Art. 8. Etichettatura Il prodotto e' posto in vendita confezionato. L'identificazione del prodotto IGP dovra' essere possibile per ogni singola/o confezione/imballo sulla quale dovra' comparire in caratteri chiari, indelebili nettamente distinguibili da ogni altra scritta la dizione «Indicazione geografica protetta» o la sigla «I.G.P.». Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua della nazione in cui il prodotto viene commercializzato. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno l'acquirente. Nell'etichetta o su ogni singolo imballaggio deve altresi' figurare il simbolo europeo identificativo delle produzioni IGP. Nell'etichetta o in un apposito contrassegno devono essere indicati il numero o il codice di riferimento del produttore e/o del lotto di produzione. Ogni singola/o confezione/imballo ammessa per il «Salmerino del Trentino» deve recare ben visibile, in etichetta o sull'imballaggio il seguente logo, rispettandone il logotipo, le proporzioni e la paletta cromatica riportata. In alternativa il logo puo' essere riportato in scala di grigi. Parte di provvedimento in formato grafico