Allegato A Allegato I: SCHEMA DI RELAZIONE ANNUALE Parte di provvedimento in formato grafico Allegato II: CRITERI DI RIPARTIZIONE Capitolo A «Somministrazione di pasti senza glutine, previa richiesta degli interessati nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche.». Soggetti destinatati: Regioni, Province autonome e, per il loro tramite, enti, associazioni di categoria e operatori interessati. Ai soggetti destinatari, come sopra definiti, il fondo erogabile viene ripartito, secondo il totale nazionale, in base alle seguenti percentuali: 1. il 60 % in relazione al numero dei soggetti affetti da celiachia, sulla base dei dati forniti dalle Regioni; 2. il restante 40% sulla base del numero delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche che erogano pasti per celiaci, presenti sul territorio regionale. Entro il 30 aprile di ogni anno, improrogabilmente, le Regioni e le Province autonome provvedono a comunicare al Ministero della salute i dati aggiornati al 31 dicembre dell'armo precedente al fine dell'assegnazione dei fondi in oggetto. I fondi saranno distribuiti sulla base dei dati pervenuti. Tali criteri possono essere rivisti ogni tre anni. Capitolo B «Istituzione di moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attivita' di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e ad albergatori». Soggetti destinatari: Regioni, Province autonome e, per il loro tramite, enti, associazioni di categoria e operatori interessati. Ai soggetti destinatari, come sopra specificati, il fondo erogabile viene ripartito, secondo il totale nazionale, in base alle seguenti percentuali: 1. 20% sulla base del numero totale di corsi di formazione svolti; 2. il 20% sulla base del numero totale di partecipanti coinvolti in tutti i corsi; 3. il 20% in modo inversamente proporzionale al numero medio di partecipanti per corso; 4. il 20% sulla base del numero di ore di corso seguito da ogni partecipante; 5. il 20% sulla base del numero di ore di pratica svolte da ogni partecipante. Entro il 30 aprile di ogni anno, improrogabilmente, le Regioni e le Province Autonome provvedono a comunicare al Ministero della salute i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'assegnazione dei fondi in oggetto. I fondi saranno distribuiti sulla base dei dati pervenuti. Tali criteri possono essere rivisti ogni tre anni.