Art. 15 Estensione e trasferimenti della titolarita' delle istanze di permesso di ricerca e di titolo concessorio unico 1. Il Ministero puo' autorizzare, nei termini di presentazione di istanze in concorrenza di cui all'art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, l'estensione ad altri soggetti della titolarita' di domande di un permesso di ricerca o di un titolo concessorio unico, previa verifica dei requisiti di ordine generale, dell'adeguatezza della capacita' tecnica, economica ed organizzativa di cui all'Art. 6. Il Ministero si esprime entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, fatta salva la possibilita' di sospendere tale termine nel caso risulti necessario acquisire ulteriori elementi. 2. Il Ministero puo' autorizzare l'estensione della titolarita' di domande di permesso di ricerca o di titoli concessori unici o di trasferimento delle stesse ad altri soggetti successivamente alla scadenza dei termini di presentazione di istanze in concorrenza di cui all'art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, previa verifica dei requisiti di ordine generale, dell'adeguatezza della capacita' tecnica, economica ed organizzativa di cui all' art. 6, nel caso l'estensione della titolarita' consenta, previo accordo tra i suddetti operatori, la soluzione di situazioni concorrenziali. 3. L'istanza di variazione dei programmi originari di ricerca da parte di richiedenti di permessi di ricerca o di titoli concessori unici in concorrenza per la stessa area puo' comunque essere ammessa entro i termini di cui all'art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. 4. I richiedenti un permesso di ricerca o di un titolo concessorio unico dichiarano esplicitamente nell'istanza, a pena di inammissibilita' della stessa, di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 9. 5. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si riferiscono anche alle aree di permessi rilasciate obbligatoriamente in fase di proroga. Non si applicano nel caso in cui sia stata presentata istanza di concessione, o comunicazione di rinvenimento di idrocarburi nel titolo concessorio unico, o nel caso in cui sia stato perforato un pozzo esplorativo nel secondo periodo di proroga.