Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
  a. "attivita' di prospezione":  attivita'  consistente  in  rilievi
geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con  qualunque
metodo e mezzo, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi di ogni
specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo
marino; 
  b.  "attivita'  di  ricerca":  insieme   delle   operazioni   volte
all'accertamento dell'esistenza di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,
comprendenti le  attivita'  di  indagini  geologiche,  geochimiche  e
geofisiche,  eseguite  con  qualunque  metodo  e  mezzo,  nonche'  le
attivita'   di   perforazioni   meccaniche,    previa    acquisizione
dell'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n.
99; 
  c. "attivita' di coltivazione": insieme delle operazioni necessarie
per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi; 
  d.  "BUIG":  Bollettino  ufficiale  per  gli   idrocarburi   e   le
georisorse, pubblicato sul sito internet del Ministero; 
  e. "CIRM": Commissione per gli idrocarburi e le  risorse  minerarie
del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78; 
  f. "concessione di coltivazione": titolo esclusivo che consente  le
attivita' di sviluppo e coltivazione di un giacimento di  idrocarburi
liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi  dell'art.  9  della  legge  9
gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 82-ter,  della
legge 20 agosto 2004, n. 239, modificata dal comma  34  dell'art.  27
della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  g. "DSS": documento di sicurezza e salute di  cui  all'art.  6  del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; 
  h. "DSSC": documento  di  sicurezza  e  salute  coordinato  di  cui
all'art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; 
  i. "fase di ricerca": periodo durante il quale si possono  svolgere
attivita' di ricerca nel titolo concessorio unico; 
  j. "fase di coltivazione": periodo  durante  il  quale  si  possono
svolgere attivita' di coltivazione nel titolo concessorio unico; 
  k. "giacimento": roccia sotterranea porosa e permeabile definita da
fattori fisici e  geologici  all'interno  di  confini  orizzontali  e
verticali, formata da uno  o  piu'  livelli  contenenti  idrocarburi,
suscettibile di essere tecnicamente ed  economicamente  adibito  alla
coltivazione mineraria; 
  l. "livello":  struttura  elementare  che  concorre  a  formare  il
giacimento, confinata a tetto e a letto; 
  m. "Laboratori": ufficio dirigenziale  dell'UNMIG,  competente  nei
controlli sperimentali sui parametri riguardanti la prevenzione e  la
sicurezza  nelle  attivita'  del  settore  energetico   e   minerario
(vibrazioni del suolo, rumore, emissioni liquide e gassose,  qualita'
dell'aria di cantiere) tramite l'esecuzione di campagne di ispezione,
prelievo dei campioni e analisi chimico-fisiche e mineralogiche; 
  n. "Ministero": Ministero dello sviluppo economico; 
  o.  "Ministero  dell'ambiente":  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare; 
  p. "opere di recupero ambientale" opere di chiusura  mineraria,  di
rimozione di impianti ("decommissioning") e di ripristino  ambientale
per la sistemazione  finale  delle  aree  di  cantiere  ad  attivita'
mineraria cessata; 
  q. "permesso di prospezione": titolo non esclusivo che consente  le
attivita' di prospezione rilasciato ai sensi dell'art. 3 della  legge
9 gennaio 1991, n. 9 e ai sensi della legge n. 239 del 2004; 
  r.  "permesso  di  ricerca":  titolo  esclusivo  che  consente   le
"attivita' di ricerca" rilasciato ai sensi dell'art. 6 della legge  9
gennaio 1991, n. 9, come modificato  dall'art.  1,  comma  77,  della
legge 20 agosto 2004, n. 239, per  ultimo  modificato  dall'art.  27,
comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  s. "permissionario": titolare del permesso  di  prospezione  o  del
permesso di ricerca; 
  t. "pre-qualifica" procedimento attraverso il  quale  il  Ministero
accerta il possesso dei requisiti di cui all'  art.  7  del  presente
decreto in capo ai soggetti che  intendano  svolgere  nel  territorio
italiano le attivita'  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di
idrocarburi liquidi e gassosi, svolto in un momento antecedente  alla
presentazione della relativa istanza. 
  u. "programma dei lavori": il programma dei lavori  presentato  dal
titolare e autorizzato  all'atto  del  rilascio  del  titolo  o  come
successivamente modificato secondo le procedure previste nel presente
decreto direttoriale; 
  v. "rappresentante unico": rappresentante  dei  contitolari  di  un
titolo minerario; 
  w. "Regione": Regione a statuto  ordinario  con  cui  il  Ministero
perviene ad intesa per le determinazioni da assumere  in  materia  di
prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma; 
  x. "studio ambientale  preliminare"  documentazione  da  presentare
alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale  VIA/VAS
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
ai fini della valutazione ambientale preliminare; 
  y. "titolare": soggetto al  quale  e'  stato  conferito  il  titolo
minerario; 
  z. "titolo concessorio unico" titolo  minerario  esclusivo  per  la
ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, che  puo'
essere conferito dal Ministero, d'intesa per  la  terraferma  con  la
regione, a seguito dell'adozione del Piano delle Aree di cui al comma
1 bis dell'art. 38  del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito con modificazioni con legge  11  novembre  2014,  n.  164,
sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una fase
di ricerca e in una fase di coltivazione comprensiva  della  fase  di
ripristino finale, rilasciato ai sensi del comma 5  del  citato  art.
38; 
  aa.  "titolo  minerario":  permesso  di  prospezione,  permesso  di
ricerca, concessione di coltivazione e titolo concessorio unico; 
  bb. "Sezione UNMIG": ufficio dirigenziale dell'UNMIG competente  in
materia  di  gestione  tecnico-amministrativa  delle   attivita'   di
prospezione, ricerca, coltivazione  e  stoccaggio  di  idrocarburi  e
stoccaggio di gas naturale e organo di vigilanza  per  l'applicazione
delle norme poste a tutela  della  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro
minerari e della salute dei lavoratori; 
  cc. "UNMIG": Ufficio nazionale per gli idrocarburi e le georisorse,
istituito dalla legge 6/1957, art. 40; 
  dd.   "valutazione    dell'impatto    ambientale":    provvedimento
dell'autorita' competente che conclude la  fase  di  valutazione  del
processo di VIA, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e successive modifiche; 
  ee.  "valutazione  ambientale  preliminare":  provvedimento   della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale  VIA/VAS  del
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
previsto per l'istruttoria del titolo unico dal comma 6,  lettera  a)
dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito
con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164.