Art. 10 Concessione di coltivazione 1. La concessione di coltivazione e' conferita con decreto del Ministero ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 484 e dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004 n. 239. La concessione di coltivazione e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, disciplinato dall'art. 1, commi 82 ter - 82 quinquies della legge 23 agosto 2004 n. 239. 2. La concessione e' accordata al titolare del permesso che abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, come indicato all' art. 23, in accordo a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 9 e all'art. 12, comma 1, del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 484. 3. Il procedimento unico per il rilascio della concessione di coltivazione, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge n. 241/90 e sue modifiche e integrazioni, e' cosi' articolato: a. l'istanza, presentata con le modalita' indicate all' art. 4, e' pubblicata nel BUIG del mese successivo alla data di presentazione dell'istanza medesima. Copia dell'istanza e' presentata alla Sezione UNMIG competente ai fini dell'espressione del parere di competenza. Viene acquisito il parere della CIRM, integrata, nel caso di istanza in terraferma, da un rappresentante della Regione interessata; b. il proponente presenta richiesta di valutazione di impatto ambientale all'amministrazione competente, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 90 giorni dalla richiesta del Ministero. Dell'avvenuta presentazione della richiesta di valutazione di impatto ambientale e' data tempestiva comunicazione al Ministero da parte della societa' richiedente. Nel caso il suddetto termine non venga rispettato ed in mancanza di proroga concessa dal Ministero a seguito di motivata istanza, il Ministero rigetta l'istanza di concessione, con conseguente messa in disponibilita' del giacimento ai fini del conferimento della concessione di coltivazione ad un diverso titolare da individuarsi mediante procedura di cui all' art. 16; c. nell'ambito del procedimento unico sono acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate, l'esito della procedura di valutazione ambientale e, per la terraferma, l'intesa con la regione interessata; d. le amministrazioni comunque interessate al procedimento di cui alla lettera c) sono: 1. per la terraferma: regione, ente di area vasta, comuni e soprintendenze competenti per territorio; 2. per il mare: il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero della difesa ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 4. Il decreto di cui al comma 1 e' notificato al titolare secondo le modalita' indicate al comma 6, alle altre amministrazioni partecipanti al procedimento unico, alla Sezione UNMIG competente e, in caso di titoli in terraferma, ai Comuni interessati. 5. Il decreto e' pubblicato nel BUIG nonche' sul sito internet del Ministero, riportando il programma dei lavori approvato ed i relativi tempi di realizzazione. 6. Il decreto e' consegnato al titolare attraverso l'Ufficio del demanio competente previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito all'art. 18, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Dell'avvenuto pagamento il titolare da' immediata comunicazione alla Sezione UNMIG competente e al Ministero. Il decreto e' pubblicato, ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 ter, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cura e spese del titolare, nella Gazzetta Ufficiale e in un quotidiano a diffusione nazionale. 7. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 272, allegato A, punto 2, il procedimento unico per il conferimento della concessione di coltivazione ha la durata complessiva massima di 180 giorni. 8. Sul sito internet ministeriale sono riportati i procedimenti autorizzativi di conferimento in corso con evidenziati i dati generali, il responsabile del procedimento e lo stato di avanzamento dello stesso.