Art. 3 
 
          Bandi di selezione e presentazione delle domande 
 
  1. Il bando di selezione n. 1 e' pubblicato a cura della  Direzione
generale Organizzazione del Ministero, entro 30 giorni dalla data  di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente  decreto,  sul  sito
internet istituzionale del Ministero e  della  struttura  presso  cui
avranno  luogo  i  tirocini.  Il  bando  e'  corredato  dai  progetti
formativi  dei  tirocini  predisposti  dalla   struttura   ospitante,
trasmessi alla Direzione generale Organizzazione del Ministero  entro
20 giorni dalla data  di  pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  del
presente decreto. 
  2. Il bando di selezione n. 2 e' pubblicato, corredato dai progetti
formativi dei tirocini predisposti dalle strutture ospitanti, a  cura
della Direzione  generale  Organizzazione  del  Ministero,  entro  45
giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
decreto, sul  sito  internet  istituzionale  del  Ministero  e  delle
strutture presso cui avranno luogo i tirocini. Il progetto  formativo
per i 5 tirocini destinati al censimento  e  alla  catalogazione  dei
beni  culturali  delle  ambasciate  italiane  e'  predisposto   dalla
Direzione generale Musei. Con riferimento ai 45 tirocini nel  settore
dei musei, al fine  di  individuare  le  sedi  presso  le  quali  far
svolgere la attivita' formativa, entro 30 giorni dalla  pubblicazione
del presente decreto in Gazzetta Ufficiale i Poli  museali  regionali
presentano i relativi  progetti  formativi  alla  Direzione  generale
Musei, che li valuta  e  seleziona,  sentita  la  Direzione  generale
Educazione e ricerca, al fine di predisporre un'offerta formativa  di
alta qualita' e distribuita sul territorio nazionale. L'offerta,  che
indica le strutture presso le quali saranno attivati i tirocini e  il
numero di giovani ad esse  destinati,  e'  pubblicata  unitamente  al
bando di selezione. 
  3. Il bando di selezione n. 3 e' pubblicato, corredato dai progetti
formativi dei tirocini predisposti dalle strutture ospitanti, a  cura
della Direzione  generale  Organizzazione  del  Ministero,  entro  45
giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
decreto, sul  sito  internet  istituzionale  del  Ministero  e  delle
strutture presso cui avranno luogo i tirocini. Al fine di individuare
le sedi presso le quali far svolgere la relativa attivita' formativa,
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto in  Gazzetta
Ufficiale l'Archivio centrale dello Stato,  l'Istituto  centrale  per
gli Archivi, le soprintendenze archivistiche e gli archivi  di  Stato
interessati a ospitare tirocini presso  le  proprie  strutture  e  le
Biblioteche nazionali di Roma e  Firenze  e  le  biblioteche  statali
interessati  a  ospitare  tirocini  presso   le   proprie   strutture
presentano  i  relativi  progetti  formativi,  rispettivamente   alla
Direzione generale Archivi e alla Direzione  generale  Biblioteche  e
istituti culturali. I progetti  sono  valutati  e  selezionati  dalla
Direzione  generale  competente,  sentita   la   Direzione   generale
Educazione e ricerca, al fine di predisporre un'offerta formativa  di
alta qualita' e distribuita sul territorio nazionale. L'offerta,  che
indica le strutture presso le quali saranno attivati i tirocini e  il
numero di giovani ad esse  destinati,  e'  pubblicata  unitamente  al
bando di selezione. 
  4.  I  bandi  di  selezione  fissano  la  data  e  il  luogo  dello
svolgimento dei colloqui di selezione e disciplinano le modalita'  di
presentazione della domanda di partecipazione. 
  5. Le domande di partecipazione devono pervenire  entro  30  giorni
dalla pubblicazione del bando. I candidati possono indicare un ordine
di  preferenza  tra  un  massimo  di  3  sedi  indicate  nell'offerta
formativa; resta fermo che, al fine  di  attivare  tutti  i  tirocini
messi a bando, le Direzioni generali competenti  puo'  distribuire  i
giovani tirocinanti tra le diverse strutture.