Art. 3 Bandi di selezione e presentazione delle domande 1. Il bando di selezione n. 1 e' pubblicato a cura della Direzione generale Organizzazione del Ministero, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sul sito internet istituzionale del Ministero e della struttura presso cui avranno luogo i tirocini. Il bando e' corredato dai progetti formativi dei tirocini predisposti dalla struttura ospitante, trasmessi alla Direzione generale Organizzazione del Ministero entro 20 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 2. Il bando di selezione n. 2 e' pubblicato, corredato dai progetti formativi dei tirocini predisposti dalle strutture ospitanti, a cura della Direzione generale Organizzazione del Ministero, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini. Il progetto formativo per i 5 tirocini destinati al censimento e alla catalogazione dei beni culturali delle ambasciate italiane e' predisposto dalla Direzione generale Musei. Con riferimento ai 45 tirocini nel settore dei musei, al fine di individuare le sedi presso le quali far svolgere la attivita' formativa, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale i Poli museali regionali presentano i relativi progetti formativi alla Direzione generale Musei, che li valuta e seleziona, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, al fine di predisporre un'offerta formativa di alta qualita' e distribuita sul territorio nazionale. L'offerta, che indica le strutture presso le quali saranno attivati i tirocini e il numero di giovani ad esse destinati, e' pubblicata unitamente al bando di selezione. 3. Il bando di selezione n. 3 e' pubblicato, corredato dai progetti formativi dei tirocini predisposti dalle strutture ospitanti, a cura della Direzione generale Organizzazione del Ministero, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini. Al fine di individuare le sedi presso le quali far svolgere la relativa attivita' formativa, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale l'Archivio centrale dello Stato, l'Istituto centrale per gli Archivi, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato interessati a ospitare tirocini presso le proprie strutture e le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e le biblioteche statali interessati a ospitare tirocini presso le proprie strutture presentano i relativi progetti formativi, rispettivamente alla Direzione generale Archivi e alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali. I progetti sono valutati e selezionati dalla Direzione generale competente, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, al fine di predisporre un'offerta formativa di alta qualita' e distribuita sul territorio nazionale. L'offerta, che indica le strutture presso le quali saranno attivati i tirocini e il numero di giovani ad esse destinati, e' pubblicata unitamente al bando di selezione. 4. I bandi di selezione fissano la data e il luogo dello svolgimento dei colloqui di selezione e disciplinano le modalita' di presentazione della domanda di partecipazione. 5. Le domande di partecipazione devono pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. I candidati possono indicare un ordine di preferenza tra un massimo di 3 sedi indicate nell'offerta formativa; resta fermo che, al fine di attivare tutti i tirocini messi a bando, le Direzioni generali competenti puo' distribuire i giovani tirocinanti tra le diverse strutture.