(Allegato-art. 9)
 
                               Art. 9. 
                      Etichettatura e logotipo 
 
    Il nome della denominazione di origine  protetta  «Vulture»  deve
figurare  in  etichetta   in   caratteri   chiari,   indelebili   con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore  dell'etichetta  e
tale da poter essere distinto dal  complesso  delle  indicazioni  che
compaiono in etichetta, secondo il  seguente  logotipo  in  carattere
Sabon Bold: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Con la possibilita' di aggiungere: «olio extravergine di oliva  a
denominazione di origine  protetta»,  oppure  «olio  extravergine  di
oliva DOP». 
    Sulle etichette devono essere riportate tutte le dizioni previste
dalle leggi e dalle norme commerciali, oltre l'annata ed il lotto  di
produzione. 
    Alla denominazione e' vietato aggiungere qualsiasi qualificazione
non espressamente prevista dal  presente  disciplinare:  e'  tuttavia
consentita   la   dicitura   «Olio   imbottigliato   dal   produttore
all'origine», oppure «olio imbottigliato nella zona  di  produzione»,
nel caso in cui l'imbottigliamento sia effettuato da terzi. 
    E' possibile l'utilizzo di  indicazioni  relative  alle  aziende,
ragioni sociali, marchi privati, purche' non siano tali da trarre  in
inganno il consumatore. 
    E' consentita  la  menzione  e  il  logo  che  fanno  riferimento
all'olio ottenuto con metodo biologico. 
    Il prodotto confezionato in bustine monodose deve  presentare  la
denominazione protetta, il lotto, la campagna  di  produzione  e  una
numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo. 
    Sono ammesse contro etichette e collarini dei confezionatori.