Art. 9. Etichettatura e logotipo Il nome della denominazione di origine protetta «Vulture» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta, secondo il seguente logotipo in carattere Sabon Bold: Parte di provvedimento in formato grafico Con la possibilita' di aggiungere: «olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta», oppure «olio extravergine di oliva DOP». Sulle etichette devono essere riportate tutte le dizioni previste dalle leggi e dalle norme commerciali, oltre l'annata ed il lotto di produzione. Alla denominazione e' vietato aggiungere qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare: e' tuttavia consentita la dicitura «Olio imbottigliato dal produttore all'origine», oppure «olio imbottigliato nella zona di produzione», nel caso in cui l'imbottigliamento sia effettuato da terzi. E' possibile l'utilizzo di indicazioni relative alle aziende, ragioni sociali, marchi privati, purche' non siano tali da trarre in inganno il consumatore. E' consentita la menzione e il logo che fanno riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico. Il prodotto confezionato in bustine monodose deve presentare la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo. Sono ammesse contro etichette e collarini dei confezionatori.