Art. 19 Attivita' di prospezione - inizio attivita' e obblighi 1. Il titolare del permesso di prospezione, prima di dare inizio alle indagini geologiche e geofisiche, presenta il programma alla Sezione UNMIG competente, specificando quali rilievi intende svolgere, con quali mezzi, su quale parte dell'area del permesso ed in quale periodo di tempo, anche nel caso di attivita' condotte in virtu' dell'art. 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 2. Il titolare allega documentazione relativa alle garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente commisurati a quelli derivanti dal piu' grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi, secondo quanto indicato all'Allegato 1 al presente decreto. 3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio 1979, n. 886, l'inizio delle operazioni di cui al comma 1 e' autorizzato dalla Sezione UNMIG competente, nel rispetto delle eventuali prescrizioni formulate dalle altre amministrazioni interessate e contenute nel decreto di conferimento. 4. Nel caso in cui operatori diversi, titolari di permessi di prospezione su aree parzialmente o totalmente coincidenti, intendano effettuare, sulla stessa zona, rilevamenti di cui la Sezione UNMIG competente non abbia riconosciuto la compatibilita' dell'esecuzione contemporanea, e' data la precedenza al titolare del permesso di prospezione accordato in data anteriore. 5. Qualora nell'ambito del permesso di prospezione sia rilasciato un permesso di ricerca o titolo concessorio unico a terzi, il Ministero ne da' comunicazione ai titolari del permesso di prospezione e del permesso di ricerca o del titolo concessorio unico ai fini dell'eventuale prosecuzione delle operazioni di prospezione entro l'ambito del permesso di ricerca o del titolo concessorio unico, nei limiti di cui all'art. 14 della legge 21 luglio 1967, n. 613. 6. In caso di accordo fra le parti per il seguito delle prospezioni oltre i limiti di cui all'art. 14 della legge 21 luglio 1967, n. 613, le stesse parti ne danno comunicazione alla Sezione UNMIG competente. 7. Il titolare del permesso di prospezione trasmette trimestralmente al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente un rapporto sull'andamento delle operazioni. Al termine dei lavori o alla scadenza del permesso di prospezione, il titolare presenta al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente una relazione conclusiva, corredata da tutte le sezioni sismiche, in formato SEG-Y (pre-stack e post-stack), che indichi le operazioni effettuate, i mezzi e le squadre impiegate ed i risultati ottenuti. La trasmissione dei documenti e dei dati puo' avvenire, oltre che in forma cartacea anche in formato elettronico. I dati saranno mantenuti riservati nei termini stabiliti dalla legge. 8. Il titolare deve fornire al Ministero ed alle Sezioni UNMIG competenti per territorio i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare, resta ferma la facolta' da parte del Ministero e delle Sezioni UNMIG competenti per territorio di disporre, a carico del richiedente, l'effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo e verifica agli impianti. 9. Il titolare deve fornire al Ministero e alle Sezioni UNMIG le notizie richieste di carattere economico e tecnico relative all'attivita'.