Art. 2 
 
  1. L'equipaggiamento indicato come «nuova  voce»  nella  colonna  1
dell'allegato A.1 al presente decreto o trasferito dall'allegato  A.2
all'allegato A.1, che e' stato prodotto precedentemente alla data del
14 agosto 2015, in conformita' alle procedure  di  omologazione  gia'
vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato  membro,  puo'
continuare ad essere commercializzato ed utilizzato a  bordo  di  una
nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di
cui sopra. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 31 luglio 2015 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                               Delrio 
 
              Il Ministro dell'ambiente e della tutela 
                      del territorio e del mare 
                              Galletti 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                                Guidi 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 2978