Art. 18 
 
Trasferimenti della titolarita' di permesso  di  ricerca,  di  titolo
         concessorio unico e di concessione di coltivazione 
 
  1. Il trasferimento a terzi dei permessi  di  ricerca,  dei  titoli
concessori unici e delle  concessioni  di  coltivazione  e'  soggetto
all'autorizzazione del Ministero, previa valutazione dei requisiti di
ordine generale, dell'adeguatezza della capacita' tecnica,  economica
ed organizzativa del soggetto interessato  al  trasferimento  di  cui
all' art. 6. 
  2. Il trasferimento delle quote  dei  permessi  di  ricerca,  delle
concessioni e dei titoli concessori unici di uno o  piu'  contitolari
e' autorizzato, sentiti gli altri contitolari, con provvedimento  del
Ministero. 
  3. L'istanza per ottenere il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 e'
presentata  al  Ministero,  e  per  conoscenza  alla  Sezione   UNMIG
competente, che si esprime entro il termine  di  novanta  giorni  dal
ricevimento, fatta salva la possibilita' di sospendere  tale  termine
nel caso risulti necessario acquisire ulteriori elementi. 
  4. Il decreto di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 e'  pubblicato
nel BUIG nonche' nel sito internet del Ministero 
  5. Il trasferimento e' valido a tutti gli effetti a decorrere dalla
data di registrazione dell'atto di cessione.