Art. 15 
 
Estensione  e  trasferimenti  della  titolarita'  delle  istanze   di
          permesso di ricerca e di titolo concessorio unico 
 
  1. Il Ministero puo' autorizzare, nei termini di  presentazione  di
istanze in concorrenza di cui all'art. 4 del decreto  legislativo  25
novembre  1996,  n.  625,  l'estensione  ad  altri   soggetti   della
titolarita' di domande di un permesso  di  ricerca  o  di  un  titolo
concessorio unico, previa verifica dei requisiti di ordine  generale,
dell'adeguatezza della capacita' tecnica, economica ed  organizzativa
di cui all'Art. 6. Il  Ministero  si  esprime  entro  il  termine  di
novanta  giorni  dal  ricevimento  dell'istanza,   fatta   salva   la
possibilita' di sospendere tale termine nel caso  risulti  necessario
acquisire ulteriori elementi. 
  2. Il Ministero puo' autorizzare l'estensione della titolarita'  di
domande di permesso di ricerca o di  titoli  concessori  unici  o  di
trasferimento delle stesse ad  altri  soggetti  successivamente  alla
scadenza dei termini di presentazione di istanze  in  concorrenza  di
cui all'art. 4 del decreto legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,
previa verifica dei requisiti di  ordine  generale,  dell'adeguatezza
della capacita' tecnica, economica ed organizzativa di cui all'  art.
6, nel caso l'estensione della titolarita' consenta,  previo  accordo
tra i suddetti operatori, la soluzione di situazioni concorrenziali. 
  3. L'istanza di variazione dei programmi originari  di  ricerca  da
parte di richiedenti di permessi di ricerca o  di  titoli  concessori
unici in concorrenza per la stessa area puo' comunque essere  ammessa
entro i termini di cui all'art. 4 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625. 
  4. I richiedenti un permesso di ricerca o di un titolo  concessorio
unico   dichiarano   esplicitamente   nell'istanza,   a    pena    di
inammissibilita' della stessa, di non trovarsi  nelle  condizioni  di
cui all'art. 6, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 9. 
  5. Le disposizioni di cui  all'art.  6,  comma  7,  della  legge  9
gennaio 1991, n. 9,  si  riferiscono  anche  alle  aree  di  permessi
rilasciate obbligatoriamente in fase di proroga. Non si applicano nel
caso  in  cui  sia  stata  presentata  istanza  di   concessione,   o
comunicazione di rinvenimento di idrocarburi nel  titolo  concessorio
unico, o nel caso in cui sia stato perforato un pozzo esplorativo nel
secondo periodo di proroga.