Art. 17 
 
                           Contitolarita' 
 
  1. Nel caso di contitolarita' del permesso o  della  concessione  o
del  titolo  concessorio  unico,  i  contitolari  sono   solidalmente
responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi
per gli obblighi  attinenti  all'esercizio  dell'attivita'  ricadente
nell'ambito del titolo. Essi debbono nominare un rappresentante unico
per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi. 
  2.  Il   rappresentante   unico   e'   il   soggetto   responsabile
dell'assolvimento  degli  obblighi  previsti  per  il  titolare   dal
disciplinare e dal decreto di conferimento del titolo.