Art. 2 1. Ciascuna Universita' dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto. 2. Ciascuna Universita' dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero, in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato. 3. I posti del contingente riservato di cui al comma 2, rimasti disponibili, anche a seguito delle procedure di riassegnazione degli studenti interessati previste dalle disposizioni interministeriali in data 8 aprile 2015, citate in premessa, non possono essere coperti dai cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, risultati idonei. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 2015 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Giannini Il Ministro della salute Lorenzin