Art. 8 Normativa applicabile 1. Per quanto non disposto dal presente decreto, trova applicazione, anche con riferimento alle garanzie assicurative, quanto previsto dalle «Linee-guida in materia di tirocini» approvate con l'accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano. 2. Le risorse finanziarie, necessarie per la promozione dei tirocini di formazione e orientamento indicati all'art. 1, non possono superare i limiti dello stanziamento previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Le risorse finanziarie possono essere incrementate anche sulla base degli apporti dei soggetti aderenti agli accordi di cui al comma 5 dell'art. 7 del presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 19 giugno 2015 Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Franceschini Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro n. 3193