Art. 17 Contitolarita' 1. Nel caso di contitolarita' del permesso o della concessione o del titolo concessorio unico, i contitolari sono solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attivita' ricadente nell'ambito del titolo. Essi debbono nominare un rappresentante unico per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi. 2. Il rappresentante unico e' il soggetto responsabile dell'assolvimento degli obblighi previsti per il titolare dal disciplinare e dal decreto di conferimento del titolo.