Art. 19 
 
       Attivita' di prospezione - inizio attivita' e obblighi 
 
  1. Il titolare del permesso di prospezione, prima  di  dare  inizio
alle indagini geologiche e geofisiche,  presenta  il  programma  alla
Sezione  UNMIG  competente,  specificando   quali   rilievi   intende
svolgere, con quali mezzi, su quale parte dell'area del  permesso  ed
in quale periodo di tempo, anche nel caso di  attivita'  condotte  in
virtu' dell'art. 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
  2.  Il  titolare  allega  documentazione  relativa  alle   garanzie
economiche per coprire i costi di un eventuale incidente  commisurati
a quelli derivanti dal  piu'  grave  incidente  nei  diversi  scenari
ipotizzati in fase di studio ed analisi dei  rischi,  secondo  quanto
indicato all'Allegato 1 al presente decreto. 
  3. Ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  9  aprile
1959, n. 128, e 24 maggio 1979, n. 886, l'inizio delle operazioni  di
cui al comma 1 e' autorizzato dalla  Sezione  UNMIG  competente,  nel
rispetto  delle  eventuali   prescrizioni   formulate   dalle   altre
amministrazioni interessate e contenute nel decreto di conferimento. 
  4. Nel caso in cui  operatori  diversi,  titolari  di  permessi  di
prospezione su aree parzialmente o totalmente coincidenti,  intendano
effettuare, sulla stessa zona, rilevamenti di cui  la  Sezione  UNMIG
competente non abbia riconosciuto la  compatibilita'  dell'esecuzione
contemporanea, e' data la precedenza  al  titolare  del  permesso  di
prospezione accordato in data anteriore. 
  5. Qualora nell'ambito del permesso di prospezione  sia  rilasciato
un permesso di  ricerca  o  titolo  concessorio  unico  a  terzi,  il
Ministero  ne  da'  comunicazione  ai  titolari   del   permesso   di
prospezione e del permesso di ricerca o del titolo concessorio  unico
ai fini dell'eventuale prosecuzione delle operazioni  di  prospezione
entro l'ambito del permesso  di  ricerca  o  del  titolo  concessorio
unico, nei limiti di cui all'art. 14 della legge 21 luglio  1967,  n.
613. 
  6. In caso di accordo fra le parti per il seguito delle prospezioni
oltre i limiti di cui all'art. 14 della legge 21 luglio 1967, n. 613,
le stesse parti ne danno comunicazione alla Sezione UNMIG competente. 
  7.   Il   titolare   del   permesso   di   prospezione    trasmette
trimestralmente al Ministero ed  alla  Sezione  UNMIG  competente  un
rapporto sull'andamento delle operazioni. Al  termine  dei  lavori  o
alla scadenza del permesso di prospezione, il  titolare  presenta  al
Ministero ed alla Sezione UNMIG competente una relazione  conclusiva,
corredata da tutte le sezioni sismiche, in formato SEG-Y (pre-stack e
post-stack), che indichi le  operazioni  effettuate,  i  mezzi  e  le
squadre impiegate  ed  i  risultati  ottenuti.  La  trasmissione  dei
documenti e dei dati puo' avvenire, oltre che in forma cartacea anche
in formato  elettronico.  I  dati  saranno  mantenuti  riservati  nei
termini stabiliti dalla legge. 
  8. Il titolare deve fornire al  Ministero  ed  alle  Sezioni  UNMIG
competenti per territorio i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi
delle operazioni. Nei casi  in  cui  sia  richiesto  il  rilascio  di
autorizzazioni o certificazioni previste dal  presente  disciplinare,
resta ferma la facolta' da parte del Ministero e delle Sezioni  UNMIG
competenti per territorio di  disporre,  a  carico  del  richiedente,
l'effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di  controllo  e
verifica agli impianti. 
  9. Il titolare deve fornire al Ministero e alle  Sezioni  UNMIG  le
notizie  richieste  di  carattere  economico   e   tecnico   relative
all'attivita'.