Art. 10 
 
                     Concessione di coltivazione 
 
  1. La concessione di coltivazione  e'  conferita  con  decreto  del
Ministero ai sensi del combinato  disposto  dell'art.  15,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n.  484  e
dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 25  novembre  1996  n.
625,  d'intesa,  per  i  titoli  in  terraferma,   con   la   regione
interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23
agosto 2004 n. 239. La concessione di coltivazione  e'  rilasciata  a
seguito di un procedimento unico, disciplinato dall'art. 1, commi  82
ter - 82 quinquies della legge 23 agosto 2004 n. 239. 
  2. La concessione e' accordata al titolare del permesso  che  abbia
rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, come indicato all' art.  23,
in accordo a quanto previsto dall'art. 9,  comma  1,  della  legge  9
gennaio 1991 n. 9 e all'art. 12, comma 1, del D.P.R. 18  aprile  1994
n. 484. 
  3. Il procedimento unico  per  il  rilascio  della  concessione  di
coltivazione, svolto nel rispetto dei principi di  semplificazione  e
con le modalita' di cui alla  legge  n.  241/90  e  sue  modifiche  e
integrazioni, e' cosi' articolato: 
  a. l'istanza, presentata con le modalita' indicate all' art. 4,  e'
pubblicata nel BUIG del mese successivo alla  data  di  presentazione
dell'istanza medesima. Copia dell'istanza e' presentata alla  Sezione
UNMIG competente ai fini dell'espressione del parere  di  competenza.
Viene acquisito il parere della CIRM, integrata, nel caso di  istanza
in terraferma, da un rappresentante della Regione interessata; 
  b. il proponente  presenta  richiesta  di  valutazione  di  impatto
ambientale  all'amministrazione  competente,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 90  giorni  dalla  richiesta
del  Ministero.  Dell'avvenuta  presentazione  della   richiesta   di
valutazione di impatto ambientale e' data tempestiva comunicazione al
Ministero da parte della societa' richiedente. Nel caso  il  suddetto
termine non venga rispettato ed in mancanza di proroga  concessa  dal
Ministero  a  seguito  di  motivata  istanza,  il  Ministero  rigetta
l'istanza di concessione, con conseguente messa in disponibilita' del
giacimento ai fini del conferimento della concessione di coltivazione
ad un diverso titolare da individuarsi mediante procedura di cui all'
art. 16; 
  c. nell'ambito del procedimento unico sono acquisiti i pareri delle
amministrazioni interessate, l'esito della procedura  di  valutazione
ambientale e, per la terraferma, l'intesa con la regione interessata; 
  d. le amministrazioni comunque interessate al procedimento  di  cui
alla lettera c) sono: 
  1. per la  terraferma:  regione,  ente  di  area  vasta,  comuni  e
soprintendenze competenti per territorio; 
  2. per il mare: il  Ministero  dell'ambiente,  il  Ministero  delle
infrastrutture e trasporti, il Ministero della difesa ed il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali. 
  4. Il decreto di cui al comma 1 e' notificato al  titolare  secondo
le  modalita'  indicate  al  comma  6,  alle  altre   amministrazioni
partecipanti al procedimento unico, alla Sezione UNMIG competente  e,
in caso di titoli in terraferma, ai Comuni interessati. 
  5. Il decreto e' pubblicato nel BUIG nonche' sul sito internet  del
Ministero, riportando il programma dei lavori approvato ed i relativi
tempi di realizzazione. 
  6. Il decreto e' consegnato al titolare  attraverso  l'Ufficio  del
demanio competente  previo  pagamento  anticipato  del  canone  annuo
stabilito all'art. 18, comma 1 del decreto  legislativo  25  novembre
1996 n. 625 e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai  sensi  delle
leggi vigenti. Dell'avvenuto  pagamento  il  titolare  da'  immediata
comunicazione alla  Sezione  UNMIG  competente  e  al  Ministero.  Il
decreto e' pubblicato, ove ricorrano i presupposti dell'art. 14  ter,
comma 10, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  a  cura  e  spese  del
titolare, nella Gazzetta Ufficiale e in un  quotidiano  a  diffusione
nazionale. 
  7. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
22 dicembre 2010, n. 272, allegato A, punto 2, il procedimento  unico
per il conferimento della concessione di coltivazione  ha  la  durata
complessiva massima di 180 giorni. 
  8. Sul sito internet ministeriale  sono  riportati  i  procedimenti
autorizzativi  di  conferimento  in  corso  con  evidenziati  i  dati
generali, il responsabile del procedimento e lo stato di  avanzamento
dello stesso.