Art. 11 
 
                      Titolo concessorio unico 
 
  1. L'istanza di titolo concessorio  unico,  presentata  secondo  le
modalita' indicate all' art. 4,  e'  pubblicata  nel  BUIG  del  mese
successivo alla data di presentazione; per un  periodo  di  tre  mesi
dalla data di  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
Europea, sono accettate domande in concorrenza in accordo ai disposti
di cui all'art. 4 del D.lgs. 625/96.  Successivamente,  decorso  tale
termine, viene acquisito il parere della Sezione UNMIG competente per
territorio e della CIRM, integrata da un rappresentante della regione
interessata per i titoli in  terraferma.  La  selezione  tra  domande
concorrenti e' effettuata in base ai criteri di cui all'art. 5, comma
1, del D.lgs. 625/96 entro 90 giorni dalla fine del  periodo  in  cui
sono accettate domande in concorrenza. 
  2. Il titolo concessorio unico e' accordato dal Ministero: 
  a.  a  seguito  di  un  procedimento  unico  che  inizia   con   la
comunicazione dell'esito motivato della risoluzione della concorrenza
e svolto nel termine di 180 giorni  tramite  apposita  conferenza  di
servizi, nel cui ambito e' svolta  anche  la  valutazione  ambientale
preliminare del programma  complessivo  dei  lavori  espressa,  entro
sessanta giorni, con parere della  Commissione  tecnica  di  verifica
dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente; 
  b. il Ministero comunica ad ognuno degli istanti  l'esito  motivato
della risoluzione della concorrenza indicando l'istanza prescelta per
il seguito istruttorio. Entro 90 giorni da tale comunicazione o,  nel
caso non siano presentate istanze in  concorrenza,  entro  90  giorni
dalla data di  chiusura  del  periodo  di  concorrenza,  la  societa'
richiedente  presenta  all'autorita'  competente  la   richiesta   di
valutazione ambientale preliminare. Dell'avvenuta presentazione della
richiesta di valutazione ambientale preliminare  e'  data  tempestiva
comunicazione al Ministero da parte della societa' richiedente; 
  c. nel caso il suddetto termine non venga rispettato ed in mancanza
di proroga concessa dal Ministero  a  seguito  di  motivata  istanza,
l'istanza di permesso di ricerca e' rigettata. Il  Ministero  ne  da'
comunicazione  all'escluso  e   all'autorita'   competente   per   la
valutazione ambientale preliminare; 
  d. nell'ambito del procedimento unico vengono  acquisiti  i  pareri
delle  amministrazioni  interessate,  l'esito  della   procedura   di
valutazione ambientale preliminare e,  per  la  terraferma,  l'intesa
della Regione. 
  Le amministrazioni comunque interessate al procedimento di cui alla
lettera a) sono: 
  1. per la terraferma: la regione, ente  di  area  vasta,  comuni  e
soprintendenze interessate; 
  2. per il mare: il  Ministero  dell'ambiente,  il  Ministero  delle
infrastrutture e trasporti ed il Ministero delle politiche  agricole,
alimentari e forestali; 
  e. con decreto del Ministero, previa intesa con  la  regione  o  la
provincia  autonoma  di  Trento   o   di   Bolzano   territorialmente
interessata, per le attivita' da svolgere in terraferma,  sentite  la
Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e  la  Sezioni
UNMIG competente per territorio; 
  f. a soggetti che dispongano di  capacita'  tecnica,  economica  ed
organizzativa  ed  offrono   garanzie   adeguate   all'esecuzione   e
realizzazione dei programmi presentati, secondo quanto indicato  agli
articoli 5 e 6; 
  g.  previa  presentazione  di  idonee   fideiussioni   bancarie   o
assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale
previste per le opere specifiche da autorizzare, secondo le modalita'
di cui all' art. 6, comma 6. 
  3.  Il   riconoscimento   del   rinvenimento   di   idrocarburi   e
l'attestazione del passaggio alla fase di  coltivazione  si  svolgono
con le seguenti modalita': 
  a.  il  titolare  comunica  al  Ministero  e  alla  Sezione   UNMIG
competente il rinvenimento di idrocarburi liquidi o gassosi entro  60
giorni dalla fine dei test di produzione; fornisce la  documentazione
atta a dimostrare la capacita'  produttiva  dei  pozzi  e  gli  altri
elementi di valutazione geo-mineraria  disponibili  che  giustificano
tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del  giacimento  scoperto,
come previsto dal l'art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991  e  chiede
il riconoscimento del rinvenimento; 
  b. la documentazione di cui alla lettera a e' la seguente: 
  1. scheda e mappa dell'area chiesta in concessione; 
  2. relazione geologica; 
  3. profili e interpretazione  delle  linee  sismiche  acquistate  o
rilevate  nell'area  chiesta  in  concessione,   in   formato   SEG-Y
(pre-stack e post-stack); 
  4. profilo 1:1000 e rapporto finale dei pozzi perforati; 
  5. Logs registrati e loro interpretazione; 
  6. relazione finale e interpretazione delle prove di produzione; 
  7. studio di giacimento, GOIP e stima delle riserve; 
  8. programma di sviluppo e tempi di realizzazione; 
  9. analisi economica del progetto di sviluppo; 
  c. il Ministero, acquisiti i pareri della Sezione UNMIG  competente
e della CIRM, riconosce il rinvenimento  di  idrocarburi  sulla  base
della documentazione presentata di cui alla lettera b) e  attesta  il
passaggio alla fase di coltivazione  mediante  decreto  direttoriale,
entro 90 giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a); 
  d. qualora dalla  documentazione  presentata  risultino  opere  non
previste dal programma dei lavori  di  cui  all'  art.  4,  comma  4,
lettera c), il Ministero riconosce il  rinvenimento  di  idrocarburi,
avvia il procedimento unico per  l'approvazione  della  modifica  del
programma lavori secondo le procedure del  comma  1  lettera  b),  al
termine del quale attesta il passaggio alla fase di coltivazione. 
  4. Le autorizzazioni  necessarie  alla  realizzazione  delle  opere
previste nella fase di coltivazione sono rilasciate con provvedimento
della Sezione UNMIG  competente,  d'intesa,  nel  caso  di  opere  in
terraferma, con la Regione interessata, a seguito di un  procedimento
unico svolto tramite conferenza dei  servizi  di  cui  alla  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  al  quale  partecipano  le   amministrazioni
interessate, cosi' articolato: 
  a. il titolare presenta  istanza  di  autorizzazione  alla  Sezione
UNMIG competente corredata del progetto e copia  della  richiesta  di
valutazione di impatto ambientale e dei relativi allegati; 
  b.   contestualmente    alla    presentazione    dell'istanza    di
autorizzazione, il titolare  presenta  richiesta  di  valutazione  di
impatto  ambientale  all'amministrazione  competente,  ai  sensi  del
decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  corredata  di  copia
dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione  dell'opera  e  del
relativo progetto; 
  c. acquisito l'esito della procedura di valutazione ambientale,  la
Sezione UNMIG indice la conferenza dei servizi; 
  d. le amministrazioni comunque interessate  al  procedimento  unico
sono: 
  1. per la terraferma: regione, ente di area vasta, i  comuni  e  le
soprintendenze interessati; 
  2. per il mare: il  Ministero  dell'ambiente,  il  Ministero  delle
infrastrutture e trasporti, il Ministero della difesa ed il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali; 
  e. la Sezione UNMIG competente verifica  l'esistenza  di  tutte  le
garanzie economiche da parte della societa' richiedente per coprire i
costi di un eventuale  incidente  durante  le  attivita'  oggetto  di
autorizzazione,  commisurati  a  quelli  derivanti  dal  piu'   grave
incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi
dei rischi in linea con quanto indicato all'Allegato  1  al  presente
decreto; 
  f. la Sezione  UNMIG  competente  verifica  l'esistenza  di  idonee
fideiussioni bancarie o  assicurative  commisurate  al  valore  delle
opere di recupero ambientale previste; 
  g. l'intesa della regione interessata  rilasciata  nell'ambito  dei
procedimenti di cui al presente comma  vale  anche  quale  intesa  ex
comma 2 dell'art.  3  dell'Accordo  procedimentale  fra  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i Presidenti delle
regioni del 24 aprile 2001 (G.U. 113 del 17/05/2001). 
  5.  Il  procedimento  di  cui  al  comma  3  non  si  applica  alle
autorizzazioni delle opere gia' approvate  in  sede  di  procedimento
unico di cui al comma 2 lettera d). 
  6. Il procedimento unico di cui al comma  4  non  si  applica  alle
attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni degli  impianti  di
coltivazione degli idrocarburi di cui al comma 82-sexies, art.1 della
legge 23 agosto 2004, n. 239. 
  7. Il decreto di cui al comma 1 e' notificato al  titolare  secondo
le modalita' indicate al comma 9, alle regioni,  alla  Sezione  UNMIG
competente e, in caso di titoli in terraferma, ai Comuni  interessati
e alle altre amministrazioni partecipanti al procedimento unico. 
  8. Il decreto e' pubblicato nel BUIG nonche' sul sito internet  del
Ministero, riportando il programma dei lavori approvato ed i relativi
tempi di realizzazione e, nei casi  di  concorrenza,  le  motivazioni
adottate per la selezione. 
  9. Il decreto e' consegnato al titolare  attraverso  l'Ufficio  del
demanio competente  previo  pagamento  anticipato  del  canone  annuo
stabilito all'art. 18, comma 1 del decreto  legislativo  25  novembre
1996 n. 625 e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai  sensi  delle
leggi vigenti. Dell'avvenuto  pagamento  il  titolare  da'  immediata
comunicazione  alla  Sezione  UNMIG   competente.   Il   decreto   e'
pubblicato, ove ricorrano i presupposti dell'art. 14-ter,  comma  10,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cura e spese del titolare, nella
Gazzetta Ufficiale e in un quotidiano a diffusione nazionale. 
  10. Sul sito internet ministeriale sono  riportati  i  procedimenti
autorizzativi  di  conferimento  in  corso  con  evidenziati  i  dati
generali, il responsabile del procedimento e lo stato di  avanzamento
dello stesso. 
  11. Le istanze per il  conferimento  dei  titoli  concessori  unici
possono essere  presentate  a  partire  dall'entrata  in  vigore  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico recante il piano  delle
aree di cui  al  comma  1-bis  dell'art.  38  del  decreto  legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164.