Art. 18 Trasferimenti della titolarita' di permesso di ricerca, di titolo concessorio unico e di concessione di coltivazione 1. Il trasferimento a terzi dei permessi di ricerca, dei titoli concessori unici e delle concessioni di coltivazione e' soggetto all'autorizzazione del Ministero, previa valutazione dei requisiti di ordine generale, dell'adeguatezza della capacita' tecnica, economica ed organizzativa del soggetto interessato al trasferimento di cui all' art. 6. 2. Il trasferimento delle quote dei permessi di ricerca, delle concessioni e dei titoli concessori unici di uno o piu' contitolari e' autorizzato, sentiti gli altri contitolari, con provvedimento del Ministero. 3. L'istanza per ottenere il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 e' presentata al Ministero, e per conoscenza alla Sezione UNMIG competente, che si esprime entro il termine di novanta giorni dal ricevimento, fatta salva la possibilita' di sospendere tale termine nel caso risulti necessario acquisire ulteriori elementi. 4. Il decreto di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 e' pubblicato nel BUIG nonche' nel sito internet del Ministero 5. Il trasferimento e' valido a tutti gli effetti a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di cessione.