Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a. "attivita' di prospezione": attivita' consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino; b. "attivita' di ricerca": insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attivita' di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonche' le attivita' di perforazioni meccaniche, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99; c. "attivita' di coltivazione": insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi; d. "BUIG": Bollettino ufficiale per gli idrocarburi e le georisorse, pubblicato sul sito internet del Ministero; e. "CIRM": Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie del Ministro dello sviluppo economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78; f. "concessione di coltivazione": titolo esclusivo che consente le attivita' di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 82-ter, della legge 20 agosto 2004, n. 239, modificata dal comma 34 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99; g. "DSS": documento di sicurezza e salute di cui all'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; h. "DSSC": documento di sicurezza e salute coordinato di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; i. "fase di ricerca": periodo durante il quale si possono svolgere attivita' di ricerca nel titolo concessorio unico; j. "fase di coltivazione": periodo durante il quale si possono svolgere attivita' di coltivazione nel titolo concessorio unico; k. "giacimento": roccia sotterranea porosa e permeabile definita da fattori fisici e geologici all'interno di confini orizzontali e verticali, formata da uno o piu' livelli contenenti idrocarburi, suscettibile di essere tecnicamente ed economicamente adibito alla coltivazione mineraria; l. "livello": struttura elementare che concorre a formare il giacimento, confinata a tetto e a letto; m. "Laboratori": ufficio dirigenziale dell'UNMIG, competente nei controlli sperimentali sui parametri riguardanti la prevenzione e la sicurezza nelle attivita' del settore energetico e minerario (vibrazioni del suolo, rumore, emissioni liquide e gassose, qualita' dell'aria di cantiere) tramite l'esecuzione di campagne di ispezione, prelievo dei campioni e analisi chimico-fisiche e mineralogiche; n. "Ministero": Ministero dello sviluppo economico; o. "Ministero dell'ambiente": Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; p. "opere di recupero ambientale" opere di chiusura mineraria, di rimozione di impianti ("decommissioning") e di ripristino ambientale per la sistemazione finale delle aree di cantiere ad attivita' mineraria cessata; q. "permesso di prospezione": titolo non esclusivo che consente le attivita' di prospezione rilasciato ai sensi dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e ai sensi della legge n. 239 del 2004; r. "permesso di ricerca": titolo esclusivo che consente le "attivita' di ricerca" rilasciato ai sensi dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 77, della legge 20 agosto 2004, n. 239, per ultimo modificato dall'art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99; s. "permissionario": titolare del permesso di prospezione o del permesso di ricerca; t. "pre-qualifica" procedimento attraverso il quale il Ministero accerta il possesso dei requisiti di cui all' art. 7 del presente decreto in capo ai soggetti che intendano svolgere nel territorio italiano le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, svolto in un momento antecedente alla presentazione della relativa istanza. u. "programma dei lavori": il programma dei lavori presentato dal titolare e autorizzato all'atto del rilascio del titolo o come successivamente modificato secondo le procedure previste nel presente decreto direttoriale; v. "rappresentante unico": rappresentante dei contitolari di un titolo minerario; w. "Regione": Regione a statuto ordinario con cui il Ministero perviene ad intesa per le determinazioni da assumere in materia di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma; x. "studio ambientale preliminare" documentazione da presentare alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della valutazione ambientale preliminare; y. "titolare": soggetto al quale e' stato conferito il titolo minerario; z. "titolo concessorio unico" titolo minerario esclusivo per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, che puo' essere conferito dal Ministero, d'intesa per la terraferma con la regione, a seguito dell'adozione del Piano delle Aree di cui al comma 1 bis dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164, sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una fase di ricerca e in una fase di coltivazione comprensiva della fase di ripristino finale, rilasciato ai sensi del comma 5 del citato art. 38; aa. "titolo minerario": permesso di prospezione, permesso di ricerca, concessione di coltivazione e titolo concessorio unico; bb. "Sezione UNMIG": ufficio dirigenziale dell'UNMIG competente in materia di gestione tecnico-amministrativa delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale e organo di vigilanza per l'applicazione delle norme poste a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro minerari e della salute dei lavoratori; cc. "UNMIG": Ufficio nazionale per gli idrocarburi e le georisorse, istituito dalla legge 6/1957, art. 40; dd. "valutazione dell'impatto ambientale": provvedimento dell'autorita' competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche; ee. "valutazione ambientale preliminare": provvedimento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto per l'istruttoria del titolo unico dal comma 6, lettera a) dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164.