Art. 23 
 
                    Individuazione del giacimento 
 
  1. In caso di rinvenimento  di  idrocarburi,  il  titolare  ne  da'
immediata comunicazione al Ministero e alla Sezione UNMIG competente. 
  2. Il titolare di un permesso di ricerca pone a disposizione  della
Sezione UNMIG competente, anche ai fini  del  riconoscimento  di  cui
all' art. 27, la documentazione in  formato  cartaceo  o  in  formato
elettronico  relativa  alle  ricerche  effettuate   nell'ambito   del
permesso e ai risultati ottenuti, nonche' gli esiti  delle  prove  di
strato e di produzione effettuate, le diagrafie rilevate in pozzo,  e
le proprie valutazioni sulle caratteristiche tecniche  di  produzione
del pozzo stesso. 
  3. In caso di rinvenimento di idrocarburi  nel  titolo  concessorio
unico si applicano le norme di cui all' art. 11, comma 3.