Art. 2 1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna 1 dell'allegato A.1 al presente decreto o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, che e' stato prodotto precedentemente alla data del 14 agosto 2015, in conformita' alle procedure di omologazione gia' vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, puo' continuare ad essere commercializzato ed utilizzato a bordo di una nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di cui sopra. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 31 luglio 2015 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro dell'interno Alfano Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2978