Art. 8 
 
                        Normativa applicabile 
 
  1.  Per  quanto  non   disposto   dal   presente   decreto,   trova
applicazione,  anche  con  riferimento  alle  garanzie  assicurative,
quanto previsto dalle «Linee-guida in materia di tirocini»  approvate
con l'accordo del 24 gennaio  2013  tra  il  Governo,  le  regioni  e
province autonome di Trento e Bolzano. 
  2.  Le  risorse  finanziarie,  necessarie  per  la  promozione  dei
tirocini di  formazione  e  orientamento  indicati  all'art.  1,  non
possono superare i limiti dello stanziamento  previsto  dall'art.  7,
comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  luglio  2014,  n.  106.  Le  risorse
finanziarie  possono  essere  incrementate  anche  sulla  base  degli
apporti dei  soggetti  aderenti  agli  accordi  di  cui  al  comma  5
dell'art. 7 del presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. 
    Roma, 19 giugno 2015 
 
               Il Ministro dei beni e delle attivita' 
                       culturali e del turismo 
                            Franceschini 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro n. 3193