Art. 11 Titolo concessorio unico 1. L'istanza di titolo concessorio unico, presentata secondo le modalita' indicate all' art. 4, e' pubblicata nel BUIG del mese successivo alla data di presentazione; per un periodo di tre mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sono accettate domande in concorrenza in accordo ai disposti di cui all'art. 4 del D.lgs. 625/96. Successivamente, decorso tale termine, viene acquisito il parere della Sezione UNMIG competente per territorio e della CIRM, integrata da un rappresentante della regione interessata per i titoli in terraferma. La selezione tra domande concorrenti e' effettuata in base ai criteri di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 625/96 entro 90 giorni dalla fine del periodo in cui sono accettate domande in concorrenza. 2. Il titolo concessorio unico e' accordato dal Ministero: a. a seguito di un procedimento unico che inizia con la comunicazione dell'esito motivato della risoluzione della concorrenza e svolto nel termine di 180 giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito e' svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente; b. il Ministero comunica ad ognuno degli istanti l'esito motivato della risoluzione della concorrenza indicando l'istanza prescelta per il seguito istruttorio. Entro 90 giorni da tale comunicazione o, nel caso non siano presentate istanze in concorrenza, entro 90 giorni dalla data di chiusura del periodo di concorrenza, la societa' richiedente presenta all'autorita' competente la richiesta di valutazione ambientale preliminare. Dell'avvenuta presentazione della richiesta di valutazione ambientale preliminare e' data tempestiva comunicazione al Ministero da parte della societa' richiedente; c. nel caso il suddetto termine non venga rispettato ed in mancanza di proroga concessa dal Ministero a seguito di motivata istanza, l'istanza di permesso di ricerca e' rigettata. Il Ministero ne da' comunicazione all'escluso e all'autorita' competente per la valutazione ambientale preliminare; d. nell'ambito del procedimento unico vengono acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate, l'esito della procedura di valutazione ambientale preliminare e, per la terraferma, l'intesa della Regione. Le amministrazioni comunque interessate al procedimento di cui alla lettera a) sono: 1. per la terraferma: la regione, ente di area vasta, comuni e soprintendenze interessate; 2. per il mare: il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; e. con decreto del Ministero, previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attivita' da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e la Sezioni UNMIG competente per territorio; f. a soggetti che dispongano di capacita' tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate all'esecuzione e realizzazione dei programmi presentati, secondo quanto indicato agli articoli 5 e 6; g. previa presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste per le opere specifiche da autorizzare, secondo le modalita' di cui all' art. 6, comma 6. 3. Il riconoscimento del rinvenimento di idrocarburi e l'attestazione del passaggio alla fase di coltivazione si svolgono con le seguenti modalita': a. il titolare comunica al Ministero e alla Sezione UNMIG competente il rinvenimento di idrocarburi liquidi o gassosi entro 60 giorni dalla fine dei test di produzione; fornisce la documentazione atta a dimostrare la capacita' produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili che giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto, come previsto dal l'art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e chiede il riconoscimento del rinvenimento; b. la documentazione di cui alla lettera a e' la seguente: 1. scheda e mappa dell'area chiesta in concessione; 2. relazione geologica; 3. profili e interpretazione delle linee sismiche acquistate o rilevate nell'area chiesta in concessione, in formato SEG-Y (pre-stack e post-stack); 4. profilo 1:1000 e rapporto finale dei pozzi perforati; 5. Logs registrati e loro interpretazione; 6. relazione finale e interpretazione delle prove di produzione; 7. studio di giacimento, GOIP e stima delle riserve; 8. programma di sviluppo e tempi di realizzazione; 9. analisi economica del progetto di sviluppo; c. il Ministero, acquisiti i pareri della Sezione UNMIG competente e della CIRM, riconosce il rinvenimento di idrocarburi sulla base della documentazione presentata di cui alla lettera b) e attesta il passaggio alla fase di coltivazione mediante decreto direttoriale, entro 90 giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a); d. qualora dalla documentazione presentata risultino opere non previste dal programma dei lavori di cui all' art. 4, comma 4, lettera c), il Ministero riconosce il rinvenimento di idrocarburi, avvia il procedimento unico per l'approvazione della modifica del programma lavori secondo le procedure del comma 1 lettera b), al termine del quale attesta il passaggio alla fase di coltivazione. 4. Le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere previste nella fase di coltivazione sono rilasciate con provvedimento della Sezione UNMIG competente, d'intesa, nel caso di opere in terraferma, con la Regione interessata, a seguito di un procedimento unico svolto tramite conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano le amministrazioni interessate, cosi' articolato: a. il titolare presenta istanza di autorizzazione alla Sezione UNMIG competente corredata del progetto e copia della richiesta di valutazione di impatto ambientale e dei relativi allegati; b. contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, il titolare presenta richiesta di valutazione di impatto ambientale all'amministrazione competente, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, corredata di copia dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione dell'opera e del relativo progetto; c. acquisito l'esito della procedura di valutazione ambientale, la Sezione UNMIG indice la conferenza dei servizi; d. le amministrazioni comunque interessate al procedimento unico sono: 1. per la terraferma: regione, ente di area vasta, i comuni e le soprintendenze interessati; 2. per il mare: il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero della difesa ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; e. la Sezione UNMIG competente verifica l'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della societa' richiedente per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attivita' oggetto di autorizzazione, commisurati a quelli derivanti dal piu' grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi in linea con quanto indicato all'Allegato 1 al presente decreto; f. la Sezione UNMIG competente verifica l'esistenza di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste; g. l'intesa della regione interessata rilasciata nell'ambito dei procedimenti di cui al presente comma vale anche quale intesa ex comma 2 dell'art. 3 dell'Accordo procedimentale fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i Presidenti delle regioni del 24 aprile 2001 (G.U. 113 del 17/05/2001). 5. Il procedimento di cui al comma 3 non si applica alle autorizzazioni delle opere gia' approvate in sede di procedimento unico di cui al comma 2 lettera d). 6. Il procedimento unico di cui al comma 4 non si applica alle attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione degli idrocarburi di cui al comma 82-sexies, art.1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. 7. Il decreto di cui al comma 1 e' notificato al titolare secondo le modalita' indicate al comma 9, alle regioni, alla Sezione UNMIG competente e, in caso di titoli in terraferma, ai Comuni interessati e alle altre amministrazioni partecipanti al procedimento unico. 8. Il decreto e' pubblicato nel BUIG nonche' sul sito internet del Ministero, riportando il programma dei lavori approvato ed i relativi tempi di realizzazione e, nei casi di concorrenza, le motivazioni adottate per la selezione. 9. Il decreto e' consegnato al titolare attraverso l'Ufficio del demanio competente previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito all'art. 18, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Dell'avvenuto pagamento il titolare da' immediata comunicazione alla Sezione UNMIG competente. Il decreto e' pubblicato, ove ricorrano i presupposti dell'art. 14-ter, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cura e spese del titolare, nella Gazzetta Ufficiale e in un quotidiano a diffusione nazionale. 10. Sul sito internet ministeriale sono riportati i procedimenti autorizzativi di conferimento in corso con evidenziati i dati generali, il responsabile del procedimento e lo stato di avanzamento dello stesso. 11. Le istanze per il conferimento dei titoli concessori unici possono essere presentate a partire dall'entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico recante il piano delle aree di cui al comma 1-bis dell'art. 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.