Art. 2 
 
  1.  Ciascuna  Universita'  dispone  l'ammissione   degli   studenti
comunitari e  non  comunitari  residenti  in  Italia,  in  base  alla
graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei  corrispondenti
posti di cui alla tabella allegata al presente decreto. 
  2. Ciascuna Universita' dispone  l'ammissione  degli  studenti  non
comunitari residenti all'estero, in base ad apposita  graduatoria  di
merito, nel limite del contingente ad essi riservato. 
  3. I posti del contingente riservato di cui  al  comma  2,  rimasti
disponibili, anche a seguito delle procedure di riassegnazione  degli
studenti interessati previste dalle disposizioni interministeriali in
data 8 aprile 2015, citate in premessa, non  possono  essere  coperti
dai cittadini comunitari e non comunitari di cui  all'art.  26  della
legge 30 luglio 2002, n. 189, risultati idonei. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 luglio 2015 
 
                                         Il Ministro dell'istruzione, 
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                             Giannini 
Il Ministro della salute 
Lorenzin