Art. 23 Individuazione del giacimento 1. In caso di rinvenimento di idrocarburi, il titolare ne da' immediata comunicazione al Ministero e alla Sezione UNMIG competente. 2. Il titolare di un permesso di ricerca pone a disposizione della Sezione UNMIG competente, anche ai fini del riconoscimento di cui all' art. 27, la documentazione in formato cartaceo o in formato elettronico relativa alle ricerche effettuate nell'ambito del permesso e ai risultati ottenuti, nonche' gli esiti delle prove di strato e di produzione effettuate, le diagrafie rilevate in pozzo, e le proprie valutazioni sulle caratteristiche tecniche di produzione del pozzo stesso. 3. In caso di rinvenimento di idrocarburi nel titolo concessorio unico si applicano le norme di cui all' art. 11, comma 3.