatati: Regioni, Province autonome e, per  il  loro
tramite, enti, associazioni di categoria e operatori interessati. 
    Ai soggetti destinatari, come sopra definiti, il fondo  erogabile
viene ripartito, secondo il totale nazionale, in base  alle  seguenti
percentuali: 
      1. il 60 % in relazione  al  numero  dei  soggetti  affetti  da
celiachia, sulla base dei dati forniti dalle Regioni; 
      2. il restante  40%  sulla  base  del  numero  delle  strutture
scolastiche, ospedaliere e pubbliche che erogano pasti  per  celiaci,
presenti sul territorio regionale. 
    Entro il 30 aprile di ogni anno, improrogabilmente, le Regioni  e
le Province autonome  provvedono  a  comunicare  al  Ministero  della
salute i dati aggiornati al 31 dicembre dell'armo precedente al  fine
dell'assegnazione dei fondi in oggetto. I fondi  saranno  distribuiti
sulla base dei dati pervenuti. 
    Tali criteri possono essere rivisti ogni tre anni. 
Capitolo B 
    «Istituzione di moduli informativi  sulla  celiachia  nell'ambito
delle attivita' di formazione e aggiornamento professionale rivolte a
ristoratori e ad albergatori». 
    Soggetti destinatari: Regioni, Province autonome e, per  il  loro
tramite, enti, associazioni di categoria e operatori interessati. 
    Ai  soggetti  destinatari,  come  sopra  specificati,  il   fondo
erogabile viene ripartito, secondo il totale nazionale, in base  alle
seguenti percentuali: 
      1. 20% sulla base del numero  totale  di  corsi  di  formazione
svolti; 
      2.  il  20%  sulla  base  del  numero  totale  di  partecipanti
coinvolti in tutti i corsi; 
      3. il 20% in modo inversamente proporzionale al numero medio di
partecipanti per corso; 
      4. il 20% sulla base del numero di ore di corso seguito da ogni
partecipante; 
      5. il 20% sulla base del numero di ore  di  pratica  svolte  da
ogni partecipante. 
    Entro il 30 aprile di ogni anno, improrogabilmente, le Regioni  e
le Province Autonome  provvedono  a  comunicare  al  Ministero  della
salute i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente al  fine
dell'assegnazione dei fondi in oggetto. I fondi  saranno  distribuiti
sulla base dei dati pervenuti. 
    Tali criteri possono essere rivisti ogni tre anni.